Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01526
Azioni disponibili
Atto n. 3-01526
Pubblicato il 6 aprile 2004
Seduta n. 580
PASSIGLI, CALVI. - Al Ministro per la funzione pubblica. -
Premesso che:
la legge 7 giugno 2000, n.150, relativa alla comunicazione pubblica, voluta per innovare la pubblica amministrazione, renderne pienamente trasparente l'operato e migliorare i rapporti con i cittadini, è stata approvata nella scorsa legislatura con l’assenso delle forze di opposizione e di maggioranza;
la legge n.150/2000 prevede che gli addetti agli uffici stampa pubblici siano iscritti all’Albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti o dei professionisti;
all’articolo 9, comma 5, la citata legge fa esplicito riferimento alla definizione di un’Area speciale di contrattazione al fine di garantire un profilo professionale ai giornalisti addetti e ai capi degli uffici stampa;
dopo l’approvazione della legge n. 150/2000 il Consiglio dei ministri ha emanato, con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, il relativo regolamento attuativo, ed è stata inviata dal Ministro per la funzione pubblica una direttiva a tutte le amministrazioni al fine di far recepire la legge. Peraltro, successivamente, è stato recapitato all’ARAN il tradizionale Atto di indirizzo per avviare la trattativa contrattuale per la definizione del profilo professionale del giornalista negli uffici stampa pubblici;
considerato altresì che:
sono passati quasi quattro anni dall’entrata in vigore della legge n.150/2000 e che da oltre due anni è stato inviato l’Atto di indirizzo all’ARAN da parte del responsabile del Dicastero per la funzione pubblica;
secondo recentissime dichiarazioni del Presidente dell’ARAN, avv. Guido Fantoni, l'Agenzia non può avviare la trattativa con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) giacché la legge in questione risulterebbe in contrasto con il precedente decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di seguito abrogato dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione;
la legge n.150/2000, in quanto successiva al decreto legislativo n. 29/1993, che introduceva norme limitative sulla rappresentanza sindacale nel pubblico impiego, ha comportato l'abrogazione delle disposizioni di legge precedenti, con essa contrastanti;
non si comprende come una norma relativa alla regolamentazione sulla rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione possa escludere dalla contrattazione la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti italiani, che discute e firma contratti dal lontano 1908;
rilevato che:
la FNSI non viene riconosciuta al tavolo della trattativa condotta con l'ARAN nonostante che al sindacato dei giornalisti faccia esplicito riferimento il comma 5 dell’articolo 9 della suddetta legge n.150/2000, che esiste fin dal 1947 un patto d’azione con le attuali Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL che attualmente siedono nel consiglio nazionale della FNSI e che assieme al Sindacato dei giornalisti nel gennaio 1959 hanno, tra l’altro, sottoscritto il contratto nazionale di lavoro giornalistico esteso erga omnes con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153, e che nel 1992 è stato stipulato da queste Confederazioni con la FNSI un protocollo d’intesa che riconosceva, nei fatti, la titolarità della rappresentanza sindacale della FNSI per gli uffici stampa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire in merito ad una vicenda che da anni vede migliaia di giornalisti privati del riconoscimento contrattuale e professionale previsto in maniera esplicita dalla legge.