G/404/1/2
Il Senato,
premesso che:
l'atto senato n. 404 avente ad oggetto disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci dispone all'articolo l'abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale mentre all'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 605-bis, il quale punisce il reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci;
il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori, evento traumatico non solo per il minore ma per tutte le parti coinvolte, è indubbiamente un fenomeno in crescita che richiede l'attenzione del legislatore: tuttavia criminalizzare e punire il fatto compiuto, non solo non aiuta a riportare indietro il minore e a ricucire il rapporto tra il minore e i suoi genitori, ma anzi rischia di comprometterne definitivamente le relazioni con i genitori e il suo stesso sviluppo emotivo;
la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, convenzione di grande successo oggi in vigore tra 105 Stati, obbliga lo Stato di 'rifugio' - ovvero quello in cui il genitore sottraente ha condotto il minore - a ordinare l'immediato ritorno del minore nello Stato di sua residenza, salvo che dal ritorno non derivi un rischio grave per la sicurezza fisica o psichica del minore;
il meccanismo convenzionale oggi in vigore sul piano internazionale infatti è funzionale a realizzare nel più breve tempo possibile il ritorno del minore allo Stato di sua residenza e tale meccanismo sarebbe pregiudicato dall'applicazione della norma penale: la legge può invece realizzare il suo obiettivo deterrente quando non vi si sia altro strumento di cooperazione internazionale che realizzi una deterrenza e riparazione dell'illecito.
impegna il Governo:
a prevedere che il presente disegno di legge si applichi esclusivamente nei casi non coperti dalla Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 e a prevedere l'applicazione della sospensione con messa alla prova di cui all'art 464-bis codice di procedura penale nel caso di sottrazione e/o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci
1.1
Al comma 1 ,dopo le parole: «Gli articoli» inserire la seguente: «573,».
1.2
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, dopo le parole: «Gli articoli» inserire la seguente: «573,».
1.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. All'articolo 573 del codice penale il secondo comma è soppresso»
1.4 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Approvato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 573 del codice penale il secondo comma è sostituito dai seguenti: "La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di compiere atti sessuali. Se il fatto è commesso conducendo o trattenendo il minore all'estero si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni."».
1.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 573 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è aumentata se il fatto è commesso per fine di libidine."»
1.0.1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Sottrazione consensuale di minorenni)
Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 605-bis. - (Sottrazione consensuale di minorenni) - Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso per fine di libidine.»
2.1
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di minorenni o persone incapaci)
1.Dopo l'articolo 605 del codice penale, sono inseriti i seguenti:
"Art. 605-bis. - (Sottrazione consensuale di minorenni) - Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, o al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile o a chi ne abbia vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi.
Art. 605-ter. - (Sottrazione di minorenni e persone incapaci) - Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, o al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile o a chi ne abbia vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne ha la vigilanza o la custodia, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso.
Art. 605-quater. - (Sottrazione e mantenimento di minorenni e persone incapaci all'estero) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, o al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, o al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà dei medesimi, impedendo in tutto o in parte al genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, con la reclusione da due a cinque anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna può comportare la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Art. 605-quinquies. - (Ravvedimento operoso) - Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 605-bis, 605-ter e 605-quater, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con taluno dei soggetti di cui ai citati articoli, ovvero si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori."»».
2.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di minori o incapaci)
1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti :
«Art. 605-bis
(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o persone incapaci al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, all'ente o servizio sociale a cui è affidato con provvedimento del Giudice o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, all'ente o servizio sociale a cui è affidato con provvedimento del Giudice o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'ente affidatario, è punito a querela degli stessi, con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
Fuori dai casi di cui all'articolo 605 ter, se il fatto di cui al precedente comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, la pena è diminuita.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio spontaneamente ed efficacemente affinchè il minore possa rientrare nel territorio dello Stato.
Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.»
«Art. 605-ter
(Sottrazione o trattenimento consensuale minore o incapaci)
Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, al curatore all'ente o al servizio sociale a cui è affidato con provvedimento del Giudice o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione fino a due anni.»
«Art. 605-quater
(Particolare tenuità)
Se i fatti previsti dagli artt. 605 bis e 605 ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi.»
2.2 (testo 2)
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)
1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 605-bis
(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o persone incapaci al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chiunque ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da due a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'ente affidatario, è punito a querela degli stessi, con la reclusione da tre a sei anni.
A chiunque commette i fatti di cui al primo e al secondo comma in danno di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il suo consenso, si applicano le pene ivi rispettivamente previste.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio efficacemente affinchè il minore possa rientrare nel territorio dello Stato.
Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore il giudice può disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.»
«Art. 605-ter
(Particolare tenuità)
Se i fatti previsti dall'articolo 605-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi.»
2.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'articolo con i seguenti:
"Art. 2
(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)
1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 605-bis. - (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci) -Chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5000 a 10.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato la pena è aumentata fino alla metà nei casi in cui l'autore del reato sottrae il minore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale e si procede d'ufficio.
Nei casi di cui al primo e secondo comma a pena è diminuita fino a due terzi nei casi in cui l'autore del reato si adoperi o favorisca il ritorno del minore.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
«Art. 2-bis
(Modifiche al codice penale)
1. L'articolo 573 del codice penale è abrogato.
«Art. 2-ter
(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, primo comma, dopo la lettera f-quinquies) è inserita la seguente: "f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma."
2.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Sostituire l'articolo con i seguenti:
"Art. 2
(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)
1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 605-bis. - (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci) -Chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5000 a 10.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato la pena è aumentata fino alla metà nei casi in cui l'autore del reato sottrae il minore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale e si procede d'ufficio.
Nei casi di cui al primo e secondo comma a pena è diminuita fino a due terzi nei casi in cui l'autore del reato si adoperi o favorisca il ritorno del minore.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
«Art. 2-bis
(Modifiche al codice penale)
L'articolo 573 del codice penale è abrogato.
«Art. 2-ter
(Modifiche al codice di procedura penale)
All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma."
2.5
Al comma 1, capoverso: «Art. 605-bis» sostituire il primo comma con il seguente:
«Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, anche se nato all'estero, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, laddove il progetto genitoriale sia radicato nel territorio italiano, contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.»
2.6
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", al primo comma, sostituire le parole: «Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile,» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, o al genitore nei confronti del quale non sia intervenuta pronunzia di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale,».
2.7
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso: «Art. 605-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, apportare le seguenti modifiche:
1) alle parole: «Chiunque sottrae un minore» premettere le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato»;
2) sopprimere le parole: «degli anni diciotto»;
3) sopprimere le parole: «o lo conduce o lo trattiene all'estero»;
4) dopo le parole: «è punito» inserire le seguenti: «, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne ha la vigilanza o la custodia,»;
5) sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni»;
6) sopprimere le parole: «e con la multa da 5.000 a 10.000 euro»;
b) dopo il secondo comma inserire il seguente: «Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la reclusione da un anno a tre anni e sei mesi.»;
c) sostituire il terzo comma con il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà nel caso in cui il minore o l'infermo di mente siano condotti o trattenuti all'estero contro la volontà dei soggetti di cui al primo comma e sia altresì impedito in tutto o in parte al genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale. La pena prevista dal primo comma è aumentata se il fatto di cui al periodo precedente è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici con il suo consenso ed è aumentata da un terzo alla metà nel caso in cui il minore che abbia compiuto gli anni quattordici non abbia prestato il suo consenso. Il delitto di cui al presente articolo è punibile a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne ha la vigilanza o la custodia.»;
d) sostituire il quarto comma con il seguente: «Le pene di cui al primo, secondo e terzo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con taluno dei soggetti di cui al primo comma, ovvero si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.».
2.8
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «605-bis, premettere le seguenti parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato,"
2.9
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", primo comma, alle parole: «Chiunque sottrae un minore» premettere le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».
2.10
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo ai casi in cui si applica la Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64,».
2.11
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «605-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sopprimere le parole "degli anni diciotto";
b) al secondo comma sopprimere le parole "o di matrimonio";
c) dopo il secondo comma inserire il seguente: "Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.";
d) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'articolo 573 del codice penale è abrogato."
2.12
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", al primo comma, sopprimere le parole: «degli anni diciotto».
2.13
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso: «Art. 605-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quattordici»;
b) sopprimere il secondo comma.
2.14
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «605-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sostituire le parole "degli anni diciotto" con le seguenti: "di anni quattordici";
b) al secondo comma sopprimere le parole "o di matrimonio"
2.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", al comma 1, le parole: "esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: ", nei confronti del quale non sia intervenuti pronunzia di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale o a chi esercita la responsabilità genitoriale su di esso".
2.16
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso : «Art. 605-bis», al primo comma, dopo le parole: «424 del codice civile,» inserire le seguenti: «ai Servizi Sociali di cui agli articoli 4, 5 e 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184,».
2.17
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso : «Art. 605-bis», al primo comma, dopo le parole: «di cui all'articolo 424 del codice civile,» inserire le seguenti: «al Servizio sociale affidatario ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della legge 4 maggio 1983, n. 184,»
2.18
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso: «Art. 605-bis» apportare le seguenti modifichazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «o la custodia,» inserire le seguenti: «conducendolo o trattenendolo all'estero, così impendendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale» e sopprimere le parole: «ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi,»;
b) dopo il primo comma inserire il seguente: «La pena di cui al primo comma è diminuita di un terzo se la condotta avviene entro i confini nazionali».
2.19
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso: «605-bis» sostituire le parole: «o lo conduce o lo trattiene all'estero,» con le seguenti: «o, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della potestà genitoriale, lo sottrae, conducendolo e trattenendolo all'estero, ».
2.20
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso: «605-bis» dopo le parole: «ovvero lo trattiene, o,» inserire le seguenti: «,impedendo in tutto o in parte l'esercizio della potestà genitoriale,».
2.21
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", al primo comma, dopo le parole: «contro la volontà dei medesimi,» aggiungere le seguenti: «impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale,».
2.22
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso: «Art. 605-bis», apportare al primo comma, dopo le parole: «volontà dei medesimi,» inserire le seguenti: « impendendo così in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale»;
2.23
Al comma 1, sostituire le parole: «è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro» con le seguenti: « si applica la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 464-bis del codice di procedura penale».
2.23 (testo 2)
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", dopo il primo periodo inserire, in fine, il seguente: «E' disposta in ogni caso la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 464-bis del codice di procedura penale».
2.24
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", al primo comma, dopo le parole: «è punito» inserire le seguenti: «, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne ha la vigilanza o la custodia,».
2.25
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «605-bis, primo comma, dopo le parole: "è punito" inserire le seguenti: ", a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, o curatore"
2.26
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro» con le seguenti: «da tre a cinque anni».
2.27
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «Art. 605-bis, primo comma sostituire le parole "da tre a otto anni" con le seguenti: "da uno a quattro anni";
b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma.";
2.28
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi»;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-quinquies), è aggiunta, in fine, la seguente: "f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale"».
2.29
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «Art. 605-bis, primo comma sostituire le parole "da tre a otto anni" con le seguenti: "da due a cinque anni";
b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma."
2.30
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso: «605-bis», secondo comma sopprimere le parole: «o di matrimonio».
2.31
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", dopo il secondo comma inserire il seguente: «Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.».
2.32
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «605-bis, sopprimere il terzo e il quarto comma.
2.33
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente: «Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna può comportare la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.».
2.34
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis", sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente: «Le pene di cui al primo e secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con taluno dei soggetti di cui al primo comma, ovvero si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori."».
2.35
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «605-bis, sopprimere il terzo comma
2.36
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis" sopprimere il terzo comma.
2.37
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «605-bis, sopprimere il quarto comma
2.38
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso: «Art. 605-bis», sopprimere il quarto comma.
2.39
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
Al comma 1, capoverso "Art. 605-bis" sopprimere il quarto comma.
2.40
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
Al comma 1, capoverso: «Art. 605-bis», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«Il reato è punito a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 c.c., del tutore e del curatore ai sensi dell'articolo 424 c.c., del rappresentante legale del Servizio Sociale cui è affidato il minore ai sensi degli artt. 4,5 e 5 bis della legge 5 maggio 1983 n. 184 e del minore stesso.»
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«2-bis.
(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470)
1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) del comma 9 dell'articolo 1 è inserita la seguente: «a-bis) i minori in caso di diffida da parte di un genitore esercente la responsabilità genitoriale anche condivisa, in pendenza di un provvedimento cautelare da parte del giudice o di una pronuncia ai sensi dell'articolo 337-ter del codice civile»;
b) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è inserita la seguente: «a-bis) a seguito di una pronuncia dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'arti-colo 337-ter del codice civile o di un provvedimento cautelare in caso di diffida da parte di un genitore esercente la responsabilità genitoriale anche condivisa su un minore».
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, prevedendo che nella scheda individuale di cui all'articolo 20 e nella scheda di famiglia di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento sia annotata l'esistenza di una diffida da parte di un genitore esercente la responsabilità genitoriale anche condivisa contro l'iscrizione di un minore all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero in pendenza di un provvedimento cautelare da parte del giudice o di una pronuncia ai sensi dell'arti-colo 337-ter del codice civile.»
Coord.1
La Relatrice
All'articolo 1, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 1.4 (testo 2) sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica all'articolo 573 e abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale» e anteporre il comma 1-bis introdotto dall'emendamento al comma 1.
All'articolo 2 come sostituito dall'emendamento 2.2 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:
al capoverso «Art. 605-bis», al primo comma, sostituire le parole: «persone incapaci» con le seguenti: «un incapace»;
al capoverso «Art. 605-bis», al secondo comma, sostituire le parole: «ente affidatario» con la seguente: «affidatario»;
sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione degli articoli 605-bis e 605-ter del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci».
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci»