G16.101 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 16 del decreto legge in fase di conversione reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici;
il comma 1, lett. s), del suddetto articolo prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 639-ter in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli artt. del codice penale 629, terzo comma (Estorsione mediante reati informatici), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) e 635-quinquies, come modificato alla lett. q) (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse);
oltre alle circostanze attenuanti introdotte appare necessario prevedere l'applicazione della scriminante della legittima difesa laddove il soggetto che pone in essere le condotte descritte stia agendo nell'esclusivo interesse a difendere la propria incolumità;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di stabilire che per gli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, e 635-quater.1 c.p., i quali trattano di reati che includono l'accesso abusivo a sistemi informatici, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, la diffusione di malware, e il danneggiamento informatico, si applichi la scriminante della legittima difesa di cui all'articolo 52 c.p.