Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 333 del 08/06/2021
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160)
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Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:
Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura (83)
Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente (212)
Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (938)
Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni (1203)
Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (1532)
Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità (1627)
Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente (1632)
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (2160)
ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
EMENDAMENTI
1.200
Ritirato
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì», e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile. ».
1.201
Ritirato
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.».
1.202
Ritirato
Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: « e gli ecosistemi» con le seguenti: «, gli ecosistemi e gli animali»;
b) sopprimere il secondo periodo.
1.203
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.» con le seguenti: «, nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato.»
1.204
Respinto
Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
1.205
Id. em. 1.204
Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
1.206
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato».
1.207
Ritirato
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato»
1.208
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».
1.209
Ritirato
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: « dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».
1.210
Ritirato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dal presente articolo, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».
ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
EMENDAMENTO
2.200
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ambientali» con le seguenti: «e di sviluppo sostenibile».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
2.0.200
V. testo 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Clausola di salvaguardia)
1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».
2.0.200 (testo 2)
Calderoli, Augussori, Grassi (*)
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Clausola di salvaguardia)
1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».
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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az.
2.0.201
V. testo 2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.2-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».
2.0.201 (testo 2)
Id. em. 2.0.200 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.2-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».
2.0.202
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Fino alla revisione dei rispettivi statuti, la legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute.».