Un procedimento legislativo per lo più, o quasi esclusivamente, monocamerale

La proposta di riforma costituzionale mantiene il procedimento legislativo bicamerale paritario solo per i disegni di legge costituzionali.

"Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati".

Per i disegni di legge non costituzionali, dunque, il Senato è esclusivamente organo di seconda lettura, di "proposta" eventuale di modifiche.

Così è anche per le deleghe legislative, l'amnistia e l'indulto, le ratifiche (e per la conversione dei decreti-legge, per la quale è prevista una specifica tempistica per l'esame senatoriale).

La trasmissione al Senato del disegno di legge ordinario è obbligatoria.

Tuttavia l'esame di esso è subordinato alla richiesta di esame formulata, entro dieci giorni, da un terzo dei componenti.

Tale richiesta parrebbe, secondo il dettato testuale, non dovervi essere per i disegni di legge di bilancio e di rendiconto consuntivo. Per la conversione di decreti-legge, è profilo che si presenta, nel dettato del testo, suscettibile di maggior chiarimento (v. infra, il paragrafo relativo alla decretazione d'urgenza).

Intervenuta tale richiesta, il Senato "può disporre" di procedere all'esame. Pare suscettibile di approfondimento se la mera richiesta (suffragata dal quorum di un terzo dei componenti) attivi l'esame o si renda necessaria una deliberazione o presa d'atto da parte dell'Assemblea affinché l'esame del disegno di legge si avvii.

Se così fosse, solo in caso di deliberazione positiva (entro quel termine di dieci giorni, dietro richiesta sostenuta da quel quorum di un terzo dei componenti) o comunque presa d'atto, potrebbe esservi l'esame del disegno, concludentesi con "proposta" di modificazioni - da rendersi nel termine dei successivi trenta giorni.

Lo spirare del termine di trenta giorni in assenza di approvazione della "proposta" di modificazioni, parrebbe da intendersi come implicita rinunzia del Senato ad avvalersi della sua facoltà propositiva, e comunque ha come effetto la promulgabilità della legge.

I termini per l'approvazione della "proposta" di modificazioni (trenta giorni) sono complessivamente ridotti a quindici giorni per l'esame di bilancio e rendiconto consuntivo.

Se resa, la "proposta" senatoriale innesca una fase deliberativa ultima presso la Camera dei deputati, la quale delibera in via definitiva entro venti giorni dalla trasmissione.

Sommando i tempi così previsti, si ottiene un complessivo lasso di sessanta giorni quale tempo massimo di durata del procedimento legislativo ordinario, successivo alla prima approvazione della Camera dei deputati.

Ma tale lasso è riducibile alla metà, per i disegni di legge che il Governo abbia segnalato come prioritari presso la Camera dei deputati (v. infra, il paragrafo sul Governo nel procedimento legislativo).

Dietro impulso del Governo, dunque, la richiesta di esame presso il Senato avanzata da un terzo dei componenti è formulabile entro un termine di cinque giorni; la "proposta" di modificazioni da parte del Senato è formulabile in quindici giorni; la successiva deliberazione ultima della Camera è esprimibile in dieci giorni.

L'analitica costituzionalizzazione di tempi procedimentali pare definire altrettanti profili cui la legge debba ottemperare, per non incorrere in vizi procedimentali di costituzionalità.

La "proposta" senatoriale di modificazioni ha effetti rinforzati, assimilabile a quello di una Commissione 'filtro', in una serie di materie per lo più di rilevanza territoriale. Ossia la "proposta" contraria o condizionata può essere disattesa dalla Camera dei deputati, a condizione che la sua votazione finale avvenga a maggioranza assoluta dei componenti.

Le materie per cui opera l'effetto procedurale rafforzato della "proposta" senatoriale sono: disciplina dell'elezione e sostituzione dei senatori elettivi di secondo grado (articolo 57, terzo comma come novellato); ordinamento di Roma capitale (articolo 114, terzo comma della Costituzione); legislazione elettorale, organi di governo, principi generali dell'ordinamento e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane, nonché "ordinamento degli enti di area vasta" (articolo 117, secondo comma, lettera p)); norme generali sul governo del territorio, e sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (articolo 117, secondo comma, lettera u) come novellata); leggi statali di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica o di grandi riforme economico-sociali (articolo 117, quarto comma come modificato dal disegno di legge); forme di partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti normativi comunitari e all'attuazione degli atti comunitari come degli accordi internazionali (articolo 117, sesto comma); disciplina degli accordi regionali con Stati esteri o enti territoriali loro interni (articolo 117, decimo comma); forme di coordinamento Stato-Regioni su immigrazione, ordine pubblico, sicurezza, protezione civile, tutela dei beni culturali e paesaggistici (articolo 118, quarto comma); autonomia finanziaria e tributaria, fondo perequativo e risorse aggiuntive, patrimonio, degli enti territoriali (articolo 119); disciplina dei poteri sostitutivi del Governo (articolo 120, secondo comma); sistema di elezione e incompatibilità degli organi regionali (articolo 122, primo comma); ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Pur sulle materie oggetto di "proposta" con effetti rinforzati, essa permane eventuale, ossia il procedimento si attiva solo dietro richiesta del quorum di un terzo dei componenti.

Una "proposta" di modificazioni con effetto 'rinforzato' eventuale è prevista per la normativa di bilancio (che il Senato, si è ricordato, esamina in non più di quindici giorni complessivi).

Per tale normativa, l'effetto rinforzato della "proposta" senatoriale (effetto consistente, si è ricordato, nella prescrizione della maggioranza qualificata, pari a quella assoluta dei componenti, nella votazione finale presso la Camera dei deputati) si determina qualora il medesimo Senato abbia approvato la "proposta" a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

E' previsto quale obbligatorio (ma fuori del procedimento legislativo) il parere del Senato sul decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari a Costituzione o gravi violazioni di legge.

Di là di quanto sopra esposto circa il procedimento legislativo e fuori di esso, il Senato può "formulare osservazioni su atti o documenti" all'esame della Camera dei deputati. Può svolgere attività conoscitive (ma non inchieste parlamentari). L'irradiazione da tali previsioni di una serie di attività è demandata all'autonomia regolamentare del Senato.

Scompare, per il Senato, la costituzionalizzazione delle Commissioni parlamentari. Permane (per i soli disegni di legge costituzionali) la previsione di una approvazione articolo per articolo.

Le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati sono rimesse al regolamento del Senato (non sono mutate, riguardo ai regolamenti parlamentari, le disposizioni poste dall'articolo 64 della Costituzione).

Inoltre, è riconosciuta al Senato una sorta di iniziativa legislativa.

Più esattamente, l'iniziativa delle leggi spetta a ciascun membro delle Camere (pare di intendere, anche per le leggi che non siano bicamerali paritarie), i quali possono presentare i disegni di legge solo alla Camera dei deputati (parrebbe così possibile che venga esaminato dalla Camera dei deputati un disegno di legge d'iniziativa di uno o più senatori).

Dunque la Camera dei deputati è sempre l'organo preposto alla prima lettura (destinataria esclusiva altresì dei disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali).

Peraltro, una apposita deliberazione del Senato, se assunta a maggioranza qualificata (la maggioranza assoluta dei componenti), può valere come richiesta perché la Camera dei deputati proceda all'esame di un disegno di legge.

La Camera procede all'esame e "si pronuncia" entro sei mesi dalla data della deliberazione.