ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 484

 

G/484/1/6

Il Relatore

La Commissione Finanze e tesoro in sede di discussione del disegno di legge n. 484, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle,

     premesso che

          in esito al ciclo di audizioni e a numerose interlocuzioni tecniche e il coinvolgimento a vari livelli dei soggetti istituzionali coinvolti ( Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dei trasporti, Regione Veneto, Agenzia del Demanio,  Capitaneria di porto) è stato predisposto un emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge originario che dispone che "L'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera - Palangon" del comune di Caorle, distinta in catasto come da tabella all'allegato 1 della presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del Comune medesimo";

          l'allegato 1 dell'emendamento riporta una tabella con la puntuale individuazione catastale delle particelle che costituiscono il compendio demaniale Falconera e dell'area Nicesolo/Palangon da trasferire al patrimonio disponibile del comune di Caorle;

          tale trasferimento dal demanio dello Stato al patrimonio disponibile comunale (trasferimento a titolo oneroso, in virtù del rinvio alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177 contenuto al comma 2 del medesimo emendamento) si realizza mediante una sdemanializzazione per legge, stante l'attuale classificazione delle aree in questione al demanio di cui all'art. 822 c.c.; 

     considerato inoltre che

          a seguito delle verifiche effettuate dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, è emerso che le particelle riportate nell' allegato 1 dell'emendamento sono tutte classificate o come demanio marittimo o come demanio idrico (nella maggior parte coincidenti con quelle oggetto della sentenza del TAR Veneto n. 02375/2024, mentre quelle non oggetto del predetto giudizio sono classificate come demanio marittimo);

     preso atto che la Direzione regionale ha rappresentato che alcune delle particelle inserite nell'allegato 1, classificate come demanio idrico, sono costituite da golene, argini, spazi interessati da erosione di maree e soggette a fenomeni alluvionali, e sono già state dichiarate ad alto rischio idro-geologico.

          il trasferimento avviene con le procedure di cui alla Legge n. 177 del 1992 (che ha disciplinato il trasferimento a titolo oneroso di aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, al patrimonio disponibile di ciascun comune per la successiva cessione ai privati), con esclusione dell'applicazione dell'art. 6 della medesima legge limitatamente alla clausola che l'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici, ma non del venir meno delle pretese dello Stato relative a canoni pregressi,

          verificata la volontà di procedere nella direzione della sdemanializzazione per legge e successiva vendita a privati

     impegna il Governo

          1. a definire entro il 1° marzo 2025, attraverso il coinvolgimento di tutti soggetti istituzionali competenti e interessati a vario titolo, la quantificazione delle somme dovute alla regione Veneto e al Demanio a titolo di indennizzo per l'occupazione di aree afferenti al demanio idrico e marittimo (previsa assegnazione di ogni particella indicata dalla tabella allegata oggetto della sdemanializzazione al demanio marittimo o a quello idrico);

          2. a indicare analiticamente il titolo delle somme richieste (indennizzo, interessi per ritardati pagamenti e ogni altro tipo di onere) in relazione  alle 70 posizioni debitorie emerse, il periodo di maturazione di tale debenze, e ogni altra informazione utile a consentire di  pervenire alla quantificazione delle somme incassate o da incassare e quantificare l'onere per lo Stato derivante da non venire meno delle pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione;

          3. a definire pertanto la quantificazione degli oneri e la relativa copertura degli oneri derivanti dall'eventuale rinuncia al gettito, per valutare la sospensione delle procedure di recupero delle somme non versate e la contestuale adozione di misure straordinarie di riduzione del dovuto e di rateizzazione dei pagamenti.