Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 333 del 08/06/2021

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160)

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Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura (83)

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente (212)

Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (938)

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni (1203)

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (1532)

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità (1627)

Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente (1632)

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (2160)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

EMENDAMENTI

1.200

Grimani

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì», e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile. ».

1.201

Grimani

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.».

1.202

Durnwalder, Steger, Laniece

Ritirato

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: « e gli ecosistemi» con le seguenti: «, gli ecosistemi e gli animali»;

        b) sopprimere il secondo periodo.

1.203

La Pietra, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1,  capoverso, sostituire le parole: «. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.» con le seguenti: «, nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato.»

1.204

La Pietra, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

1.205

Abate

Id. em. 1.204

Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

1.206

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato».

1.207

Durnwalder, Steger, Laniece

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato»

1.208

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».

1.209

Durnwalder, Steger, Laniece

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: « dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».

1.210

Durnwalder, Steger, Laniece

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dal presente articolo, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

EMENDAMENTO

2.200

Grimani

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ambientali» con le seguenti: «e di sviluppo sostenibile».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.200

Calderoli, Augussori, Grassi

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Clausola di salvaguardia)

        1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

2.0.200 (testo 2)

Calderoli, Augussori, Grassi (*)

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Clausola di salvaguardia)

        1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az.

2.0.201

Durnwalder, Steger, Laniece

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art.2-bis.

        (Clausola di salvaguardia)

        1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

2.0.201 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Laniece

Id. em. 2.0.200 (testo 2)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art.2-bis.

        (Clausola di salvaguardia)

        1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

2.0.202

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Clausola di salvaguardia)

        1. Fino alla revisione dei rispettivi statuti, la legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute.».