IN SEDE REFERENTE

(1353) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, approvato dalla Camera dei deputati

(504) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Erika STEFANI e altri.- Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 1353, d'iniziativa governativa, che reca modifiche all'articolo 87 e alla sezione I del titolo IV della parte seconda della Costituzione, in materia di separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Il provvedimento, già approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati, si compone di otto articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 87, decimo comma, della Costituzione, stabilendo che il Presidente della Repubblica presieda sia il Consiglio superiore della magistratura giudicante, sia il Consiglio superiore della magistratura requirente. Tale modifica è collegata alla previsione della separazione della funzione giudicante da quella requirente e si connette alla scelta operata dal disegno di legge in esame di istituire due appositi Consigli superiori della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione, al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, devono altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 104 della Costituzione.

Il primo comma del nuovo articolo 104 specifica che la magistratura - ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere - è composta da magistrati della carriera giudicante e magistrati della carriera requirente.

Il secondo comma del nuovo articolo 104, pertanto, istituisce i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Inoltre, attribuisce la presidenza di entrambi i neoistituiti organi al Presidente della Repubblica, ribadendo quanto già stabilito dall'articolo 87, come modificato dal precedente articolo 1 del disegno di legge.

Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 104, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, già membri di diritto del vigente CSM, sono membri di diritto, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente.

Per quanto concerne i membri non di diritto tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, il quarto comma del nuovo articolo 104 stabilisce una proporzione fra i membri cosiddetti "laici" e quelli cosiddetti "togati", analoga a quella prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 104, prevedendo, tuttavia, un innovativo sistema di sorteggio, secondo il seguente meccanismo: un terzo dei componenti estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione; due terzi dei componenti estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Specifica che la compilazione dell'elenco da parte del Parlamento in seduta comune avviene entro sei mesi dall'insediamento delle Camere, affinché tale adempimento non sia concomitante all'effettiva necessità di selezionare i componenti laici. Si rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare.

Il successivo quinto comma del nuovo articolo 104, analogamente alla disciplina vigente, prevede che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento, mentre il sesto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri non di diritto, specificando che questi non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

Infine, con riferimento al regime delle incompatibilità, il settimo comma del nuovo articolo 104 stabilisce che, finché sono in carica, i componenti dei due Consigli non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, analogamente a quanto previsto dalla vigente disposizione costituzionale.

L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione, al fine di ripartire tra i due neoistituiti Consigli le competenze che attualmente spettano al Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare, con riferimento alla quale il medesimo articolo provvede a istituire un'apposita Corte.

In particolare, il primo comma attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza ad assumere, in ossequio alle norme sull'ordinamento giudiziario, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

Il secondo comma affida la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, a un organo collegiale di nuova istituzione denominato Alta Corte disciplinare.

Con riguardo alla composizione dell'Alta Corte, il terzo comma prevede che questa sia composta di quindici giudici di cui: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione; sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità; tre estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.

II quarto comma precisa che il presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune, mentre il quinto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri della Corte, specificando che l'incarico non può essere rinnovato.

Il sesto comma enumera diverse cause di incompatibilità tra l'ufficio di giudice dell'Alta Corte e altri incarichi. Nel dettaglio, non possono rivestire il ruolo di giudici dell'Alta Corte i membri del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo. L'ufficio è altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Con riferimento al procedimento disciplinare, il settimo comma delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.

L'ottavo comma, infine, riserva alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, apportandovi alcune modifiche consequenziali all'introduzione di carriere separate tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Nello specifico, si prevede che la designazione a consigliere di cassazione avvenga su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e che anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio possano essere designati dal Consiglio superiore della magistratura giudicante all'ufficio di consiglieri di cassazione per meriti insigni.

L'articolo 6 reca una modifica di coordinamento al primo comma all'articolo 107 della Costituzione, sostituendo il riferimento al Consiglio superiore della magistratura con il riferimento al rispettivo Consiglio.

L'articolo 7 apporta una modifica di coordinamento all'articolo 110 della Costituzione, sostituendo il riferimento al Consiglio superiore della magistratura con il riferimento a ciascun Consiglio superiore della magistratura in ordine alle competenze del Ministro della giustizia.

Infine, l'articolo 8 contiene disposizioni transitorie. In particolare, prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale siano conseguentemente adeguate le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare e che, fino all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti legislativi, continuino a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

Passa a illustrare quindi il disegno di legge n. 504, d'iniziativa della senatrice Stefani e altri, che si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 interviene sul decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, specificando che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

L'articolo 2 modifica la rubrica del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione, che nel testo vigente fa riferimento a "La magistratura". Tale termine viene sostituito con "L'ordine giudiziario". Sono altresì modificate le rubriche delle due sezioni che compongono il titolo IV: la Sezione I assume la denominazione "Ordinamento dei magistrati" e la Sezione II è intitolata "Norme per la giurisdizione".

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 104 della Costituzione. In particolare, si dispone che l'ordine giudiziario, autonomo e indipendente da ogni potere, sia costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente. In linea con il principio della distinzione tra giudici e pubblici ministeri che ispira la riforma, si prevedono un Consiglio superiore della magistratura giudicante, distinto dal Consiglio superiore della magistratura requirente, previsto dal successivo articolo 5 della proposta. In particolare, i due Consigli sono presieduti dal Presidente della Repubblica e vi fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente (per i giudicanti) e il procuratore generale (per gli inquirenti) della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari, con modalità rimesse alla legge ordinaria, e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Tra i membri cosiddetti laici, ovvero, indicati dal Parlamento, viene eletto un vicepresidente. L'incompatibilità è estesa anche alle cariche di consigliere provinciale e comunale e di componente di enti di diritto pubblico.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 105 Costituzione, relativo alle attribuzioni del CSM. Il nuovo testo attribuisce al Consiglio superiore della magistratura giudicante tutte le funzioni relative alla carriera dei magistrati giudicanti e, in particolare, assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, nonché i provvedimenti disciplinari. Ulteriori competenze del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere attribuite solo con legge costituzionale.

L'articolo 5 introduce il nuovo articolo 105-bis della Costituzione che, in analogia con quanto previsto dal nuovo articolo 104, detta la disciplina del Consiglio superiore della magistratura requirente, prevedendo, in particolare, che metà dei componenti siano scelti tra i pubblici ministeri ordinari.

L'articolo 6, che introduce il nuovo articolo 105-ter della Costituzione, attribuisce al Consiglio superiore della magistratura requirente le medesime funzioni già assegnate dall'articolo 4 al Consiglio superiore della magistratura giudicante, con riferimento alla carriera dei magistrati requirenti. Anche in tal caso si specifica che ulteriori competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 106, primo comma, della Costituzione, specificando che le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati. Sostituisce, inoltre, il comma terzo del medesimo articolo, demandando alla legge la possibilità di prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari di materie giuridiche non più solo all'ufficio di consiglieri di cassazione, ma a tutti i livelli della magistratura giudicante.

L'articolo 8 modifica l'articolo 107 della Costituzione, al fine di coordinare il principio di inamovibilità dei magistrati con la separazione delle due carriere, giudicante e requirente. Analogamente, provvede all'abrogazione del terzo comma dell'articolo 107, secondo il quale i magistrati si distinguono tra di loro soltanto per diversità di funzioni.

L'articolo 9 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 110 della Costituzione, relativo alle competenze del Ministro della giustizia, sostituendo il riferimento all'attuale CSM con quello ai due nuovi Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente.

Infine, l'articolo 10 modifica l'articolo 112 della Costituzione, attribuendo alla legge la determinazione dei casi e dei modi per l'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

Considerata l'analogia di materia dei due disegni di legge costituzionale, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il vice ministro SISTO esprime l'auspicio che l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo proceda speditamente.

Il PRESIDENTE propone di stabilire fin d'ora come organizzare i lavori.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) chiede la convocazione di un apposito Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per stabilire i tempi per l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo.

Esprime considerazioni critiche sulla ripetuta ridefinizione del calendario dei lavori della Commissione a seconda delle urgenze che di volta in volta emergono dalle vicende di cronaca. Già è in corso da mesi un dibattito sul disegno di legge n. 1236, in materia di sicurezza pubblica, che tra l'altro ha consentito di far emergere alcune criticità a cui probabilmente il Governo porrà in qualche modo riparo. Nel frattempo, è stato avviato l'esame del disegno di legge n. 1337, di conversione del decreto-legge in materia di termini normativi, che peraltro richiede tempi stringenti trattandosi della conversione in legge di un decreto. Adesso, si incardina anche un testo così complesso e rilevante come quello in esame, forse ritenendo che il tema della sicurezza possa essere accantonato a fronte della nuova presunta emergenza posta dalla magistratura. Nel contempo, non si dà spazio ai disegni di legge presentati dalle opposizioni. In particolare, ricorda il disegno di legge costituzionale n. 744, sulla modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, che la maggioranza ha fatto in modo di non far giungere neanche in Aula, attraverso la votazione di emendamenti soppressivi.

Ribadisce quindi la necessità della convocazione di un Ufficio di Presidenza, per organizzare in modo chiaro i lavori, tenendo conto del numero elevato di provvedimenti all'esame della Commissione.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) e la senatrice Sabrina LICHERI (M5S) si associano.

La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) sottolinea che la Commissione è già impegnata nell'esame dei disegni di legge n. 1236, in materia di sicurezza pubblica, insieme alla 2ª Commissione, e n. 1337, di conversione del decreto-legge in materia di termini normativi: il primo richiede un adeguato approfondimento data l'importanza della materia, il secondo deve essere esaminato in tempi prestabiliti, trattandosi di un decreto-legge. È evidente che, in questo quadro, non si può dedicare solo un tempo residuale alla trattazione del disegno di legge costituzionale in titolo, che incide profondamento sull'ordinamento, con la riforma della giurisdizione. Si associa pertanto alla richiesta di convocare un Ufficio di presidenza per valutare l'eventualità di accantonare qualche argomento.

Il PRESIDENTE ricorda che, in coerenza con l'articolo 29, comma 3, del Regolamento, al termine di ciascuna seduta si provvede alla organizzazione dei lavori per quella successiva, per cui non è indispensabile convocare un apposito Ufficio di Presidenza. Precisa che il suo intendimento era solo quello di acquisire l'orientamento dei Gruppi circa lo svolgimento di eventuali audizioni e di stabilire sia il numero di soggetti da audire sia il termine entro cui indicarne i nominativi. È consapevole infatti dell'importanza della riforma costituzionale in esame, considerato anche il rilievo che il tema ha assunto presso l'opinione pubblica, essendo diventato motivo di contrasto tra poteri dello Stato, dopo le forme di dissenso manifestatesi all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Per quanto riguarda i provvedimenti d'iniziativa delle opposizioni, precisa che l'esame dei disegni di legge n. 574 e connessi, sulla modifica dell'articolo 77 della Costituzione, è stato sospeso in attesa del deposito e del successivo abbinamento di disegni di legge di altri Gruppi, con il consenso del Partito democratico.

Il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) propone di acquisire il materiale informativo acquisito dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura dell'A.S. 1353.

Il vice ministro SISTO, nell'apprezzare la proposta del senatore Occhiuto, conferma che in sede di prima deliberazione la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha svolto decine di audizioni.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ritiene ragionevole la proposta del senatore Occhiuto, tuttavia fa presente che al Senato è stato depositato anche un altro testo, quello a prima firma della senatrice Stefani, che deve essere esaminato con la medesima attenzione. Inoltre, essendo ancora vigente il bicameralismo perfetto, osserva che per questo ramo del Parlamento si tratta della prima lettura, quindi anche la Commissione affari costituzionali del Senato deve essere posta nelle condizioni di effettuare i necessari approfondimenti, interloquendo con esperti e soggetti coinvolti, anche per superare eventuali difficoltà rimaste irrisolte dopo l'esame alla Camera.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS), nel sottolineare la necessità dello svolgimento di audizioni per la complessità del tema, chiede più tempo per elaborare una proposta meditata.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Giorgis e Magni.

Il PRESIDENTE ritiene che si potrebbero audire quaranta soggetti, di cui venti proposti dalle opposizioni e venti dalla maggioranza.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) osserva che sarebbe preferibile non scendere sotto il numero di 25 per ciascuno schieramento, come già stabilito per il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) insiste perché i soggetti da audire da parte delle opposizioni siano non meno di 30.

La senatrice PIRRO (M5S) sottolinea che, per quanto il materiale informativo raccolto dalla Camera dei deputati sia certamente utile, tuttavia lo svolgimento delle audizioni consente l'interlocuzione diretta con gli esperti.

Il PRESIDENTE, tenendo conto del lavoro istruttorio già compiuto dalla Camera dei deputati, ritiene che si possa convergere sulla proposta di 25 auditi per ciascuno schieramento.

Propone pertanto di stabilire il termine per l'indicazione dei soggetti da audire, nel numero massimo di 25 per le opposizioni e altrettanti per la maggioranza, alle ore 12 di mercoledì 5 febbraio.

La Commissione conviene.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.