5.0.6 (già 7.0.1)

De Petris, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi e di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

        «1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, in via sperimentale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'obiettivo di assicurare dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

        1.ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenuti ad assicurare, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

        2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" sono inserite le seguenti: "e, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

         b) dopo le parole: "le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie" sono inserite le seguenti: "e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".».