G/1155/1/2 (testo 2)

Berrino

Accolto

La Commissione giustizia,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1155, recante modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

     premesso che

          l'atto in esame, modificando l'articolo 2407 del codice civile, mira a sostituire la responsabilità solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall'ordinamento, con un sistema di responsabilità limitata, basato sul compenso annuo percepito;

          in particolare, il nuovo secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di dettare una disciplina transitoria rispetto ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.