(1407) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE- Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI) nota che in base all'articolo 1 il disegno di legge in titolo è inteso a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, individuando le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto degli ordinamenti europeo e internazionale.
L'articolo 2 reca alcune definizioni, tra cui quella di partecipazione gestionale, mentre gli articoli 3 e 4 disciplinano specificamente la partecipazione gestionale dei lavoratori.
L'articolo 5 reca una modifica transitoria della disciplina sull'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, relativamente a premi di risultato e a forme di partecipazione agli utili d'impresa.
L'articolo 6 reca la previsione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Dispone inoltre riguardo l'imposizione sui dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.
L'articolo 7 prevede la possibilità per le aziende di promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche per la predisposizione di piani di miglioramento e di innovazione.
Ai sensi dell'articolo 8 l'organigramma aziendale può comprendere, sulla base di contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché le figure dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. Si prevede inoltre che le imprese con meno di trentacinque dipendenti possano favorire forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione dell'impresa.
L'articolo 9 dispone che, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore siano previamente consultati in merito alle scelte aziendali.
L'articolo 10 definisce la procedura di consultazione, mentre l'articolo 11 fa salve le condizioni di miglior favore, rispetto alla disciplina di cui agli articoli 9 e 10, eventualmente previste dai contratti collettivi.
L'articolo 12 prevede, per i rappresentanti dei lavoratori facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 7 o degli organi societari di cui agli articoli 3 e 4, lo svolgimento di una formazione specifica.
L'articolo 13 riguarda l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.
L'articolo 14 specifica che le disposizioni recate dal provvedimento si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.
Il successivo articolo 15 disciplina i profili finanziari.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) chiede che lo svolgimento della discussione generale sia preceduto da un ciclo di audizioni.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiede a sua volta lo svolgimento di audizioni, in considerazione delle rilevanti modifiche al testo originario apportate dalla Camera dei deputati.
Le senatrici ZAMPA (PD-IDP) e Aurora FLORIDIA (Aut (SVP-PATT, Cb)) si associano.
Preso atto dell'avviso favorevole della relatrice MANCINI (FdI), il presidente ZAFFINI segnala che le proposte dei soggetti da audire dovranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 20 marzo, nel limite di due per ciascun Gruppo, oltre alle parti sociali.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.