(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome
(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli
- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.
Interviene in discussione generale la senatrice MAIORINO (M5S) che ringrazia la Commissione per gli ampi approfondimenti svolti in sede informale. Le numerose audizioni hanno consentito di individuare con precisione i temi su cui il legislatore dovrebbe intervenire in seguito alle sentenze della Corte costituzionale che hanno affermato la parità tra i coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli. L'esame di questi disegni di legge rappresenta per la Commissione e per il Parlamento una grande opportunità in quanto consente di rimuovere alcuni residui del passato rimasti nella legislazione nonostante gli interventi riformatori, come quella del diritto di famiglia, che ha sancito la parità dei coniugi sin dal 1975 e che quindi contrasta con la possibilità di trasmissione del solo cognome paterno. Inoltre, deve essere sottolineato che i figli hanno in ogni caso il diritto a un'identità completa, che si realizza anche attraverso la trasmissione del doppio cognome paterno e materno. Tra le molteplici soluzioni rispetto al nodo relativo alle modalità di individuazione dell'ordine dei cognomi, il disegno di legge n. 131, a sua prima firma, individua la possibilità di ricorrere al giudice, come peraltro suggerito nella sentenza della Corte costituzionale del 2022; ritiene tuttavia che siano percorribili anche molte delle soluzioni che sono emerse nel corso dell'approfondimento istruttorio. Il punto di caduta che il Parlamento è chiamato ad individuare deve essere tuttavia rintracciato in un'ottica di semplificazione della scelta da parte dei genitori e nel rispetto dell'identità dei figli. Ricorda che nella scorsa legislatura il Parlamento era quasi arrivato alla definizione di un provvedimento legislativo che non ha poi avuto seguito per l'interruzione anticipata della legislatura. Ritiene comunque che questo Parlamento non debba mancare l'obiettivo di completare il quadro normativo già delineato dalla Corte. Rivolge pertanto un appello a questa Commissione a proseguire costruttivamente nell'esame dei provvedimenti sul doppio cognome al fine di realizzare un quadro normativo in cui non abbiano più cittadinanza le disuguaglianze tra uomini e donne nel diritto di famiglia.
Il senatore BERRINO (FdI), intervenendo a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere l'intervento già svolto dal senatore Rastrelli in discussione generale. Precisa, al riguardo, che a seguito delle sentenze della Corte costituzionale è già possibile per i nuovi nati la trasmissione del doppio cognome in un'ottica di completa libertà. Non è pertanto coerente rispetto all'impianto normativo italiano come delineato a seguito delle pronunce della Consulta, il richiamo al sistema vigente in Spagna in cui il doppio cognome è utilizzato a fini di una migliore identificazione del figlio e non per il superamento di una cultura patriarcale. Infatti, la trasmissione del cognome paterno non rappresenta - anche nella percezione dell'opinione pubblica - un residuo del patriarcato in quanto l'ordinamento italiano è stato costruito per secoli e per consuetudine sull'attribuzione del solo cognome paterno, che consente di risalire all'identità di una persona sulla base dell'albero genealogico, senza che ciò escluda la figura materna che in quella discendenza è sempre compreso. Personalmente, non ritiene che sia necessario intervenire legislativamente sul punto soprattutto se tale intervento viene giustificato dal presupposto di superare la cultura patriarcale. Ciò a maggior ragione dal momento che il regime attuale consente la piena libertà di scelta e che un eventuale intervento legislativo che introduca ulteriori prescrizioni determinerebbe il rischio di imprevedibilità degli effetti, con particolare riguardo ai parenti stretti non fratelli che nell'arco di pochissime generazioni potrebbero non avere più lo stesso cognome e quindi non essere più immediatamente riconoscibili come appartenenti alla medesima famiglia.
Il presidente BONGIORNO fa presente che, dato l'andamento del dibattito, potrà certamente essere valutata la costituzione di un Comitato ristretto che possa portare all'individuazione delle soluzioni più appropriate per completare, con regole da tutti condivise, il quadro normativo, ormai mutato dalle pronunce della Corte costituzionale sulla possibilità del doppio. Ricorda da ultimo che nel dibattito generale deve ancora intervenire la senatrice Stefani.
La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP), relatrice, nell'attesa di avere indicazioni anche dal Gruppo della Lega, fa presente che le decisioni della Corte costituzionale rappresentano comunque uno spartiacque nella legislazione con il quale il Parlamento è chiamato a confrontarsi per definire con maggiore precisione il quadro normativo.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) ribadisce, come già fatto nel suo primo intervento in discussione generale, che quella proposta da uno degli auditi, ovvero la possibilità di mantenere anche un solo cognome, sia una strada che debba essere lasciata alla libertà dell'accordo tra i coniugi. Anche questa opzione è perfettamente compatibile con le sentenze della Corte costituzionale.
Il PRESIDENTE ribadisce che la Corte costituzionale si è già espressa sul punto con la sentenza del 2022. Pertanto, tutti debbono essere consapevoli che nell'attuale quadro normativo l'articolo 262, primo comma, del codice civile è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il figlio assume il cognome del padre anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.