DISEGNO DI LEGGE
Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, definisce i princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.
2. Ai fini di cui alla presente legge, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:
a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;
b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano;
d) ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;
f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;
g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;
h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;
i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;
l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastruttura digitale;
m) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;
n) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di intervento.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:
a) « ambiti urbani »: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
b) « rigenerazione urbana »: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico;
c) « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio »: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;
d) « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico »: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
e) « aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale »: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.
Capo II
COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA
Art. 3.
(Cabina di regia nazionale
per la rigenerazione urbana)
1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:
a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;
b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;
c) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;
d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
e) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;
f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.
Art. 4.
(Piano nazionale per la rigenerazione
urbana)
1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:
a) la messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;
b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;
c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;
e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;
f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;
g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane.
3. Il Piano di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
a) la descrizione degli obiettivi del Piano stesso;
b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;
d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;
e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
f) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.
4. Il Piano di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.
Art. 5.
(Fondo nazionale per la rigenerazione
urbana)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:
a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;
d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
3. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.
Art. 6.
(Riparto delle risorse per la rigenerazione
urbana)
1. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il decreto di cui al comma 1 ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei bandi regionali di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei princìpi fissati dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3, delle risorse stanziate dalle singole regioni e dell'esito dei bandi regionali medesimi.
Art. 7.
(Interesse pubblico in materia
di rigenerazione urbana)
1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.
Capo III
COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA
Art. 8.
(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, prevedano:
a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;
b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;
c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;
e) la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f) la rottamazione edilizia, intesa come la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana, comportanti demolizione e ricostruzione, alla ristrutturazione edilizia;
g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;
h) la possibilità per i comuni, con apposita deliberazione, di consentire negli immobili, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, in deroga agli articoli 27 e 79, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali, usi temporanei per un periodo non superiore a tre anni;
i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi di partenariato pubblico privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;
l) la destinazione ad edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;
m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.
2. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.
3. Le regioni, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.
Art. 9.
(Bandi regionali per la rigenerazione
urbana)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « bando », al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.
2. Il bando definisce:
a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;
b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;
c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.
3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.
Art. 10.
(Piani comunali di rigenerazione urbana)
1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.
2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.
3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.
4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;
b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;
c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;
d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.
5. Le proposte di Piano prevedono, altresì:
a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;
b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;
c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;
d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.
6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:
a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;
b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.
7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvato in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.
Art. 11.
(Misure di tutela dei beni culturali
e dei centri storici)
1. I Piani comunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.
2. I Piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal comune e, ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, devono prevedere:
a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;
b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;
c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.
3. All'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo ».
4. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.
6. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6.1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 6, sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni ».
Capo IV
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI RIGENERAZIONE URBANA
Art. 12.
(Attuazione degli interventi)
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.
2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.
3. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi:
a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, e un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;
b) salvo quanto previsto all'articolo 11, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:
1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;
2) con modifiche delle destinazioni d'uso;
3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.
4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e di ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 13.
(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)
1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.
2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:
a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;
b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.
3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Capo V
SEMPLIFICAZIONI E CONTROLLI
Art. 14.
(Semplificazioni in materia urbanistica
e amministrativa)
1. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.
2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.
3. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.
4. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile ».
5. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati ».
6. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune alla realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito urbano oggetto di rigenerazione urbana.
Art. 15.
(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)
1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.
Capo VI
QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE
Art. 16.
(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)
1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:
a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;
b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.
3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso
4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.
5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.
Capo VII
MISURE FISCALI E INCENTIVI
Art. 17.
(Incentivi fiscali)
1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:
a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) al tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.
3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.
4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.
8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18.
(Disposizioni per garantire la continuità
degli interventi di rigenerazione urbana)
1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato ».
Art. 19.
(Disposizioni finali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 20.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2020 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.