1.5 (testo 2)
Lopreiato, Castellone, Maiorino
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «diritto» inserire le seguenti: «e facoltà»;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 20 maggio 2016, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), del medesimo articolo e nelle forme di cui al successivo comma 41, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonché ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa. »