NT

Il Relatore

Art. 1

          1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato».


NT2

Il Relatore

Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato

«Art. 1.

                    1. All'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato».


1.1

Scalfarotto, Musolino

Sopprimere l'articolo.


1.2

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente: "La Repubblica tutela le vittime di reato"» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti: 

          "La Repubblica tutela le vittime di reato. 

          Nessun reato può essere introdotto se non per legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, fuori dai casi di cui agli articoli 76 e 77."».