DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche in materia di cognomi
dei coniugi)

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi) – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ».

2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)

1. All'articolo 144 del codice civile è premesso il seguente:

« Art. 143-quater. – (Cognome del figlio nato nel matrimonio) – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio al registro civile, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio) – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è effettuato da uno solo fra i genitori, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento o l'attestazione di filiazione da parte del secondo genitore avviene in seguito, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma.

Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma ».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. – (Cognome dell'adottato) – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, il cognome è attribuito seguendo l'ordine alfabetico ».

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile ».

Art. 5.

(Cognome del figlio maggiorenne)

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta con sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 6.

(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)

1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita e alle attestazioni di filiazione rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6 oltre che alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6.

3. Il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.