Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
(v. stampato Camera n. 30)
approvato dalla Camera dei deputati il 20 novembre 2024
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 novembre 2024
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)
1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro gli animali ».
Art. 2.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: « la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 15.000 a 30.000 euro ».
Art. 3.
(Divieto di combattimenti tra animali)
1. All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma ».
Art. 4.
(Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)
1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
« Art. 544-septies. – (Circostanze aggravanti) – Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:
a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso ».
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del codice penale)
1. All'articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 ».
2. All'articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « da tre a diciotto mesi o » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e »;
b) al terzo comma, dopo le parole: « al primo » sono inserite le seguenti: « e al secondo ».
3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:
« Art. 638. – (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) – Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».
4. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: « da 1.000 a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 5.000 a euro 10.000 ».
Art. 6.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: « restituzione » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »;
b) dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:
« Art. 260-bis. – (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca) – 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.
4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca ».
2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.
Art. 7.
(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)
1. All'articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva ».
Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
« Art. 25-undevicies. – (Delitti contro gli animali) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale ».
Art. 9.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)
1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;
3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;
3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente ».
Art. 10.
(Divieto di detenzione di animali
di affezione alla catena)
1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
Art. 11.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è inserito il seguente:
« 1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreché la violazione non sia stata già constatata ».
Art. 12.
(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: « sentiti » sono inserite le seguenti: « il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ».
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale)
1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro ».
2. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: « fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro ».
Art. 14.
(Modifica all'articolo 2 della legge
20 luglio 2004, n. 189)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo le parole: « felis silvestris » sono inserite le seguenti: « e felis catus ».
Art. 15.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.