2.1

Pellegrino

Ritirato

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole: «sono enti di rappresentanza« sopprimere la seguente: "nazionale";

          b) sostituire le parole: «le reti associative nazionali costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 2» con le seguenti: «le reti associative costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e comma 2»;

          c) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e in tutte le province o città metropolitane delle medesime regioni»;

          d) alla lettera c), sostituire le parole "alla rete nazionale, pari almeno al 30 per cento delle pro loco iscritte ai relativi albi regionali" con le seguenti: "alle reti associative di cui al comma 2".


2.100

Il Relatore

All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Direzione generale della valorizzazione e promozione turistica», con le seguenti: «Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche».


2.101

Il Relatore

Al comma 2, lett. b) e c), dopo le parole: «dieci regioni», inserire le seguenti: «o province autonome».


2.102

Il Relatore

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Per l'istituzione dell'Albo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'Albo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 6. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


3.1

Occhiuto

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «esposto al pubblico», inserire le seguenti: «ad eccezione dei trattenimenti danzanti,».


3.2

Gelmini

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «esposto al pubblico», inserire le seguenti: «ad eccezione dei trattenimenti danzanti,».


3.3

Potenti

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con le amministrazioni locali» inserire le seguenti: «o in collaborazione con altre associazioni di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».


3.4

Potenti

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 persone» con le seguenti: «1.500 persone».


3.5

Potenti

Al comma 1 sostituire le parole: «e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio» con le seguenti: «e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio od anche in più giorni non consecutivi, i cui eventi si esauriscano pur sempre entro le ore ventiquattro».


3.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Disposizioni relative a eventi di spettacolo dal vivo e di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico)

          1. Agli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore nonché di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico organizzati dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201.».


4.1

Occhiuto

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e danzanti».


4.2

Gelmini

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e danzanti».


4.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: « musicali e danzanti»

          b) al comma 1, lettera b) sostituire le seguenti parole: «1.000 persone» con le seguenti: «2.000 persone».

          c) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «1.000 persone» con le seguenti: «2.000 persone».

          d) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201. La segnalazione di inizio attività può essere presentata agli uffici territorialmente competenti in maniera diretta o con utilizzo di strumenti telematici ove l'ente di cui all'articolo 1 della presente legge sia in possesso di idonei strumenti informatici e comunque senza arrecare aggravi economici alle associazioni territoriali.»

          e) sopprimere il comma 3».


5.0.1

Pellegrino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2023 n. 206)


             1. Alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "con gli organismi operanti nel settore, comprese" sono inserite le seguenti: "le pro loco iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ";

          b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "dell'artigianato e del turismo" sono inserite le seguenti: "compresi gli Enti Nazionali delle pro loco di cui all'articolo 1 della presente Legge".».


5.0.2

Stefani

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modificazioni al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

          1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 32, comma 1, le parole: «sette persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «cinque persone fisiche»;

          b) all'articolo 35, comma 1, le parole: «sette persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «cinque persone fisiche»;

          c) all'articolo 61, comma 2, lettera b), le parole: «ogni milione di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ogni 800.000 abitanti».».


6.100

Il Relatore

 Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

          1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

          a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

          b) quanto a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».