Atto n. 1-00791

Pubblicato il 18 maggio 2017, nella seduta n. 826

BATTISTA , GUERRA , FORNARO , PEGORER , CORSINI , GATTI , LO MORO , MIGLIAVACCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di stampa;

il Parlamento europeo, con la risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel mondo (2011/2081(INI)), ha riconosciuto in capo ai Governi "la responsabilità primaria quanto alla garanzia e alla tutela della libertà della stampa e dei mezzi d'informazione" e "l'importanza delle fonti d'informazione come reale garanzia di libertà e pluralismo dei media", sottolineando che "mezzi d'informazione tradizionali e online liberi, indipendenti e pluralisti costituiscono una delle pietre angolari della democrazia e del pluralismo" e rilevando che "il ruolo di mezzi d'informazione liberi e indipendenti e il libero scambio di informazioni siano della massima importanza nel contesto del cambiamento democratico che si verifica nei regimi non democratici come mantenere e rafforzare la libertà e l'indipendenza dei mezzi d'informazione nel mondo sia un interesse comune";

il rispetto del pluralismo nell'informazione è stato sempre una priorità per il legislatore, ribadita anche dalla recente legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale";

premesso, altresì, che:

è stato richiesto un parere all'Autorità nazionale anticorruzione, la quale ha esaminato, alla luce del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", le norme legislative e di prassi che la pubblica amministrazione ha utilizzato nel corso degli anni per l'acquisto di servizi informativi da parte di agenzie di informazione per la stampa;

il parere dell'ANAC ha fatto specifico riferimento all'art. 63 del codice, il quale prevede che l'uso della procedura negoziale, senza previa pubblicazione di un bando di gara, sia utilizzabile "quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" per una delle ragioni espressamente specificate. Tra queste ragioni si indica l'assenza di concorrenza per motivi tecnici e la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

considerato che:

con riferimento a tali fattispecie la norma prevede che non ci sia necessità di gara "solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

la necessità di procedere attraverso gara si deve intendere esclusa soltanto nell'ipotesi in cui esista un solo operatore sul mercato in grado di produrre un determinato bene alle condizioni richiamate;

in relazione al quesito se il ruolo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente all'acquisto di servizi giornalistici, possa essere considerato alla stregua di una centrale di committenza, l'ANAC ha risposto che, relativamente alla funzione di acquisto di servizi delle agenzie di stampa per le amministrazioni centrali dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri riveste il ruolo di amministrazione capofila "in quanto acquista i servizi predetti a favore delle amministrazioni indicate nella richiesta di parere";

sulla base di quanto sopra, l'ANAC ha concluso: "valuti codesta amministrazione il ricorrere dei presupposti per far luogo a procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara";

considerato, altresì, che:

la legge 15 maggio 1954, n. 237, recante "Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.)", ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzata ad avvalersi dell'Ansa e di altre agenzie di informazioni per la fornitura di servizi informativi agli organi centrali e periferici del Governo;

con l'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", si è stabilito, richiamando la legge n. 237 del 1954, che "al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157";

valutato che:

il combinato disposto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 157 del 1995 e dell'art. 63 del nuovo codice degli appalti sembra escludere la necessità di procedere a gare di appalto per la fornitura di servizi giornalistici di una pluralità di agenzie di stampa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la volontà del legislatore è sempre stata, al riguardo, di estrema chiarezza, volendo sottrarre agli obblighi di gara quello che appare come un obbligo fondamentale dello Stato, ovvero garantire la più completa informazione attraverso una sempre più ampia pluralità di fonti;

esiste la concreta possibilità, ad avviso dei presentatori del presente atto, che le fonti di informazione della pubblica amministrazione italiana finiscano ad un'unica agenzia straniera e comunque a soggetti in molti casi sostenuti economicamente dai rispettivi Stati di origine e senza effettive condizioni di reciprocità;

il sindacato dei giornalisti (Fnsi) e i rappresentanti dei comitati di redazione delle agenzie di stampa da anni promuovono un'opera di sensibilizzazione sul tema della possibile riforma del sistema delle convenzioni per la fornitura di servizi giornalistici e, pur avendo manifestato al Governo le loro preoccupazioni in ordine alla ventilata ipotesi, sono stati infine costretti a proclamare il 25 marzo 2017 uno sciopero che ha registrato una partecipazione pressoché totale degli addetti del settore;

alla luce di quanto esposto appare evidente che le scelte dell'amministrazione non possano e non debbano prescindere dal quadro legislativo costruito nel corso degli anni e teso alla tutela del pluralismo informativo, ivi comprese le agenzie di stampa;

valutato, altresì, che è stata indetta in data 2 maggio 2017 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria la "Gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi giornalistici e informativi, per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato",

impegna il Governo:

1) a ripensare profondamente l'approccio seguito nella predisposizione del bando di gara per l'acquisto dei servizi delle agenzie, sulla base delle richiamate disposizioni normative vigenti, che tutelano il pluralismo dell'informazione, il mantenimento all'interno delle aziende nazionali della produzione di informazioni su tutte le questioni strategiche e la tutela dei livelli occupazionali;

2) a intraprendere un confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori del settore per garantire, oltre a fondamentali diritti costituzionali e di libertà, anche migliaia di posti di lavoro messi a repentaglio dal possibile venir meno della pluralità dell'offerta informativa e di servizi;

3) ad adottare le opportune iniziative legislative per una nuova legge di sistema che regoli l'intero comparto dell'acquisizione dei servizi informativi alle pubbliche amministrazioni.