3.176 (testo 2)

Borghesi, Garavaglia, Tosato, Spelgatti, Ternullo

Approvato

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali)

          1.            Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima  rendendo, entro il 30 aprile 2025,  la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), n. 2).

          2.            In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022:

          a)            la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;

          b)           il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

          1)            in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

          2)            nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

          c)            l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;

          d)           gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

          3.            Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.

          4.            Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.

          5.            Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

          6.            Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 21,81 milioni di euro per l'anno 2025, 128,17 milioni di euro l'anno 2026 e 133,93 milioni di euro per l'anno 2027.

          8.  Agli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo pari a 21,81  milioni di euro per l'anno 2025, 128,17 milioni di euro l'anno 2026 e 133,93 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 valutati in 74,88 milioni di euro per l'anno 2025, 65,2 milioni di euro l'anno 2026, 59,44 milioni di euro per l'anno 2027, 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:

          a)  quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

          b)  quanto a 96,69 milioni di euro per l'anno 2025, 193,37 milioni di euro per l'anno 2026, 193,37 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.