IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) rileva come l'esame dei provvedimenti sul cosiddetto doppio cognome - analogamente a quelli relativi alla morte volontaria medicalmente assistita - è connotato da profili su cui ogni parlamentare può avere sensibilità diverse. Peraltro entrambi i temi sono caratterizzati dal fatto che la Consulta con diverse pronunce è intervenuta per tracciare un percorso costituzionalmente orientato e che pertanto non ritiene opportuno forzare il potere legislativo disattendendo tali sentenze. Le pronunce della Corte costituzionale, nel dichiarare la incostituzionalità dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, hanno posto l'attenzione su due questioni specifiche, ovvero il diritto all'identità del minore e il principio di eguaglianza tra i genitori. Non può tuttavia essere taciuta una cultura diffusa nel Paese che attribuisce all'appartenenza familiare derivante dal cognome paterno l'identità personale. Entrambe le posizioni devono essere tenute in considerazione, tenendo anche presenti le criticità sotto il profilo amministrativo che un cambiamento nelle procedure di attribuzione del cognome potrebbe comportare sulla precisa definizione dell'identità dell'individuo. Cita, ad esempio, le difficoltà connesse all'identità fiscale, ovvero, come rilevato nel corso delle audizioni, le criticità relative all'individuazione dei rapporti parentali anche con riferimento alla tenuta dei registri delle successioni. Riassuntivamente il sistema va valutato nella sua complessità. In primo luogo, ritiene che spetti certamente al legislatore individuare i criteri di attribuzione dei cognomi, con particolare riguardo all'ordine di priorità degli stessi; sotto tale profilo appare preferibile la soluzione per cui, in caso di mancato accordo tra i genitori, la decisione sia attribuita ad un giudice, richiama tuttavia la Commissione ad uno sforzo per individuare il migliore punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, rilevando che sono molteplici le soluzioni possibili per individuare l'ordine dei cognomi, ferma restando l'obbligatorietà del doppio cognome. L'attribuzione al giudice del potere di indicare l'ordine dei cognomi, in caso di disaccordo, le appare una soluzione onerosa, così come sembra discutibile il metodo del sorteggio, oppure l'applicazione del mero ordine alfabetico, in cui i cognomi con le lettere finali avrebbero difficoltà ad essere utilizzate come primo cognome. Per questa ragione, durante le audizioni, aveva già proposto un metodo che potesse contemperare tutte le esigenze e che prevedeva l'alternanza di anno in anno tra l'attribuzione dei cognomi che iniziano con le prime lettere dell'alfabeto e l'anno successivo l'attribuzione di cognomi che iniziano con le ultime lettere. Ritiene in ogni caso fisiologico che, in temi così particolari, i parlamentari possano manifestare sensibilità diverse; per consentire comunque un lavoro efficace sui provvedimenti in discussione, ritiene essenziale che nell'eventuale Comitato ristretto che sarà istituito, i partecipanti debbano rappresentare la posizione del Gruppo di appartenenza, per quanto possibile.

La relatrice ROSSOMANDO (PD-IDP), intervenendo in replica, ricorda le questioni principali all'attenzione della Commissione, ovvero le pronunce della Corte costituzionale - che rappresentano una precondizione dell'intervento legislativo -, il diritto all'identità personale del minore e la regolamentazione, anche amministrativa, delle modalità di attribuzione del doppio cognome. Sotto il profilo del merito, con particolare riguardo alla questione dell'identità familiare richiamata nella discussione generale, ricorda come nella sentenza n. 131 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto che l'articolo 262 del codice civile identifichi l'identità familiare del figlio, la quale preesiste al cognome e rappresenta il legame genitoriale con padre e madre, ognuno dei quali si identifica nella rispettiva storia familiare. D'altro canto, se si riconoscesse l'identità familiare nella sola parentela paterna, si giungerebbe al risultato paradossale di rendere invisibile la donna. Poiché il diritto all'identità familiare del minore è prevalente anche rispetto alla parità dei coniugi nella trasmissione del cognome, ritiene essenziale individuare soluzioni che consentano di risolvere in senso non ideologico i molteplici profili, anche di natura amministrativa, posti dalle pronunce della Corte costituzionale, prima fra tutti la questione del meccanismo moltiplicatore dei cognomi tra generazioni.

Condivide pertanto l'indicazione del Presidente di fare modo che i partecipanti al Comitato ristretto rappresentino, per quanto possibile, la posizione del Gruppo di appartenenza.

Al senatore BERRINO (FdI), che chiede se occorra procedere immediatamente alla deliberazione circa la costituzione del Comitato ristretto già nella seduta odierna, il PRESIDENTE replica che l'organizzazione del prosieguo dei lavori sarà stabilito nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.