Articolo 1, commi 314-338
(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)

I commi 314-338 – nel testo approvato dalla Camera – istituiscono, a decorrere dal 2018, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), una sezione destinata a finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza, sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università.

Il Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza

La nuova sezione del FFO – che ha una dotazione annua di 271 milioni di euro, a decorrere dal 2018 – è volta ad incentivare, con un finanziamento quinquennale, l’attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0.

Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale il riferimento compiuto ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento alle classi(122) .

Le somme eventualmente non utilizzate confluiscono, nello stesso esercizio finanziario, nel FFO.

Il procedimento per l’attribuzione del finanziamento


122) Si veda, a titolo di esempio, lo Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa.

La Commissione incaricata della valutazione

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si procede alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle domande presentate dalle università, che si compone di 7 membri, di cui:

  • 2 designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui, uno con funzioni di presidente;
  • 4 designati dallo stesso Ministro nell’ambito di 2 rose, ciascuna con 3 soggetti, indicate rispettivamente dall’ANVUR e dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca(123) ;
  • 1 indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di nomina della Commissione è emanato, per il quinquennio 2018-2022, entro il 30 aprile 2017 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi relativi a spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie del MIUR disponibili a legislazione vigente.

Anche le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione generale del MIUR si svolgono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


123) Da ultimo, la designazione dei componenti del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca - previsto dall’art. 21 della L. 240/2010 - è stata operata con DM 3 novembre 2015, n. 861.

La prima graduatoria sulla base dei risultati della VQR

Entro la stessa data indicata per il decreto di nomina della Commissione (dunque, entro il 30 aprile 2017 per il quinquennio 2018-2022 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del precedente finanziamento) il MIUR richiede all’ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti nell’ultima VQR dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento, la definizione di un apposito Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell’ambito della distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifici disciplinari, nonché l’attribuzione ad ogni dipartimento del relativo indice.

La VQR 2004-2010 – il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011 – è stata avviata dall'ANVUR con bando del 7 novembre 2011 ed è stata articolata sulle 14 aree disciplinari individuate dal D.M. 4 ottobre 2000, n. 175(124) (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree).

La valutazione riguardava obbligatoriamente le università e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, e consentiva ad altri enti di ricerca di sottoporsi volontariamente alla valutazione con una partecipazione ai costi.

Per le università, la VQR aveva, tra i suoi compiti, anche quello di fornire agli atenei una graduatoria dei dipartimenti universitari che potesse essere utilizzata come informazione e in piena autonomia dagli organi decisionali delle strutture per la distribuzione interna delle risorse.

I soggetti valutati sono stati ricercatori, assistenti, professori associati e professori ordinari (a tempo indeterminato e a tempo determinato).

Il rapporto finale della VQR 2004-2010 è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto indicato dall'ANVUR nella news del 30 gennaio 2014.

Con riferimento alla VQR 2011–2014, il 27 giugno 2015 è stato emanato il DM 458/2015, recante le linee guida, il cui art. 2, in particolare, ha disposto che il processo di valutazione sarebbe stato avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR e si sarebbe dovuto concludere con la pubblicazione dei risultati entro il termine del 31 ottobre 2016.

Il bando è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 30 luglio 2015, e modificato il 3 settembre 2015 e l’11 novembre 2015.

Qui una sintesi sulle caratteristiche della VQR 2011-2014.

Successivamente, il MIUR compila la graduatoria per ISPD decrescente dei singoli dipartimenti, e la rende pubblica sul proprio sito internet.

Per il primo quinquennio, tali operazioni devono concludersi entro la stessa data del 30 aprile 2017.

Occorre disallineare la data prevista per la richiesta all’ANVUR e la data prevista per la disponibilità della prima graduatoria.

Per quanto riguarda la disciplina a regime, invece, non è indicato il termine entro cui deve essere pubblicata la graduatoria dei dipartimenti in base ai risultati della VQR.

Al riguardo, occorrerebbe valutare la possibilità di indicare il termine stesso.


124) Si tratta di: Area 01 - Scienze matematiche e informatiche; Area 02 - Scienze fisiche; Area 03 - Scienze chimiche; Area 04 - Scienze della terra; Area 05 - Scienze biologiche; Area 06 - Scienze mediche; Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie; Area 08 - Ingegneria civile e Architettura; Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 12 - Scienze giuridiche; Area 13 - Scienze economiche e statistiche; Area 14 - Scienze politiche e sociali.

Le domande di finanziamento e il progetto dipartimentale di sviluppo

La domanda per ottenere il finanziamento può essere presentata, esclusivamente tramite l’apposita procedura telematica accessibile dal sito del MIUR, dalle università statali cui afferiscono i dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria.

Il numero massimo di domande ammissibili per dipartimenti appartenenti alla stessa università statale è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti in posizione utile di graduatoria siano più di 15, l’università procede ad una selezione, motivando la scelta in ragione dell’ISPD attribuito e di ulteriori criteri che possono essere stabiliti dal singolo ateneo.

La domanda contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo a:

  • obiettivi di carattere scientifico;
  • utilizzo del finanziamento per il reclutamento di professori e ricercatori (ex artt. 18 e 24, L. 240/2010, e art. 1, co. 9, L. 230/2005), nonché di personale tecnico ed amministrativo;
  • premialità (ex art. 9, L. 240/2010: v. infra);
  • investimento in infrastrutture per la ricerca;
  • svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione;
  • presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto.

Per ciascun dipartimento, può essere presentata domanda per una sola delle 14 aree disciplinari. Qualora, al medesimo dipartimento afferiscono docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto dipartimentale di sviluppo deve dare preminenza all’area disciplinare che ha ottenuto, all’esito dell’ultima VQR, i migliori risultati.

Per il primo quinquennio, il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 2017.

Non è, invece, indicato il termine iniziale per la presentazione delle domande.

A regime, invece, le domande possono essere presentate dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

I dipartimenti finanziabili

Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare.

La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati per ogni area disciplinare è stabilita con il medesimo decreto ministeriale di nomina della Commissione valutatrice, tenuto conto della numerosità della singola area disciplinare – in termini di dipartimenti ad essa riferibili – e di criteri che hanno come obiettivo la crescita e il miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

Valutazione delle domande e assegnazione delle risorse

La valutazione delle domande si articola in due fasi.

Nella prima fase, la Commissione procede a valutare i progetti dipartimentali di sviluppo presentati da ciascuna università in relazione solo al dipartimento collocato nella posizione migliore in graduatoria. In caso di esito positivo, il dipartimento consegue il finanziamento, fermo restando il rispetto dei “limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari”.

Si evidenzia che, in base al co. 324, il decreto ministeriale provvede alla suddivisione per area disciplinare del “numero dei dipartimenti finanziati” e non delle risorse.

Nella seconda fase, la commissione, tenuto conto del numero dei dipartimenti già ammessi al finanziamento nella prima fase, valuta le rimanenti domande assegnando ad ognuna un punteggio da 1 a 100. In particolare, fino a 70 punti sono attribuiti in base all’ISPD, mentre fino a 30 punti sono attribuiti al progetto dipartimentale di sviluppo, in relazione a coerenza e fattibilità dello stesso progetto. I dipartimenti sono poi suddivisi in base all’area disciplinare di appartenenza. Il finanziamento è assegnato ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo (rimanente) stabilito per ciascuna area, sono utilmente posizionati in graduatoria.

L’elenco dei dipartimenti assegnatari del finanziamento è pubblicato dalla Commissione sul sito dell’ANVUR (e non anche del MIUR).

Per il primo quinquennio, ciò avviene entro il 31 dicembre 2017; a regime, entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del (precedente) finanziamento.

Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla pubblicazione del predetto elenco, il MIUR trasferisce il finanziamento alle università cui appartengono i dipartimenti, con vincolo di utilizzo a favore dei medesimi dipartimenti assegnatari.

In caso di mutamento di denominazione del dipartimento assegnatario o della sua cessazione, l’erogazione del finanziamento è interrotta.

Importo del finanziamento e sua utilizzazione

L’importo annuo del finanziamento per ciascun dipartimento assegnatario dipende innanzitutto dalla consistenza dell’organico del dipartimento, rapportata alla consistenza organica a livello nazionale.

Più nello specifico, l’importo annuale base – pari a 1.350.000 euro – è attribuito ai dipartimenti risultati assegnatari del finanziamento che si trovano nel terzo quintile(125) ;

Lo stesso importo:

  • è ridotto del 20% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel primo quintile;
  • è ridotto del 10% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel secondo quintile;
  • è aumentato del 10% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel quarto quintile;
  • è aumentato del 20% per i dipartimenti assegnatari che si trovano nel quinto quintile(126) .

Al co. 333, occorre verificare, in tutti le lettere, se il riferimento corretto non sia al co. 328. Infatti, il riferimento al co. 327 escluderebbe i dipartimenti ai quali il finanziamento sia stato assegnato ai sensi del co. 326.

Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari da 1 a 9, l’importo è aumentato di 250.000 euro, da utilizzare esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

L’importo complessivo del finanziamento quinquennale è assoggettato a determinati vincoli di utilizzo.

Si segnala che nell’alinea del co. 335, nel riferirsi all’importo complessivo del finanziamento quinquennale, si richiamano sia i commi da 314 a 317 (nei quali è indicato proprio lo stanziamento annuale complessivo del Fondo), sia il comma 332 che, come si è visto, non include, per l’importo annuale del finanziamento dipartimentale, né gli incrementi né i decrementi previsti dai commi 333 e 334.

Innanzitutto, si dispone che non più del 70% dell’importo complessivo del finanziamento può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, “tenuto conto di quanto previsto all’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

L’art. 18, co. 3, della L. 240/2010 prevede che gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dalla stipula di contratti per ricercatore possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di tipo B (ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo A) (v. infra).

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che il riferimento è al principio che dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di docenti da reclutare con il finanziamento attribuito, ossia la garanzia della copertura del costo quindicennale del posto. Dunque, il finanziamento attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare (professore o ricercatore di tipo B).

Inoltre, fermo restando tale primo vincolo, si stabilisce che il finanziamento deve essere impiegato:

  • per almeno il 25%, per le chiamate di professori esterni all’università cui appartiene il dipartimento, ai sensi dell’art. 18, co. 4, della L. 240/2010;

La norma citata prevede che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

Al riguardo, durante l’esame alla Camera è stato previsto che si considerano “esterni” anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento.

A tal fine, è stato novellato l’art. 23, co. 4, della L. 240/2010, che, a legislazione vigente, prevede che la stipulazione di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, inserendovi anche la nuova previsione.

  • per almeno il 25%, per il reclutamento di ricercatori di tipo B.

L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda (lett. b)) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere – nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005 – e consiste in contratti triennali non rinnovabili.

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

Al riguardo, durante l’esame alla Camera è stato previsto che i contratti di ricercatore di tipo B possono essere stipulati anche con coloro che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica.

A tal fine, è stato novellato l’art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010, inserendovi anche il riferimento ai soggetti che hanno usufruito di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della stessa L. 240/2010 che, erroneamente, non erano stati citati nell’art. 24, ma ai quali la possibilità di stipulare contratti di ricercatore di tipo B era già stata estesa – con una previsione di equipollenza, ma al di fuori di una novella – con l’art. 1, co. 10-octies, secondo periodo, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016).

  • per le chiamate dirette di professori (ex art. 1, co. 9, L. 230/2005). Per tale tipologia, non è definita una quota minima.

L’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 209, della L. 208/2015 - dispone che le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:

  • studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;
  • studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli”, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
  • studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dallo stesso MIUR(127) ;
  • studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali (il riferimento è proprio alle procedure di cui ai commi 208-212 della L. 208/2015, c.d. “Cattedre Natta”).

Le università possono procedere, altresì, alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

A tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere – ad eccezione del caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del programma e di chiamate di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati attraverso le procedure nazionali – della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base delle eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.


125) In statistica, i quantili sono le n parti uguali in cui si suddivide l’intera distribuzione di frequenza, dopo aver ordinato i valori. Quando la distribuzione si suddivide in 4 parti uguali, si parla di quartili; in 5 parti uguali, si parla di quintili; in 10 parti uguali, si parla di decili; in 100 parti uguali, si parla di percentili.

126) La relazione tecnica all’A.C. 4127 evidenziava che detti aumenti e riduzioni non comportano incrementi alla stima della spesa complessiva fatta sull’importo base, in quanto il numero dei dipartimenti che riceve una maggiorazione (del 10% o del 20%) è identico al numero di dipartimenti che riceve una decurtazione della stessa entità.

127) I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’UE o dal MIUR, sono stati individuati, da ultimo, con DM 28 dicembre 2015.

Relazione finale

Entro il 31 gennaio dell’ultimo anno di erogazione del (precedente) finanziamento l’Università deve presentare alla Commissione incaricata della valutazione, per ogni dipartimento, una relazione contenente il rendiconto dell’utilizzazione delle risorse e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto.

Entro tre mesi dalla presentazione della relazione, la Commissione esprime il proprio motivato giudizio circa la corrispondenza tra utilizzo delle risorse e obiettivi del progetto, nonché il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui sopra.

In caso di giudizio negativo, l’Università non può presentare, per il quinquennio successivo, la domanda di finanziamento per lo stesso dipartimento.

Si segnala che nel co. 337 si fa riferimento al finanziamento di cui al comma 332 che, tuttavia, non considera le riduzioni e gli aumenti di cui al comma 333, nonché la maggiorazione di cui al comma 334.

La disciplina del Fondo di ateneo per la premialità

Si modifica la disciplina inerente il Fondo di ateneo per la premialità, previsto dall’art. 9 della L. 240/2010, estendendo la possibilità di concedere compensi aggiuntivi al personale docente e al personale tecnico amministrativo anche al caso in cui tale personale contribuisca all’acquisizione di finanziamenti pubblici, ed eliminando il divieto di concedere tali compensi aggiuntivi a valere sulle risorse del Fondo derivanti da finanziamenti pubblici.

In base all’art. 9 della L. 240/2010, il Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori è alimentato innanzitutto con le somme relative agli scatti stipendiali non attribuite a causa di valutazione negativa.

Sono previsti anche altri possibili canali per alimentare il Fondo: il MIUR può attribuire ulteriori somme ad ogni università, in proporzione alla valutazione dei risultati effettuata dall’ANVUR; inoltre, ogni ateneo può integrare il Fondo con una quota dei proventi delle attività svolte in conto terzi o con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, l’ateneo può prevedere compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse che non derivano da finanziamenti pubblici.