Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2022
Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
Onorevoli Senatori. – Il 28 aprile si celebra la « Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro » per promuovere, in tutto il mondo, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Questa iniziativa internazionale intende porre l'attenzione sui nuovi sviluppi in tema di salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al numero tuttora elevato degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e delle morti bianche, in tutto il mondo. In questa giornata, perciò, si ricordano anche le vittime dell'amianto, ma tale giornata non è riconosciuta ufficialmente come solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Le numerose vittime che l'assimilazione di questa sostanza altamente nociva ha provocato negli anni, visto anche il periodo in cui i sintomi possono rimanere latenti, meritano di essere ricordate. Obiettivo di una ricorrenza è infatti quello di non perdere la memoria dei fatti accaduti, ma in questo caso serve anche per valutare quanto fatto fino ad oggi per proteggere l'ambiente dalla contaminazione dell'amianto.
La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, ha stabilito il divieto di utilizzo di questo materiale mortale, ma la strada verso una completa bonifica è ancora lunga. Da un punto di vista sia legislativo che scientifico è doveroso mantenere alta l'attenzione in quanto di amianto si continua a morire e al momento non è possibile fare previsioni sul decremento delle vittime.
Da un importante studio svolto dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Monfalcone si evince che « i dati più recenti disponibili sembrano indicare un aggravamento dell'epidemia da mesotelioma, piuttosto che un miglioramento », calcolando i periodi di latenza tra l'inizio dell'esposizione all'amianto e la manifestazione della malattia. Anche se tra gli anni Settanta e Ottanta del XX secolo è iniziata l'adozione di misure per ridurne l'esposizione, l'uso dell'amianto è continuato ed è stato rilevato anche in persone che avevano iniziato la loro attività lavorativa proprio in quel periodo.
Autorevoli ricerche svolte della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Monfalcone e dal Centro di studio e documentazione sui tumori ambientali hanno studiato la situazione della zona di Monfalcone e delle zone limitrofe, che risultano in tal senso essere una delle aree maggiormente colpite dalla tragedia, così come la città di Casale Monferrato, sede della famigerata fabbrica Eternit che, come Monfalcone, ha fatto della lotta all'amianto un motivo di sviluppo culturale e sociale. Monfalcone e Casale Monferrato sono due realtà diverse, accomunate da uno stesso destino e da un grande impegno dei loro concittadini, in qualità di amministratori, ma anche di associazioni che hanno saputo affrontare la questione in difesa della memoria dei loro concittadini deceduti e soprattutto della vita delle future generazioni.
Con il presente disegno di legge si intende contribuire a mantenere vivo il ricordo del dramma vissuto dalle cittadine di Monfalcone e di Casale Monferrato, ma anche da altre realtà coinvolte, purtroppo, dalla tragedia dell'amianto, mediante l'istituzione di una speciale medaglia da concedere su richiesta, a titolo onorifico. Tale riconoscimento è volto a rinnovare la memoria del sacrificio di tutti i lavoratori e di tutti coloro che, non consapevoli degli effetti collaterali letali, sono entrati in contatto con la sostanza tossica con diverse modalità, respirando l'amianto e decretando così la loro condanna a morte. A queste vittime inconsapevoli deve andare il nostro ricordo e l'impegno di tutti, affinché certe tragedie non si ripetano e la memoria sia da garanzia per assicurare che negli ambienti lavorativi, e non solo, non vi sia più la presenza di amianto e altre sostanze nocive e per essere partecipi e vicini alle famiglie che hanno subito la perdita dei propri cari in virtù di uno spirito etico e morale di giustizia.
Il disegno di legge prevede, all'articolo 1, il riconoscimento del 28 aprile quale Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, come solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949.
L'articolo 2 prevede l'assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni, già sede di impianti che hanno prodotto o che hanno utilizzato l'amianto e conseguentemente hanno registrato un'alta incidenza di mortalità per malattie asbesto-correlate.
L'articolo 3 fissa le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento.
L'articolo 4 istituisce una commissione per l'esame delle domande. Tale commissione è composta da cinque membri, rappresentanti di tutti i Ministeri competenti, a diverso titolo, in merito alle varie problematiche derivanti dalla dispersione di fibre d'amianto.
L'articolo 5 determina le modalità di conferimento del riconoscimento.
L'articolo 6 stabilisce infine gli oneri finanziari. Il disegno di legge non comporta grandi oneri finanziari, se non quelli connessi alla creazione materiale del riconoscimento onorifico, ma rappresenta un importante atto di civiltà, attraverso il ricordo della tragedia vissuta che, con l'istituenda ricorrenza, rimarrà nella memoria di ognuno di noi.
Art. 1.
(Istituzione della Giornata in memoria
delle vittime dell'amianto)
1. La Repubblica riconosce il 28 aprile quale « Giornata in memoria delle vittime dell'amianto », di seguito denominata « Giornata », al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della loro attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare.
2. Nella Giornata possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di costruire una memoria condivisa di sensibilizzazione in ordine alla prevenzione e alla bonifica dall'amianto.
3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
(Assegnazione di un riconoscimento
onorifico)
1. Ai comuni sede di attività produttive un tempo adibite alla lavorazione, alla produzione e all'utilizzo di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, ovvero di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto, la cui popolazione sia stata sottoposta a un'esposizione diffusa, per motivi professionali e non, e abbia registrato un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate, è assegnata, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una speciale medaglia che può essere apposta sul gonfalone del comune, con relativo attestato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, a memoria del sacrificio dei lavoratori e della popolazione colpita.
Art. 3.
(Presentazione della documentazione
ai fini dell'assegnazione del
riconoscimento onorifico)
1. Le domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono corredate della deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività intraprese dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul tema, nonché di un'apposita documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi, allegando a supporto della richiesta eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4, tutta la documentazione raccolta è devoluta all'Archivio centrale dello Stato.
Art. 4.
(Commissione per l'esame delle domande)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di cinque membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da una persona da lui delegata, composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.
2. La commissione, nell'esame delle domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, può avvalersi del parere consultivo di esperti e di studiosi, anche segnalati dalle associazioni dei soggetti danneggiati o scelti tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.
3. La commissione si insedia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, oltre all'esame delle domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico, procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche della medaglia, che reca la scritta « La Repubblica italiana ricorda », e dell'attestato previsti dal comma 1 dell'articolo 5.
4. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 5.
(Conferimento del riconoscimento onorifico)
1. Il riconoscimento onorifico, di cui all'articolo 2, consiste nel conferimento di una medaglia e di un attestato a firma del Presidente della Repubblica, che sono consegnati annualmente ai comuni nel corso di una cerimonia.
Art. 6.
(Disposizione finanziaria)
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.