10.0.500

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, la pornografia e la pedopornografia, il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

          1. riordino e razionalizzazione degli osservatori di cui al comma 1, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance degli stessi;

          2. semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli osservatori di cui al comma 1, anche nella coerenza delle tempistiche;

          3. riordino e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla programmazione e alla valutazione degli effetti dei piani di cui alla lettera b);

          4. introduzione di modalità di coordinamento fra gli osservatori di cui al comma 1, anche al fine di assicurare una maggiore interoperabilità e favorire lo scambio di informazioni e dati.

          3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 è adottato con cadenza quadriennale.

          4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta dell'autorità politica delegata per la famiglia e le pari opportunità.

          5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.».