Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2023
Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie.
Onorevoli Senatori. – Il tema del cosiddetto « numero chiuso » per l'accesso a molti corsi universitari ha attraversato il dibattito pubblico degli ultimi anni.
L'intenzione perseguita dal legislatore nel 1999 di introdurre l'accesso programmato ai corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, a quelli di primo e secondo livello nell'ambito delle professioni sanitarie, ai corsi in scienze della formazione primaria, alle scuole e ai corsi di specializzazione per medici e per le professioni legali, nonché ad altri percorsi di studio universitario programmati a livello nazionale o decentrato a livello di ateneo, sarebbe stata quella di limitare il numero di studenti, riducendo gli oneri per la didattica e, almeno in auspicio, determinando un miglioramento della qualità formativa con una preliminare selezione dei discenti.
Tuttavia, il « numero chiuso » ha prodotto conseguenze negative per il sistema universitario e per l'intero Paese, che già presenta un numero complessivo di laureati inferiore a quello degli altri paesi europei, con le evidenti ricadute in termini di competitività e capacità d'innovazione.
In particolare, per quanto attiene all'area delle professioni mediche e sanitarie, le pesanti restrizioni hanno condotto, per un verso, migliaia di studenti a iscriversi ai corsi promossi da università di altri paesi europei, costringendo le famiglie a sostenere oneri pesanti, e, per l'altro, hanno determinato l'insorgenza di numerosi contenziosi di fronte alle giurisdizioni amministrative in merito all'ammissione ai corsi stessi. Egualmente, la previsione di una selezione su scala nazionale ha comportato un'irrazionale e costosa « mobilità forzata » degli studenti, con oneri che ricadono sui relativi nuclei familiari.
Ma la conseguenza più grave e paradossale, emersa in tutta la sua attualità durante l'emergenza legata alla pandemia da COVID-19, è l'acclarata carenza di figure professionali in campo medico e nell'area sanitaria in genere, generata dagli effetti di oltre venti anni di restrizioni di accesso e dall'insufficiente dotazione di risorse per le borse di studio per le specializzazioni dei medici.
Pertanto, atteso che la limitazione all'accesso dei corsi universitari si è rivelata non adeguata alle esigenze del Paese, non solo nell'ambito sanitario ma anche rispetto all'obiettivo, comunemente avvertito, di accrescere il livello della qualificazione generale della forza lavoro, tale scelta non ha assicurato ai giovani opportunità d'inserimento professionale e non ha garantito la copertura delle esigenze del sistema sanitario.
Si propone pertanto, con il presente disegno di legge, di abrogare le disposizioni in materia di « numero programmato » per l'accesso ai corsi universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), della legge 2 agosto 1999, n. 264, a decorrere dal primo anno accademico utile, apportando conseguentemente gli opportuni correttivi agli articoli 2 e 3 della menzionata legge.
Da ultimo, si evidenzia che il testo proposto, intervenendo su aspetti di natura ordinamentale, non presenta profili di carattere finanziario.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264)
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) all'alinea, sono premesse le seguenti parole: « Fatta eccezione per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, »;
2) alla lettera b), le parole: « diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), » sono soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, lettera a), le parole: « lettere a) e b), » sono soppresse;
2) al comma 1, lettera c), le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché » sono soppresse;
3) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 » sono soppresse;
d) all'articolo 4, comma 1, le parole: « lettere a) e b), » sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.