Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 9 giugno 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

(V. Stampati nn. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160)

d'iniziativa delle senatrici DE PETRIS e NUGNES (83); d'iniziativa delle senatrici DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO e NUGNES (212); d'iniziativa dei senatori COLLINA, MARCUCCI, FERRARI e FERRAZZI (938); d'iniziativa del senatore PERILLI (1203); d'iniziativa della senatrice GALLONE (1532); d'iniziativa della senatrice L'ABBATE (1627); d'iniziativa della senatrice BONINO (1632); d'iniziativa dei senatori CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO e RICCARDI (2160)

(V. Stampato Camera n. 3156)

approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 ottobre 2021

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Testo approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.