Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01543
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Atto n. 3-01543
Pubblicato il 22 aprile 2004
Seduta n. 588
DONATI. - Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
la Regione Lombardia ha pubblicato una “preinformativa comunitaria” per la gara per l’affidamento in regime di concessione della progettazione definitiva (ivi compreso lo studio di impatto ambientale) ed esecutiva della realizzazione e della gestione dell’autostrada regionale -Integrazione del sistema transpadano - Direttrice Mantova-Cremona-, diffusa sul proprio sito (http://www.regione.lombardia.it, ultimo aggiornamento 13 febbraio 2004);
nella preinformativa sono definite le date previste per l’avvio della procedura, “indicativamente per il primo semestre 2004”, per l’inizio dei lavori, “indicativamente per il primo semestre 2005”, con la data di conclusione prevista per il primo semestre del 2009;
nella stessa preinformativa sono inoltre indicate le stime dei costi dei lavori che, IVA esclusa, ammontano ad una forbice compresa tra 1 e 1,2 miliardi di euro. La Regione Lombardia prevede espressamente la possibilità di un contributo pubblico da corrispondere al concessionario il cui “ammontare e le cui modalità di versamento saranno definiti nel bando di gara”;
nella sessione conclusiva della Conferenza di Servizi riguardante l’autostrada Mantova-Cremona, svoltasi presso la Regione Lombardia il 22 settembre 2003, sono state “formulate una serie di prescrizioni riferite al progetto preliminare dell’autostrada ... rilevando la necessità di migliorare la compatibilità ambientale in fase di progettazione definitiva ... e che, pur in presenza delle varie indicazioni e prescrizioni a diverso titolo espresse dai soggetti differenti, il procedimento può proseguire nel proprio iter approvativo in quanto non sono stati posti vincoli ostativi espressi nelle modalità previste dalla procedura approvativa medesima”;
la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. VII/15954 del 30 dicembre 2003, ha assunto “le determinazioni della Conferenza di Servizi sul progetto preliminare relativo all’autostrada regionale ‘Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova’ convocata in sessione conclusiva in data 22 settembre 2003”;
il Ministero per i beni e le attività culturali (con nota del Direttore Generale prot. 30955 del 18 settembre 2003) in merito al progetto dell’autostrada Mantova-Cremona precisa che “il progetto rientra, per tipologia d’intervento, tra quelli da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 6 della legge 8-7-1986, n. 349; si evidenzia che la valutazione demandata a questo Ministero trova la sua appropriata esplicazione all’interno della procedura di VIA suddetta, laddove uno specifico Studio d’Impatto Ambientale esplicita tutte le implicazioni di natura paesaggistica e tutte le ricadute di tipo ambientale sul territorio derivanti dalla realizzazione di un’opera di notevole rilevanza quale il tragitto autostradale proposto. Si reputa pertanto non opportuno esprimere un parere in sede di Conferenza di Servizi che, non potendo essere supportato da tutti gli elementi necessari per una valutazione ponderata di un’opera di elevata rilevanza, potrebbe risultare non corretto”;
infatti, sempre nella stessa delibera la Regione Lombardia dà “atto che con nota 3 ottobre 2003, n. 11317/VIA/2003, il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio - Dipartimento per la protezione ambientale-Direzione per la valutazione di impatto ambientale fa presente che non ritiene opportuno esprimere in questa fase del procedimento il proprio parere in quanto trattasi di autostrada, per quanto regionale, e come tale soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale da effettuare sul progetto definitivo”. Si evidenzia quindi che la necessità di applicare le procedure di VIA nazionale è stata già esplicitata dal Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio, in ottemperanza alla relativa normativa;
considerato che:
il progetto autostradale non risulta compreso nel “Programma delle infrastrutture strategiche” della legge obiettivo, di cui alla delibera Cipe n. 121/2001, che costituisce automatica integrazione al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL); inoltre il progetto non risulta compreso nel PGTL stesso. Ne consegue che per quanto espresso nella normativa, e segnatamente nell’articolo 21 della legge 340/2000, che al comma 2 così recita: “E’ consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale dei cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143”, semplicemente il progetto dell’autostrada non si può realizzare e le procedure finora seguite risultano illegittime;
secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta della Regione Lombardia del 9 aprile 2002, l’opera non viene giustificata come soluzione dei problemi alla mobilità locale ma per costituire un “primo tassello di un asse est-ovest transpadano di rilievo internazionale attraverso i naturali proseguimenti verso il Veneto, con la realizzazione di una ulteriore tratta autostradale (Mantova-Rovigo-Porto di Chioggia) e verso Vercelli, con l’ipotesi di utilizzare la Torino-Piacenza da Cremona a Broni Stradella per poi realizzare un nuovo tratto autostradale Broni-Pavia-Mortara e raccordo con Vercelli”,
la prerogativa regionale dell’autostrada Mantova-Cremona è dapprima dichiarata per superare pretestuosamente i problemi amministrativi sopra descritti, ma viene contraddetta in altri ambiti, quando si tenta di inserire la stessa autostrada come segmento del cosiddetto Corridoio 5, Lisbona-Kiev, invocando così anche finanziamenti da parte della Comunità europea. A tale proposito è interessante notare che nella delibera della Giunta della Regione Lombardia n. VII/9865 del 19 luglio 2002 si affermava che il passaggio autostradale Mantova-Cremona fosse riconducibile al citato Corridoio 5, mentre ad una interrogazione di una parlamentare europea, con risposta in forma scritta, la Commissaria Europea per l'Energia e i Trasporti, il 14 luglio 2003, replicava che il Corridoio 5 è localizzato molto più a nord dell’ipotizzata Mantova-Cremona e che è previsto come infrastruttura ferroviaria;
per i motivi sopra esposti la Comunità europea ha dato riscontro negativo alla richiesta di finanziamenti per la realizzazione dell’autostrada. Infatti nella lettera del febbraio 2004 del Direttore Generale Energia e Trasporti dell’Unione Europea, in risposta ai Comitati spontanei contro l’autostrada Cremona-Mantova, si legge: “Circa il progetto stradale Cremona-Mantova, questo collegamento non fa parte della rete transeuropea di trasporto. Di conseguenza, non è possibile che il progetto riceva un sostegno finanziario della Comunità sulla base del bilancio consacrato alla rete transeuropea”;
la norma vigente in materia di appalti e concessioni assicura che un soggetto pubblico o privato possa essere il promotore di un’opera (art. 37-bis della legge Merloni e modifiche successive), ma impone che lo studio di fattibilità sia validato da un’istituzione pubblica (in questo caso l’Anas) e sottoposto successivamente a gara di evidenza pubblica per la scelta del soggetto concessionario su di uno specifico e definito tratto autostradale;
la preinformativa comunitaria, relativa alla gara per l’aggiudicazione della concessione regionale di costruzione e gestione dell’autostrada Cremona – Mantova, prevede espressamente l’applicazione della legge regionale della Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001, “Viabilità ed infrastrutture per trasporti”;
la Regione Lombardia non ha mai avuto l’assenso da parte dell’Anas a procedere secondo una concessione regionale per lo specifico tratto autostradale Mantova-Cremona, né l’infrastruttura è prevista nella legge obiettivo o nel PGTL;
la legge regionale della Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001, “Viabilità ed infrastrutture per trasporti”, richiamata negli atti regionali riguardanti il progetto dell’autostrada quale elemento fondamentale per il rilascio di concessioni autostradali, non può considerarsi superiore alle leggi nazionali e comunque l’opera dovrebbe essere obbligatoriamente ricompresa in quelle previste dalla legge obiettivo o nel PGTL,
si chiede di sapere:
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga illegittime le procedure seguite, in particolare per la mancata ottemperanza alla legge 340/2000, che specifica a quali condizioni è consentita la costruzione di autostrade e tratti autostradali;
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione delle sue prerogative di indirizzo e controllo, non intenda verificare se l’Anas abbia esercitato il proprio ruolo di vigilanza sull’iter amministrativo adottato dalla Regione Lombardia per l’autostrada Mantova-Cremona;
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vista la accertata inottemperanza della Regione Lombardia alla normativa, ritenga di annullare ogni effetto delle procedure seguite.