Articolo 16
(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

L’articolo provvede al riordino e alla razionalizzazione dell’ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.

La trasformazione dell’ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015 (comma 1).

Inoltre, con riguardo alle funzioni del nuovo ENIT, così come integrate nel corso dell'esame in prima lettura, viene ribadita la missione di promozione nazionale del turismo, specificandosi che gli interventi sono finalizzati all’individuazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi, turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici tipici in Italia e all’estero, nonché alla promozione degli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura. L’ENIT conserva l’autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e può stipulare convenzioni con le Regioni e le province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici (commi 2-3).

Il processo di trasformazione dell’Enit passa attraverso il commissariamento dell’Ente stesso, che fino all’insediamento nei nuovi organi prosegue nel regime giuridico vigente. Le funzioni del consiglio di amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi sono infatti svolte da un Commissario straordinario, nominato, entro il 30 giugno 2014, con D.P.C.M., su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 4).

In sede di prima applicazione lo statuto è adottato dal Commissario e quindi approvato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5).

Il comma 6,come modificato in prima lettura, prevede che lo statuto dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l’altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell’Osservatorio nazionale del turismo. L’ENIT può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni (comma 6).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell’ENIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che può esser adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario, con cui sono definite le priorità e le linee operative (comma 7).

Per effetto di integrazione predisposta nel corso dell'esame in prima lettura è stabilito che tali linee debbano prevedere anche l’organizzazione dell’offerta turistica e la promozione e la commercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it. (lettera f-bis)).

L’assegnazione del personale ad altre amministrazioni è effettuato con un D.M. e i lavoratori sono inquadrati sulla base di apposite tabelle di corrispondenza. Al trasferito al "nuovo" ente, che mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell’amministrazione di destinazione (commi 8-9). Per effetto di integrazione appositamente predisposta nel corso dell'esame in prima lettura è stabilito che tale determinazione avvenga " compatibilmente con le disponibilità di bilancio,"

Il comma 10 provvede alla liquidazione della Società Promuovi Italia S.P.A., il cui azionista unico è l’ENIT, da parte del Commissario entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del riordino. Con apposita integrazione predisposta nel corso dell'esame in prima lettura si prevede che il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all’ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo.

È stabilito che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l’IVA (comma 11).

Il comma 12 riferisce che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa all'A.C. 2426 riferisce che la disposizione è finalizzata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla trasformazione dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico e alla contestuale messa in liquidazione della società Promuovitalia Spa.

I commi da 1 a 7 recano la disciplina dell’ente e le modalità per la definizione per lo statuto.

Il comma 8 disciplina le norme applicabili al personale dell’ENIT.

Dalle suddette disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell’ENIT in ente pubblico economico e alla liquidazione della società Promuovi Italia Spa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo si stima che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, considerato che, in assenza della norma in esame, la suddetta trasformazione non sarebbe avvenuta.

La disposizione proposta, inoltre, consentirà presumibili risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione del personale e delle sedi estere dell’ENIT nonché dovuti alla liquidazione di Promuovi Italia Spa.

In particolare, le sedi estere dell’ENIT costano circa 9 milioni di euro (da dati del bilancio 2013: 9.139.330,81 euro: totale della spesa di funzionamento delle delegazioni estere; previsione per il 2014: 8.296.579,10 di euro). Di questi, 5 milioni di euro riguardano il personale locale presso le sedi estere. Inoltre, la liquidazione della società Promuovi Italia Spa porterà ulteriori risparmi determinabili a consuntivo, poiché le attività finora demandate alla suddetta società vengono riportate nell’ambito dell’ordinaria attività del nuovo Ente.

In aggiunta, poiché l’ENIT diventerà un ente pubblico economico, a fronte dei servizi da esso prestati dietro corrispettivo vi sarà una progressiva riduzione del contributo statale (pari oggi a circa 18 milioni di euro).

Tuttavia, in via prudenziale, si ritiene di poter accertare gli eventuali risparmi derivanti dalle disposizioni solo a consuntivo, in analogia con quanto fatto per altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Dall’attuazione delle disposizioni proposte non derivano comunque nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, il dispositivo prevede la trasformazione dell’ENIT – configurata in base alla normativa vigente come “Agenzia nazionale del turismo” con personalità giuridica di diritto pubblico – in ente pubblico economico (commi 1–7). Con la trasformazione dell'ente viene, altresì, disposta la messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A., controllata da ENIT (comma 10).

Il riordino opera mediante la nomina di un Commissario straordinario e l'adozione di un Piano di riorganizzazione, la definizione della nuova dotazione organica l’individuazione delle unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’Ente medesimo. Nel Piano, in particolare, viene riconosciuto esclusivamente al personale a tempo indeterminato già in servizio presso ENIT ed assegnato al nuovo Ente la facoltà di optare per la permanenza in servizio presso lo stesso o per il transito – nei limiti delle relative dotazioni organiche e con il trasferimento delle relative risorse – al Ministero dei beni e delle attività culturali o ad altra pubblica amministrazione (comma 9).

Sul punto, si osserva che Promuovi Italia S.p.A. diversamente da ENIT non è espressamente incluso nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla definizione del conto economico consolidato della P.A..

Tuttavia, non ci sono osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della R.G.S.(70) nel corso dell'esame in prima lettura, circa la neutralità dei trasferimenti all'ENIT anche del personale Promuovi Italia S.p.A., per cui lo stesso dovrà comunque avvenire a seguito di specifiche procedure individuate nell'ambito del piano di riorganizzazione (comma 8) e solo compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite all'Enit trasformato in ente pubblico economico, e preso atto delle rassicurazioni fornite in merito agli effetti complessivi del transito di personale ex Enit sulla base dell'esercizio del diritto di opzione – per cui nell'ipotesi di mancato esercizio dell'opzione, il relativo personale, individuato con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il MEF, transiterà presso le pubbliche amministrazioni, con contestuale trasferimento delle risorse e inquadramento giuridico ed economico previsto dai CCNL delle amministrazioni di destinazione.

Sul punto, sembrerebbe in ogni caso necessaria una richiesta di chiarimenti anche in merito ai riflessi finanziari per l'ente riconducibili al previsto trasferimento in ENIT del personale ex Promuovitalia spa, atteso che al suddetto "transito" si accompagnerà, giocoforza, anche un innalzamento della componente di risorse ordinariamente destinate al sostenimento di spese obbligatorie, rispetto alla quota che invece potrebbe essere destinata al finanziamento di investimenti nel settore.

In merito alla istituzione presso l’ente di un Consiglio federale rappresentativo degli organismi amministrativi regionali competenti per il turismo, (comma 6, primo e secondo periodo), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, va sottolineato anche in questa circostanza che in presenza di provvedimenti di riordino/riassetto di settori e comparti dell'Amministrazione, con il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali ad altre amministrazioni, la puntuale rappresentazione di tutti gli effetti derivanti dal riordino dovrebbe essere contenuta nella RT che ne prevede l'attuazione, sin dal momento dell'esame della norma in sede legislativa, attesto che l'articolo 17 della legge di contabilità esclude il differimento dell'esame dei profili finanziari ad eccezione del caso che ci si trovi in presenza di provvedimenti di delega contraddistinti da aspetti di particolare "complessità".


70) Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., ,I.G.A.E., Nota prot. 52375/2014, doc. cit., pagina 6-7.