Pubblicato il 10 dicembre 2024, nella seduta n. 251
LA MARCA, FINA, ROJC, SENSI, FURLAN, CAMUSSO, RANDO, NICITA - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. -
Premesso che:
nell’ottobre 2024, il Ministero dell’interno italiano ha pubblicato una nuova circolare n. 43347 in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis contenente nuove linee interpretative dettate da recenti decisioni della Corte di cassazione;
la circolare si compone di tre paragrafi che chiariscono il rapporto tra l’articolo 7 e l’articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, il periodo di decorrenza dell’acquisto della cittadinanza da parte di coloro che siano stati riconosciuti da cittadino italiano o la cui filiazione sia stata dichiarata giudizialmente nel corso della loro maggiore età, i criteri per il possesso ininterrotto dello stato di figlio;
nel punto 1 della circolare si richiama la decisione della Corte di cassazione riguardante l'istante, il quale dovrà produrre prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo che l’abbia persa da minorenne per effetto della naturalizzazione volontaria del genitore, anche nel caso in cui fosse già in possesso della cittadinanza straniera per essere nato in un Paese ove vige il criterio di attribuzione della cittadinanza iure soli, attraverso un documento di "non naturalizzazione";
al punto 2 si richiama la previsione della Corte di cassazione che ha promosso un'assoluta parificazione della condizione dei figli riconosciuti alla nascita e quelli il cui riconoscimento interviene successivamente al compimento della maggiore età. La Corte, parificando le due fattispecie, afferma che in entrambi i casi il figlio è italiano perché è figlio di cittadino italiano iure sanguinis e a titolo originario. Non è necessaria, quindi, una regolamentazione ad hoc della decorrenza dell'effetto, già disciplinata dall'articolo 1 e specifica come l'articolo 2, comma 2, introduca una condizione sospensiva potestativa. L’atto di acquisto retroagisce alla nascita, investendo gli eventuali discendenti;
al punto 3 della circolare si richiama la previsione della Corte di cassazione, la quale ha affermato che il riconoscimento postumo, effettuato nell'atto di matrimonio, sia di per sé fondante il possesso continuo dello stato di figlio e idoneo a comprovare la paternità e la conseguente trasmissione della cittadinanza italiana;
considerato che:
numerosi sono in cittadini che hanno in corso una procedura di richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana e che non hanno proceduto nel periodo immediatamente successivo al compimento della maggiore età;
le linee guida interpretative dettate dalle recenti decisioni della Corte di cassazione sono di carattere generale e orientativo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano individuato modalità e tempi per arrivare alla definizione di un documento di indirizzo sulle azioni da intraprendere in seguito a questa nuova circolare;
se intendano promuovere un’interpretazione estensiva della circolare sulle domande già in essere così da permettere ai cittadini che hanno già avanzato la richiesta di non vedersi privati di un loro diritto.