Pubblicato il 20 aprile 2004
Seduta n. 584
MAGNALBO'. - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
nei procedimenti aventi origine e causa nel servizio di Polizia a carico degli ufficiali e agenti della pubblica sicurezza le spese legali sono a carico dello Stato, ove gli interessati non chiedano e ottengano l'assistenza dell'Avvocatura erariale ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto n. 1611/1933 e salvo ripetizione per condanna irrevocabile per fatto doloso;
è tuttavia necessario che la stratificazione delle fonti che si sono succedute nel corso del tempo, a partire dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, possa eliminare le antinomie che si sono registrate;
la portata dell'articolo 32 della cosiddetta “legge Reale” del 1975, rinnovata da fonti legislative ordinarie e in particolare dall'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 232, e da fonti regolamentari di origine contrattuale (cfr. art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002; art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1999, n. 251; art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395), è contestata dall'Avvocatura erariale a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
tale ultima disposizione ha introdotto in via generale la previsione del rimborso delle spese di patrocinio legale per i procedimenti a carico di tutti i pubblici dipendenti;
infatti l'articolo 18 del decreto-legge n. 67/1997 dispone che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio e con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità;
sulla base della fattispecie generale - ex art. 18 del citato decreto-legge n. 67/1997 - l'Avvocatura erariale ritiene che ciò abbia comportato un'abrogazione implicita delle disposizioni speciali di cui all'articolo 32 della cosiddetta “legge Reale”;
alla luce di tale interpretazione di presunta abrogazione ex articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale dell'articolo 32 della legge n. 152/1975 l'Avvocatura dello Stato è subentrata quale soggetto necessario del procedimento, esercitando la preventiva validazione delle determinazioni dell'Amministrazione;
in secondo luogo, attraverso il potere di espressione del visto di congruità delle parcelle emesse dai difensori di fiducia che non frequentemente sono muniti altresì della clausola di approvazione dell'Ordine degli avvocati, si è aperta all'interno del procedimento stesso una contrapposizione che impedisce la soddisfazione delle obbligazioni pecuniarie, secondo quanto asserito dagli appartenenti alle Forze di Polizia;
ne discende un aggravamento del procedimento e una limitazione della portata normativa che ha di fatto congelato i provvedimenti di liquidazione delle parcelle da oltre due anni;
in realtà non infrequenti sono i casi di procedimenti di esecuzione di urgenza avviati nei confronti degli agenti e ufficiali di Polizia da parte dei difensori per le defatiganti condizioni imposte da questa situazione;
a nulla sono valse peraltro le controdeduzioni del Ministero dell'interno volte a sostenere la natura di legge speciale delle disposizioni della “legge Reale” del 1975 e la vigenza della novella contenuta nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002 - 2005, in forza della quale: "1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di Polizia giudiziaria indagati per i fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di 2.500,00 euro per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo";
alla luce delle argomentazioni che precedono è del tutto evidente che la tutela legale degli ufficiali ed agenti di Polizia è ancora affidata al procedimento delineato dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, e che il procedimento sub lege delineato non richiede l'intervento procedimentale dell'Avvocatura di Stato,
l'interrogante chiede di conoscere:
se alla luce di quanto suesposto non si ritenga opportuno che nei procedimenti civili, penali e amministrativi a carico di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di Polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio, anche per quelli relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa possa essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da altro libero professionista;
se, inoltre, non si ritenga opportuno che tutte le spese di difesa e di giudizio siano a carico del Ministero dell'interno, salvo rivalsa per sentenza irrevocabile di condanna o per fatto doloso.