Pubblicato il 27 aprile 2004
Seduta n. 590
BARELLI. - Al Ministro per la funzione pubblica. -
Premesso che:
la legge n. 150/2000 sulla comunicazione ed informazione è stata approvata in sede deliberante con l'assenso delle forze di opposizione e di maggioranza;
la legge n. 150/2000 prevede che negli uffici stampa pubblici operino gli iscritti sia all'albo dei giornalisti sia nell'elenco dei pubblicisti o in quello dei professionisti;
l'articolo 9, comma 5, della suddetta legge reca la definizione di un'area speciale di contrattazione al fine di garantire un profilo professionale ai giornalisti addetti e ai capi degli uffici stampa;
è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 422/2001, attuativo della legge n.150/2000, e la direttiva esplicativa indirizzata alle Amministrazioni, al fine di avviare la trattativa contrattuale per la definizione del profilo professionale del giornalista negli uffici stampa pubblici;
considerato che la legge n. 150/2000 prevede espressamente la presenza del sindacato dei giornalisti come soggetto contrattuale,
si chiede di sapere:
se le recentissime dichiarazioni del Presidente dell'ARAN, avv. Guido Fantoni, relativamente all'impossibilità dell'Agenzia che presiede ad aprire la trattativa con la FNSI, rispondano a verità;
quali ragioni sussistano per l'esclusione della FNSI, nonostante sia il sindacato unitario della categoria, dalle trattative per la definizione del profilo professionale dei giornalisti degli uffici stampa nella pubblica amministrazione.