Pubblicato il 7 marzo 2017, nella seduta n. 778
CATALFO , PUGLIA , PAGLINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
l'UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio) è un ente morale presente su tutto il territorio nazionale con consigli regionali e sedi provinciali in ogni capoluogo e sottosezioni in varie città. Lo scopo dell'associazione è la tutela di tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile;
in data 24 giugno 1947, con decreto del Presidente della Repubblica n. 650, l'UNMS fu riconosciuta come ente morale, mentre successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'Unione ha assunto la personalità giuridica di diritto privato;
l'UNMS, grazie alla legge n. 641 del 1978, di conversione del decreto-legge n. 481 del 1978, e tramite la convenzione n. 709959 stipulata con il Ministero del tesoro in data 5 maggio 1980, riscuote i contributi associativi, su partite di pensione erogate dallo Stato, tramite lo strumento delle deleghe con ritenuta sui ratei mensili delle stesse. Tale convenzione fu successivamente recepita anche dall'INPDAP, con gestione di circa 7.000 deleghe (informativa n.58/2003);
l'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 nel sopprimere l'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) attribuì all'INPS tutte le relative funzioni. Nella circostanza, l'Istituto, nel subentrare in tutti i rapporti, stabilì, ai sensi del decreto-legge n. 267 del 1972, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 485 del 1972, nuovi schemi di convenzione per la riscossione dei contributi sindacali; da ciò l'UNMS, nel settembre 2014, inoltrò all'INPS la relativa domanda ai sensi della legge n. 641 del 1978 e, poi, nuovamente, non avendo ricevuto riscontri, prima in data 24 marzo e poi in data 21 maggio 2015, ai sensi della legge n. 485 del 1972 come prioritariamente richiesto dall'Istituto;
inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato dall'INPS per il parere, nel 2015 richiese all'UNMS alcuni dettagli, in particolare circa il numero degli iscritti tra lavoratori e pensionati, l'indicazione dei contratti di lavoro eventualmente stipulati in rappresentanza delle categorie e l'atto di adesione a federazione rappresentata nel CNEL;
l'UNMS, nella lettera di risposta alla Direzione generale tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali, evidenziò la propria posizione, cioè la piena legittimità e vigenza dell'art. 1-undecies del decreto-legge n. 481 del 1978, e della relativa convenzione con il Ministero del tesoro, tuttora operante nei riguardi dell'ex personale militare di leva;
nel mese di agosto 2016, l'INPS, con riferimento all'ultima richiesta di convenzione del maggio 2015 pervenuta da UNMS, ha ritenuto non sussistenti i requisiti previsti dalla legge n. 485 del 1972, formulando conseguente parere contrario circa la domanda, senza fare alcun riferimento alle precedenti domande, pervenute nel settembre 2014 e nel marzo 2015 ai sensi della legge n. 641 del 1978;
considerato che:
la convenzione n. 709959 stipulata con l'allora Ministero del tesoro è tuttora in vigore, anche in virtù dell'immutato quadro normativo di riferimento;
l'INPS continua, tuttora, ad erogare all'UNMS le quote associative gestite dall'ex INPDAP (congelate all'aprile 2014) impedendo nuove adesioni di associati e non consentendo alcun controllo sugli stessi a causa del mancato invio del relativo aggiornato tabulato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere, al fine di chiarire quali siano i provvedimenti ostativi che impediscono la stipula della convenzione dell'UNMS con l'INPS, nonché i motivi alla base del diniego alla stipula.