2.1
Ritirato
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «sono enti di rappresentanza« sopprimere la seguente: "nazionale";
b) sostituire le parole: «le reti associative nazionali costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 2» con le seguenti: «le reti associative costituite ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e comma 2»;
c) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e in tutte le province o città metropolitane delle medesime regioni»;
d) alla lettera c), sostituire le parole "alla rete nazionale, pari almeno al 30 per cento delle pro loco iscritte ai relativi albi regionali" con le seguenti: "alle reti associative di cui al comma 2".
2.100
Il Relatore
All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Direzione generale della valorizzazione e promozione turistica», con le seguenti: «Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche».
2.101
Il Relatore
Al comma 2, lett. b) e c), dopo le parole: «dieci regioni», inserire le seguenti: «o province autonome».
2.102
Il Relatore
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Per l'istituzione dell'Albo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'Albo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 6. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3.1
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «esposto al pubblico», inserire le seguenti: «ad eccezione dei trattenimenti danzanti,».
3.2
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «esposto al pubblico», inserire le seguenti: «ad eccezione dei trattenimenti danzanti,».
3.3
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con le amministrazioni locali» inserire le seguenti: «o in collaborazione con altre associazioni di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
3.4
Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 persone» con le seguenti: «1.500 persone».
3.5
Al comma 1 sostituire le parole: «e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio» con le seguenti: «e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio od anche in più giorni non consecutivi, i cui eventi si esauriscano pur sempre entro le ore ventiquattro».
3.100
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Disposizioni relative a eventi di spettacolo dal vivo e di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico)
1. Agli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore nonché di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico organizzati dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201.».
4.1
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e danzanti».
4.2
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e danzanti».
4.100
Il Relatore
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: « musicali e danzanti»
b) al comma 1, lettera b) sostituire le seguenti parole: «1.000 persone» con le seguenti: «2.000 persone».
c) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «1.000 persone» con le seguenti: «2.000 persone».
d) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201. La segnalazione di inizio attività può essere presentata agli uffici territorialmente competenti in maniera diretta o con utilizzo di strumenti telematici ove l'ente di cui all'articolo 1 della presente legge sia in possesso di idonei strumenti informatici e comunque senza arrecare aggravi economici alle associazioni territoriali.»
e) sopprimere il comma 3».
5.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2023 n. 206)
1. Alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "con gli organismi operanti nel settore, comprese" sono inserite le seguenti: "le pro loco iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ";
b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "dell'artigianato e del turismo" sono inserite le seguenti: "compresi gli Enti Nazionali delle pro loco di cui all'articolo 1 della presente Legge".».
5.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modificazioni al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 1, le parole: «sette persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «cinque persone fisiche»;
b) all'articolo 35, comma 1, le parole: «sette persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «cinque persone fisiche»;
c) all'articolo 61, comma 2, lettera b), le parole: «ogni milione di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ogni 800.000 abitanti».».
6.100
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».