G/1384/10/8
Accolto
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
l'articolo 3, ai commi 2 e 3, dispone misure relative allo stato di emergenza dichiarato per fronteggiare gli eventi meteorologici verificatisi nel novembre 2022, misure di supporto per il rischio idraulico e idrogeologico;
nel 1990 anche il territorio delle province di Catania, Ragusa e Siracusa è stato colpito da un evento naturale eccezionale, ovvero da un sisma, per il quale sono state emanate ordinanze per la sospensione degli obblighi tributari; l'articolo 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, ha stabilito che i contribuenti interessati da tali eventi sismici che colpirono le tre province siciliane potessero definire la loro posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, 1992 con il versamento del 10 per cento di quanto dovuto;
ai fini dell'esecuzione dei rimborsi delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, gli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti verificano, in base all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le istanze di rimborso, a condizione che le stesse fossero presentate entro il 1° marzo 2010, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e determinano le somme dovute;
dopo diversi interventi normativi, l'articolo 7-bis del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, introdotto da un emendamento approvato in Senato, ha istituito un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della città metropolitana di Catania, un rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa. Anche grazie a questa iniziativa, a partire da dicembre 2024 l'Agenzia delle entrate ha avviato l'erogazione dei suddetti rimborsi, i contribuenti aventi diritto hanno iniziato a ricevere, con l'aggiunta degli interessi, le somme spettanti, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso;
l'articolo 19-ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto "Mille Proroghe" per il 2025, ha ultimamente ampliato l'attività del tavolo tecnico, di cui al citato articolo 7-bis, all'esame del tema relativo a istanze di rimborso successive ai temini di legge;
numerose sentenze della Corte Suprema di Cassazione hanno riconosciuto, nell'ambito del contenzioso, l'esistenza di un diritto al rimborso non prescrivibile; molti contribuenti, sebbene non abbiano avanzato richiesta di definizione entro il termine previsto del 1° marzo 2010, richiedono di vedersi corrispondere parimenti i relativi rimborsi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere a valle dei lavori ricognitivi del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, le risorse necessarie per corrispondere i rimborsi anche nei confronti di quei contribuenti, residenti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990, che non hanno fatto istanza entro il 1° marzo 2010, e, laddove possibile, provvedere anche mediante compensazione pluriennale delle imposte all'erario, se dovute.