G1.2
La Commissione
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024;
premesso che:
il regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ha introdotto alcune deroghe riguardo all'esportazione di prodotti verso la Federazione Russa;
tale regolamento specifica che le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione degli oggetti di rubinetteria che rientrano nel codice NC 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria, i beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Russia;
lo stesso tema si pone per le esportazioni in Bielorussia; il regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina, permette la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, tra gli altri, beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero per tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm;
per usufruire di tali deroghe, le aziende esportatrici italiane devono munirsi di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
secondo la normativa vigente, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2017, n. 221, l'UAMA in applicazione delle deroghe contemplate dalle misure restrittive unionali, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, una sola tipologia autorizzazione; tale autorizzazione, denominata Autorizzazione specifica individuale, non risulta però idonea a essere utilizzata per le esportazioni dei beni sopracitati; nelle more di questa tipologia di autorizzazione è prevista l'individuazione dell'utilizzatore finale del bene, pratica impossibile per gli operatori del settore sopracitato, in quanto operano in un contesto di commercio interaziendale ("Business-to-business");
le concrete difficoltà incontrate nell'iter per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione stanno comportando la perdita di quote di mercato in favore di operatori di Paesi terzi,
impegna il Governo:
a valutare, per quanto riguarda i prodotti a uso non duale oggetto di deroga dalle sanzioni nazionali, europee ed internazionali, le opportune iniziative volte ad agevolare le procedure di autorizzazione.