1.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, dopo la parola: «interporti» inserire le seguenti: «e i terminal intermodali».
Conseguentemente:
1) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) «terminal intermodale»: complesso di binari e piazzali in cui sia possibile ricevere treni completi ed effettuare le operazioni di trasbordo delle unità di carico intermodali (casse mobili, semirimorchi, container) da camion a treno e viceversa;»;
2) dopo la parola: «interporti», ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: «e terminal intermodali» e dopo la parola: «interporto», ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: «e terminal intermodale».
1.2
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) favorire la transizione ecologica attraverso la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico delle strutture interportuali in linea con i princìpi di decarbonizzazione, evitando l'ulteriore consumo di suolo attraverso il riutilizzo di aree produttive dismesse;».
1.3
Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) favorire il più possibile la realizzazione di condizioni di integrazione funzionale e infrastrutturale delle modalità marittime, stradali e ferroviarie tra i vari nodi logistici di interesse del Paese nonché fra essi e il sistema portuale, valorizzando la rete esistente degli interporti e dei terminal intermodali;».
1.4
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «n. 240» inserire le seguenti: «e delle piattaforme».
1.5
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, nel rispetto del principio di perequazione infrastrutturale per colmare il gap esistente tra le diverse aree del Paese;».
1.6
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di perequazione infrastrutturale;».
1.7
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo delle fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione europei;».
1.8
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «anche mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;».
1.9
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
« f-bis) favorire anche presso gli interporti e le piattaforme logistiche la costituzione di comunità energetiche;
f-ter) favorire politiche di reshoring e nearshoring volte all'aumento e all'efficienza dei flussi logistici».
1.10
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) implementare la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico di tutta la struttura interportuale in linea con i principi di decarbonizzazione previsti dalle strategie nazionali ed europee.».
1.11
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) favorire il riequilibrio modale ferro-strada a favore della quota modale ferroviaria.».
1.12
Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) "interporto": il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna, con i requisiti minimi indicati nell'articolo 3, comma 2».
1.13
Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «gestito in forma imprenditoriale».
1.14
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «di navigazione interna» aggiungere in fine le seguenti: «nel rispetto dei requisiti minimi indicati all'articolo 3, comma 2».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «deve altresì prevedere» aggiungere le seguenti: «i seguenti requisiti infrastrutturali e di capacità»;
b) sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:
«a) dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi un interporto deve avere:
1) un terminal intermodale dotato di mezzi di movimentazione in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni intermodali per settimana (con la presenza anche di spazi/binari di presa e consegna per i treni distinti dal terminal);
2) magazzini per il trasporto e alla logistica gestiti direttamente o destinati in locazione agli operatori del settore trasporto merci;
3) aree attrezzate di sosta per i veicoli stradali pesanti;
4) un servizio doganale;
5) uffici per gli operatori e i servizi;
6) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
7) sistemi per favorire la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
8) strutture di connessione informatiche adeguate alle esigenze di interconnessione delle aziende e degli operatori del settore;
b) l'area interportuale deve avere collegamenti stradali diretti (tramite tangenziali e/o casello autostradale) con la viabilità di grande comunicazione; deve inoltre avere collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
c) il terminal deve essere di tipo "inland" e cioè non deve avere la banchina portuale marittima o essere in prossimità di una banchina portuale marittima;
d) deve avere una lunghezza minima dei binari interni al terminal di 750 metri nel contesto di un'area per lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi di almeno 70.000 mq, che corrisponde alla misura minima necessaria per garantire una rilevanza che consenta di gestire i flussi dei "corridoi" europei (come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010) e ciò anche al fine di potersi fregiare di rilevanza nazionale;
e) deve garantire che all'interno del terminal dello stesso interporto avvengano le operazioni di passaggio modale treno/gomma per il traffico intermodale con unità di carico standard (casse mobili, semirimorchi, container) o traffico accompagnato (camion con motrice e autista caricati su treno).».
1.15
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «di navigazione interna» aggiungere, in fine, le seguenti: «nel rispetto dei requisiti minimi indicati all'articolo 3, comma 2, del presente testo».
Conseguentemente,
all'articolo 3, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «deve altresì prevedere» aggiungere, in fine, le seguenti: «i seguenti requisiti infrastrutturali e di capacità»;
b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi un interporto deve avere:
1) un terminal intermodale dotato di mezzi di movimentazione in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni intermodali per settimana (con la presenza anche di spazi/binari di presa e consegna per i treni distinti dal terminal);
2) magazzini per il trasporto e alla logistica gestiti direttamente o destinati in locazione agli operatori del settore trasporto merci;
3) aree attrezzate di sosta per i veicoli stradali pesanti;
4) un servizio doganale;
5) uffici per gli operatori e i servizi;
6) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
7) sistemi per favorire la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
8) strutture di connessione informatiche adeguate alle esigenze di interconnessione delle aziende e degli operatori del settore;
a-ter) l'area interportuale deve avere collegamenti stradali diretti, tramite tangenziali o casello autostradale, con la viabilità di grande comunicazione; deve inoltre avere collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
a-quater) il terminal deve:
1) essere di tipo "inland" e cioè non deve avere la banchina portuale marittima o essere in prossimità di una banchina portuale marittima;
2) avere una lunghezza minima dei binari interni al terminal di 750 metri nel contesto di un'area per lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi di almeno 70.000 mq, che corrisponde alla misura minima necessaria per garantire una rilevanza che consenta di gestire i flussi dei "corridoi" europei, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, anche al fine di potersi fregiare di rilevanza nazionale;
3) garantire che all'interno del terminal dello stesso interporto avvengano le operazioni di passaggio modale treno/gomma per il traffico intermodale con unità di carico standard o traffico accompagnato.».
1.16
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «di navigazione interna», aggiungere, in fine, le seguenti: «nel rispetto dei requisiti minimi indicati all'articolo 3 comma 2;».
1.17
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis. «soggetti gestori degli interporti»: enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale;»;
b) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti, stabilendo i requisiti per l'iscrizione e provvedendo all'aggiornamento ogni cinque anni, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale.».
1.18
Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) «terminal intermodale»: una struttura o un'area attrezzata destinata alla gestione e al trasferimento di merci o passeggeri tra diversi mezzi di trasporto, e che consente il passaggio efficiente e rapido da un sistema di trasporto stradale, ferroviario, aereo o navale all'altro, facilitando l'integrazione delle differenti modalità di trasporto. Il terminal intermodale, nel caso delle merci, è progettato per gestire container, casse mobili o semirimorchi, in modo da poter trasferire facilmente il carico senza necessità di scaricare e ricaricare il contenuto, riducendo i tempi di transito, i costi di movimentazione e i rischi di danneggiamento delle merci.».
1.19
Al comma 4 sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e»;
2) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,»;
b) sopprimere l'articolo 4;
c) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,».
1.20
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente alla ricognizione delle infrastrutture al servizio della logistica.».
1.500
Il Relatore
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013» con le seguenti: «2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024».
2.1
Apportare le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, dopo le parole: «per l'intermodalità» inserire le seguenti: «dei trasporti e della logistica,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla ricognizione delle piattaforme logistiche, degli interporti già esistenti nonché delle infrastrutture al servizio della logistica in corso di realizzazione o la cui realizzazione è prevista dai piani delle Regioni e delle Province rispondenti alle condizioni stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993.»;
b) sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione individuata dal Piano generale dei trasporti e della logistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità.
2-bis. Il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, sentito il Partenariato per la logistica ed i trasporti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2018, n. 40, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, perseguendo le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, provvede all'individuazione di nuove piattaforme logistiche e di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.».
2.2
Al comma 1, dopo le parole: «provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti» inserire le seguenti: «ivi compresi l'interporto di Pordenone-Villanova e l'interporto SDAG Gorizia».
2.3
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano generale per l'intermodalità è elaborato in applicazione del principio di perequazione per superare il gap infrastrutturale esistente tra le regioni.».
2.4
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 4, dopo le parole: «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica» inserire le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza unificata».
Conseguentemente, al medesimo comma:
1) dopo le parole: «individuazione di nuovi interporti» inserire le seguenti: «nonché al potenziamento di quelli esistenti»;
2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e privilegiando la collocazione all'interno di una ZES».
2.5
Al comma 4, dopo le parole: «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica» inserire le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza unificata».
2.6
Al comma 4, dopo le parole: «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica» inserire le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza unificata».
2.7
Al comma 4, dopo le parole: «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica» inserire le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza unificata».
3.1
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nuovo interporto» inserire le seguenti: «o l'ampliamento di uno esistente,»;
2) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2.».
3.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nuovo interporto» inserire le seguenti: «ovvero l'ampliamento di uno esistente».
Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2.».
3.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) un' analisi preventiva del bacino di utenza e di monitoraggio dei flussi di traffico presenti nel territorio;».
3.4
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o urbanistici» inserire le seguenti: «e non avente criticità idrogeologica e idraulica».
3.5
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o urbanistici» inserire le seguenti: «e non caratterizzato da criticità idrogeologica».
3.6
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «prioritaria» con le seguenti: «, rete ferroviaria in concessione connessa nonché linee e raccordi ferroviari preesistenti attivi, sospesi o dismessi purché riattivabili.».
3.7
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «presenza di un circuito doganale, aree e magazzini per lo stoccaggio di merci in temporanea custodia, sdoganamento in linea, deposito doganale e deposito I.V.A.;».
3.8
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «già bonificate» inserire le seguenti: «o oggetto di riqualificazione territoriale».
3.9
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.».
3.10
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera: «g-bis) individuazione dei siti in regioni in cui non sono già presenti interporti o nelle regioni dove risultano sottodimensionati.».
3.11
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) verificata impossibilità di potenziamento degli interporti esistenti a livello regionale».
3.12
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) coerenza delle proposte di nuovo insediamento con gli strumenti di programmazione regionali.».
3.13
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere i seguenti requisiti infrastrutturali e di capacità:
a) dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi: 1) un terminal intermodale dotato di mezzi di movimentazione in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni intermodali per settimana (con la presenza anche di spazi/binari di presa e consegna per i treni distinti dal terminal); 2) magazzini per il trasporto e alla logistica gestiti direttamente o destinati in locazione agli operatori del settore trasporto merci 3) aree attrezzate di sosta per i veicoli stradali pesanti; 4) un servizio doganale; 5) uffici per gli operatori e i servizi; 6) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali; 7) sistemi per favorire la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori; 8) strutture di connessione informatiche adeguate alle esigenze di interconnessione delle aziende e degli operatori del settore;
b) l'area interportuale: 1) collegamenti stradali diretti, tramite tangenziali o casello autostradale, con la viabilità di grande comunicazione; 2) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
c) il terminal deve essere così detto "inland" e non avere la banchina portuale marittima o essere in prossimità di una banchina portuale marittima;
d) avere una lunghezza minima dei binari interni al terminal di 750 metri nel contesto di un'area per lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi di almeno 70.000 mq, che corrisponde alla misura minima necessaria per garantire una rilevanza che consenta di gestire i flussi dei "corridoi" europei (come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010) e ciò anche al fine di potersi fregiare di rilevanza nazionale;
e) garantire che all'interno del terminal dello stesso interporto avvengano le operazioni di passaggio modale treno/gomma per il traffico intermodale con unità di carico standard (casse mobili, semirimorchi, container) o traffico accompagnato (camion con motrice e autista caricati su treno).».
3.14
Al comma 2, dopo le parole: «deve altresì prevedere» aggiungere le seguenti: «i seguenti requisiti infrastrutturali e di capacità».
3.15
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) un terminal intermodale dotato di mezzi di movimentazione in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni intermodali per settimana (con la presenza anche di spazi/binari di presa e consegna per i treni distinti dal terminal); magazzini per il trasporto e alla logistica gestiti direttamente o destinati in locazione agli operatori del settore trasporto merci; aree attrezzate di sosta per i veicoli stradali pesanti; un servizio doganale; uffici per gli operatori e i servizi; un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali; sistemi per favorire la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori; strutture di connessione informatiche adeguate alle esigenze di interconnessione delle aziende e degli operatori del settore;».
3.16
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sicura e protetta (SSTPA), nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione del 7 aprile 2022 che integra il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione».
3.17
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) la realizzazione di comunità energetiche di interporto, al fine di assolvere alla fornitura di energia.».
3.18
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) la piena accessibilità delle persone con disabilità.».
3.19
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 3, dopo la parola: «atmosfera» aggiungere le seguenti: «, e in particolare colonnine per la ricarica dei natanti elettrici, nonché stazioni di servizio per il rifornimento a idrogeno degli stessi.».
4.1
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, svolge compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della presente legge o in ogni caso istituiti sulla base di rapporto concessorio, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le Autorità di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze.».
4.2
Al comma 1, dopo la parola: «organico» inserire le seguenti: «e strutturale».
4.3
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «svolge compiti di indirizzo» con le seguenti: «svolge esclusivamente compiti con funzioni consultive di indirizzo»;
b) sostituire le parole: «di tutte le iniziative» con le seguenti: «in merito alle iniziative»;
c) dopo le parole: «rispettive competenze» aggiungere, in fine, le seguenti: «e autonomie».
4.4
Al comma 1 dopo le parole: «inerenti allo sviluppo degli interporti» inserire le seguenti: «oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della presente legge o in ogni caso istituiti sulla base di rapporto concessorio».
4.5
Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo degli interporti» inserire le seguenti: «oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della presente legge o in ogni caso istituiti sulla base di rapporto concessorio».
4.6
Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo degli interporti,» inserire le seguenti: «oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della presente legge o in ogni caso istituiti in base ad un rapporto concessorio».
4.7
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «, i presidenti delle regioni» inserire le seguenti: «l'amministratore delegato del gestore nazionale della infrastruttura ferroviaria nazionale, l'amministratore delegato del gestore della infrastruttura stradale statale, i presidenti di regione e i presidenti delle autorità di sistema portuale»;
2) al comma 3, dopo le parole: «i presidenti delle Autorità di sistema portuale competenti per le regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti» inserire le seguenti: «, i presidenti degli interporti e delle piattaforme logistiche e gli amministratori delegati delle società aeroportuali;»
3) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza, o rimborsi di spesa a qualsiasi titolo erogati.».
4.8
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, il presidente dell'ANCI, o un suo delegato».
4.9
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il presidente dell'ANCI, o un suo delegato».
4.10
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, il Presidente dell'ANCI o suo delegato».
4.11
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il Presidente dell'ANCI o suo delegato».
4.12
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il Presidente dell'ANCI o suo delegato».
4.13
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il Presidente dell'ANCI o suo delegato.».
4.14
Sopprimere il comma 3.
4.15
Al comma 3 sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».
4.16
Sopprimere il comma 4.
4.17
Sopprimere il comma 5.
5.1
Sopprimere l'articolo.
5.2
Sopprimere l'articolo.
5.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
1. L'attività interportuale viene svolta previa autorizzazione pubblica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge e la compatibilità con il piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2. L'attività interportuale ha natura economico-industriale e commerciale ed i soggetti che la svolgono agiscono in regime di diritto privato. Qualora si tratti di società partecipate o controllate, in ragione della predetta natura privata non trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».
5.4
Sopprimere il comma 1.
5.5
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizio pubblico affidato in regime di concessione. La concessione è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5.6
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'attività interportuale viene svolta previa autorizzazione pubblica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, che verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge e la compatibilità con il piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2. L'attività interportuale ha natura economico-industriale e commerciale ed i soggetti che la svolgono agiscono in regime di diritto privato, qualora si tratti di società partecipate o controllate, in ragione della predetta natura privata non trova applicazione il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».
5.7
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «servizi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «pubblico servizio, affidato in regime di concessione ad enti pubblici e società, anche riuniti in consorzi.»;
2) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non può avere durata inferiore a dieci anni.
1-ter. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;
b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti al concessionario;
d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;
f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;
g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo princìpi di economicità della gestione.
1-quater. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario dell'infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.»;
3) al comma 2, sostituire le parole da: «provvedono» fino a: «del proprio bilancio,» con le seguenti: «possono provvedere, sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione e dalla relativa convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti, valutando preventivamente se essi siano coerenti con la domanda di trasporto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. I soggetti che gestiscono gli interporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere,»;
4) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto» con le seguenti: «, nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono».
5.8
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «servizi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «servizio pubblico, affidato in regime di concessione.».
Conseguentemente:
1) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti: «2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;
b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti al concessionario;
d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo princìpi di economicità della gestione;
g) la revoca e/o il recesso della concessione ai sensi della normativa vigente in materia;
3. I soggetti che gestiscono gli interporti hanno l'obbligo di predisporre un Piano di neutralità climatica con l'obiettivo del raggiungimento della Neutralità climatica di livello 1 e 2 entro il 2040 e di livello 3 entro il 2050 secondo i requisiti e le linee guida del GHG Protocol Corporate Accounting and reporting Standard. Gli interporti esistenti provvedono a predisporre il Piano di neutralità climatica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Piani sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
2) sopprimere il comma 4;
3) sostituire la rubrica con la seguente: «(Gestione degli interporti)».
5.9
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «servizi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «servizio pubblico, affidato in regime di concessione.».
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;
b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti al concessionario;
d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo princìpi di economicità della gestione;
g) la revoca e/o il recesso della concessione ai sensi della normativa vigente in materia.».
5.10
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «servizi» con le seguenti: «pubblico servizio»; al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
2) sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5.11
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
5.12
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui i soggetti gestori siano partecipati anche in via minoritaria o controllati da amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trova applicazione il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
d) al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il corrispettivo del riscatto è determinato, ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento al solo valore delle aree di sedime. La richiesta di riscatto può riguardare anche lotti dell'interporto dotati di autonomia funzionale.».
5.13
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. L'attività interportuale viene svolta previa autorizzazione pubblica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 che verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge e la compatibilità con il piano generale per l'intermodalità.
1-ter. L'attività interportuale ha natura economico-industriale e commerciale ed i soggetti che la svolgono agiscono in regime di diritto privato, qualora si tratti di società partecipate o controllate, in ragione della predetta natura privata non trova applicazione il decreto legislativo n. 175 del 2016.».
5.14
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'attività interportuale viene svolta previa autorizzazione pubblica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e la compatibilità con il piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2. L'attività interportuale ha natura economico-industriale e commerciale ed i soggetti che la svolgono agiscono in regime di diritto privato, qualora si tratti di società partecipate o controllate, in ragione della predetta natura privata non trova applicazione il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».
5.15
Sopprimere il comma 2.
5.16
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
5.17
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Sopprimere i commi 3 e 4.
5.18
Sopprimere i commi 3 e 4.
5.19
Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La perizia è approvata in conferenza dei servizi con la partecipazione anche dei comuni e delle regioni in cui ricadono le opere realizzate e sottoposta alla verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La conferenza verifica analiticamente, la congruità dei prezzi e le quantità dei lavori asseverati.».
5.20
Sopprimere il comma 4.
5.21
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri da applicare in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti, per l'estensione delle concessioni in essere e per l'eventuale riscatto da parte dei soggetti gestori.».
5.22
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «alle condizioni e per le finalità definite nell'atto di convenzione. Il gestore assicura, in ogni caso, il perseguimento dell'interesse pubblico ed il rispetto dell'effettuazione dell'intermodalità.».
5.23
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "e di quelle relative alle piattaforme logistiche e agli interporti";
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g-bis) con particolare riferimento al settore degli interporti e delle piattaforme logistiche, a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o alla costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari per le nuove concessioni e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei canoni concessori, la durata delle concessioni in relazione agli investimenti previsti dai piani economico-finanziari e alla loro puntuale verifica; a vigilare sul rispetto delle clausole concessorie; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle piattaforme logistiche e degli interporti, allo scopo di promuovere l'efficienza, la sostenibilità e la concorrenza della catena logistica;".
4-ter. I gestori delle piattaforme logistiche e degli interporti pubblicano i dati relativi al loro funzionamento in formato di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
5.24
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. I soggetti che gestiscono gli interporti hanno l'obbligo di predisporre un Piano di neutralità climatica con l'obiettivo del raggiungimento della Neutralità climatica di livello 1 e 2 entro il 2040 e di livello 3 entro il 2050 secondo i requisiti e le linee guida del GHG Protocol Corporate Accounting and reporting Standard. Gli interporti esistenti provvedono a predisporre il Piano di neutralità climatica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Piani sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
6.1
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 7:
1) sopprimere il comma 1;
2) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.».
6.2
Al comma 1 sopprimere le parole: «, entro sessanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 3».
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi 2 e 3;
b) all'articolo 7:
1) sopprimere il comma 1;
2) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.».
6.3
Al comma 1 sopprimere le parole: «, entro sessanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 3».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
6.4
Al comma 1, sostituire le parole da: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, stabilisce le procedure selettive ad evidenza pubblica con cui mettere a gara i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, garantendo, in ogni caso, la presenza di un interporto in ciascuna regione.».
6.5
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «sviluppo» inserire le seguenti: «e realizzazione delle piattaforme logistiche e»;
b) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Nel Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, è prevista apposita sezione da cui risulti l'adeguamento della medesima per sagoma, modulo e peso assiale in corrispondenza delle piattaforme logistiche e degli interporti»;
c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le risorse pubbliche statali sono erogate nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».
6.6
Al comma 1 sopprimere le parole: «, garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta».
6.7
Al comma 1 sopprimere le parole da: «, garantendo» fino alla fine del comma.
6.8
Al comma 1 sopprimere le parole da: «, garantendo» fino alla fine del comma.
6.9
Al comma 1 sostituire le parole da: «garantendo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «garantendo, in ogni caso, che il numero degli interporti sia pari a quello delle regioni».
6.10
Al comma 1 sostituire le parole: «che il numero di interporti non sia superiore a trenta» con le seguenti: «la presenza di un interporto in ogni regione».
6.11
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «è stabilito tenendo conto» inserire le seguenti: «dei progetti relativi agli interporti già inseriti negli atti di programmazione di settore nazionali e regionali e per i quali siano stati stipulati Accordi di programma tra Governo e regioni,».
6.12
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nel rispetto della valorizzazione dei territori e con l'obiettivo di colmare il gap infrastrutturale tra le varie regioni.».
6.13
Al comma 3, dopo le parole: «sono disciplinate» inserire le seguenti: «nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno».
6.14
Sopprimere il comma 4.
6.15
Sopprimere il comma 4.
6.16
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e di viabilità nonché quella di parcheggi» con le seguenti: «, di viabilità, di parcheggi nonché specifiche aree di sosta e di ristoro per i conducenti e gli operatori coinvolti nelle attività interportuali».
6.17
Sopprimere il comma 5.
6.18
Sopprimere il comma 6.
6.19
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di promuovere il potenziamento e il coordinamento degli investimenti programmati nelle attività portuali, interportuali, di intermodalità, mobilità e logistica integrata che insistono nel territorio incluso nell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate, le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo la parola: "partecipa" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la disposizione di cui al comma 3-bis del presente articolo,";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. In ragione della rilevanza, del potenziamento e del coordinamento degli investimenti programmati nelle attività portuali, interportuali, di intermodalità, mobilità e logistica integrata, inclusi nel territorio in cui insiste l'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, il Comitato di gestione della suddetta Autorità di cui al comma 1, può essere integrato, su istanza dei richiedenti, da un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera d), del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia, ove non già presenti, il cui territorio sia incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».
6.500
Il Relatore
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2024, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
7.1
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Ai soggetti gestori di interporti è destinata annualmente una quota pari al 5 per cento delle risorse derivanti dai diritti e dalle imposte accertati nell'anno precedente dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla realizzazione di opere e di lavori nei rispettivi interporti.».
8.1
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Gli interporti già riconosciuti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, mantengono la loro qualifica di interporto e sono autorizzati ad operare con tale ruolo, previa autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge. Ferma la ricognizione di cui all'articolo 2, per gli interporti già operanti all'entrata in vigore della presente legge e non indicati dalla legge 7 agosto 1990, n. 240, potranno acquisire la qualifica di interporto di cui alla presente legge previa richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che accerterà la presenza dei requisiti di cui all'articolo 3 entro il termine di sei mesi dalla richiesta che dovrà essere formulata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma possono operare quali interporti in via provvisoria ed in attesa di ricevere l'autorizzazione ministeriale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.».
8.2
Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
8.3
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli interporti già riconosciuti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, mantengono la loro qualifica di interporto e sono autorizzati ad operare con tale ruolo, previa autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge. Ferma la ricognizione di cui all'articolo 2, per gli interporti già operanti all'entrata in vigore della presente legge e non indicati dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 potranno acquisire la qualifica di interporto di cui alla presente legge previa richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che accerterà la presenza dei requisiti di cui all'articolo 3 entro il termine di sei mesi dalla richiesta che dovrà essere formulata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma possono operare quali interporti in via provvisoria ed in attesa di ricevere l'autorizzazione ministeriale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.».
8.4
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli interporti già riconosciuti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, mantengono la loro qualifica di interporto e sono autorizzati ad operare con tale ruolo, previa autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge. Ferma la ricognizione di cui all'articolo 2 della legge, per gli interporti già operanti all'entrata in vigore della presente legge e non indicati dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, potranno acquisire la qualifica di interporto di cui alla presente legge previa richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che accerterà la presenza dei requisiti di cui all'articolo 3 entro il termine di sei mesi dalla richiesta che dovrà essere formulata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma possono operare quali interporti in via provvisoria ed in attesa di ricevere l'autorizzazione ministeriale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.».
8.5
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli interporti già riconosciuti ai sensi della legge 240/1990 mantengono la loro qualifica di interporto e sono autorizzati ad operare con tale ruolo, previa autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge. Ferma la ricognizione di cui all'articolo 2 della legge, per gli interporti già operanti all'entrata in vigore della presente legge e non indicati dalla legge n. 240 del 1990 potranno acquisire la qualifica di interporto di cui alla presente legge previa richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che accerterà la presenza dei requisiti di cui all'articolo 3 entro il termine di sei mesi dalla richiesta che dovrà essere formulata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma possono operare quali interporti in via provvisoria ed in attesa di ricevere l'autorizzazione ministeriale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.».