Pubblicato il 16 maggio 2017, nella seduta n. 822
DONNO , MORONESE , GIARRUSSO , PUGLIA , CAPPELLETTI - Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali. -
Premesso che:
ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della legge n. 120 del 2010, è stabilito che: "12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze";
nel medesimo articolo di legge è precisato che "2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2";
secondo quanto stabilito dall'art. 4-ter, comma 16, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, "il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
nella nota interpretativa dell'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) sulla "Ripartizione dei proventi delle multe stradali in attesa dell'emendando Decreto interministeriale di cui all'art. 25 comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120" è evidenziato che "il comma 12-bis dell'art. 142 del D.lgs. n. 285/1992 ha introdotto un nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada, non ancora entrato in vigore per la mancanza del relativo decreto attuativo";
viene altresì confermata "l'interpretazione già data sull'art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e quindi la necessità dell'accantonamento dei proventi riferiti all'esercizio finanziario dell'anno 2016, come ribadito anche da talune note delle sezioni regionali della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna deliberazione 18/2016/PAR) che, ricordando il suddetto quadro normativo, ritengono sussistente ed attuale il vincolo sulle entrate per la parte destinata agli enti proprietari delle strade, nelle more dell'emanazione del succitato Decreto Interministeriale. Per i successivi adempimenti, si raccomanda pertanto - anche per l'anno in corso - di prestare la massima attenzione circa l'obbligo di destinazione dei proventi stessi secondo quanto previsto e di procedere ad una gestione separata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142 del CdS",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se ritengano necessario assumere tutte le iniziative di competenza utili ai fini dell'emanazione del suddetto decreto e se non considerino sia opportuno avere contezza, a partire dal 2013, circa i dati dei capitoli di entrata, nonché dell'accantonamento dei proventi di cui in premessa da parte degli enti locali.