(734) SENSI e BAZOLI. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180
(938) MAGNI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore RUSSO (FdI) premette che i disegni di legge in titolo, le cui finalità sono espresse per entrambi dall'articolo 1, presentano contenuti quasi del tutto sovrapponibili.
Ciascun disegno di legge, all'articolo 2, prevede che il Servizio sanitario nazionale assicuri i percorsi di promozione della salute mentale, nonché di prevenzione e di assistenza del disagio e del disturbo mentali e delle disabilità psicosociali, mentre l'articolo 3 demanda al Ministro della salute l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza al fine di rendere effettiva la tutela della salute mentale e l'articolo 4 prevede l'adozione di un Piano nazionale per la salute mentale.
Il Capo II di entrambi i disegni di legge disciplina l'articolazione dei servizi per la salute mentale su base dipartimentale. In particolare, l'articolo 5 demanda al Dipartimento di salute mentale (Dsm) la promozione e la tutela della salute mentale all'interno della ASL e prevede la possibilità di concorsi per l'assunzione di specifiche figure professionali. L'articolo 6 disciplina le forme di partecipazione per il coinvolgimento delle persone prese in carico, dei familiari e di altri soggetti interessati. Le regioni e le province autonome disciplinano inoltre le modalità di adozione dei programmi terapeutici riabilitativi individuali, nonché l'istituzione di comitati di partecipazione presso i Dsm. L'articolo 7 reca la definizione del centro di salute mentale (Csm). Prevede altresì che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura effettui i trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in regime di ricovero e detta disposizioni inerenti alle strutture semiresidenziali e residenziali. L'articolo 8 reca disposizioni concernenti il centro diurno, le strutture residenziali e i percorsi di residenzialità, nonché la promozione, da parte di regioni e province autonome, dell'autonomia e della responsabilità delle persone prese in carico. L'articolo 9 dispone circa gli interventi di urgenza, emergenza e crisi a livello territoriale e l'articolo 10 modifica la legge n. 833 del 1978 al fine di tutelare le persone con disturbo mentale contro l'illegittimo ricorso a forme di restrizione della loro libertà personale. L'articolo 11 dispone in materia di integrazione socio-sanitaria. L'articolo 12 è finalizzato a limitare il ricorso alle misure di sicurezza detentive e al ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Detta inoltre alcuni criteri di organizzazione e funzionamento delle Rems e disposizioni relative alla presa in carico dell'autore di reato con disturbo mentale.
Per quanto riguarda il Capo III di entrambi i disegni di legge, l'articolo 13 definisce i sistemi informativi. Gli articoli 14 e 15 recano rispettivamente la disciplina concernente le figure professionali operanti presso i servizi di salute mentale e il ruolo delle cliniche universitarie, degli istituti universitari e delle scuole di specializzazione in psichiatria. L'articolo 16 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la salute mentale.
Il Capo IV consta dell'articolo 17, recante disposizioni sul finanziamento dei dipartimenti di salute mentale, e dell'articolo 18, concernente l'entrata in vigore.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Si esprimono successivamente, in senso favorevole a tale proposta, le senatrici MURELLI (LSP-PSd'Az), SBROLLINI (IV-C-RE) e ZAMBITO (PD-IDP) e i senatori MAGNI (Misto-AVS) e ZULLO (FdI).
Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo parlamentare, alle ore 16 di domani, mercoledì 20 marzo.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.