Pubblicato il 10 maggio 2017, nella seduta n. 820
MANDELLI , BOCCARDI , GIRO , RAZZI , RIZZOTTI , ROSSI Mariarosaria , SCILIPOTI ISGRO' , SCOMA , SERAFINI , PICCINELLI , PAGNONCELLI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
con il decreto ministeriale 1° agosto 2005, e successive modificazioni, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria e, successivamente, con il decreto del 29 marzo 2006 sono stati fissati gli standard e i requisiti minimi;
con il decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", sono state ridefinite le scuole di specializzazione ed è stata prevista l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati di area sanitaria, e tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici;
con il decreto interministeriale 16 settembre 2016 n. 716, recante "Riordino delle Scuole di specializzazione ed accesso riservato ai "non medici", sono stati ulteriormente individuati le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici;
considerato che:
i citati decreti ricomprendono le specializzazione in Microbiologia e virologia e in Patologia clinica e Biochimica clinica nell'area clinica, classe della Medicina diagnostica e di laboratorio;
il citato decreto interministeriale n. 716 ha disposto un ampliamento delle classi dei laurea, consentendo l'accesso alla scuola di specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica a tutti i laureati magistrali in Biologia (classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM9), Biotecnologie industriali (classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (classe LM7), Chimica (classe LM 54), Farmacia e Farmacia industriale (classe LM13) nonché ai laureati specialisti e laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle corrispondenti classi di lauree;
ha, inoltre, riconosciuto l'accesso alla scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia ai laureati magistrali in Biologia (classe LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM9), Biotecnologie industriali (classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (classe LM7), nonché ai laureati specialisti e laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle corrispondenti classi di lauree;
i laureati in Farmacia e Farmacia industriale (classe LM13), in base alla normativa vigente, possono, quindi, accedere alla sola specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica, mentre risulta loro precluso l'accesso alla specializzazione in Microbiologia e virologia;
gli obiettivi formativi e le materie oggetto di studio della scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia e quelli richiesti dalla scuola di specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica si presentano speculari;
rilevato, altresì, che:
le competenze curriculari e professionali previste dai corsi di laurea in Farmacia, Chimica e Tecnologie farmaceutiche risultano perfettamente coerenti con le finalità e le attività formative della specializzazione in Microbiologia e virologia;
l'attuale preclusione rappresenta, quindi, un'ingiusta forma di discriminazione nei confronti di tutti quei laureati in Farmacia, Chimica e Tecnologie farmaceutiche che, pur in possesso di un'idonea formazione, non possono accedere ad un importante ramo di specializzazione, con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo occupazionale,
si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intende intraprendere per estendere l'accesso alla scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia anche ai laureati in Farmacia, Chimica e Tecnologie farmaceutiche, al fine di evitare una disparità priva di qualsivoglia giustificazione e fondamento.