Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge riguarda la disciplina della figura del naturopata, operatore sanitario non medico, esperto nelle discipline e pratiche della salute complementari e non convenzionali, come previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall’Unione europea.

Inquadramento storico-sociale e geopolitico:

    La popolazione italiana ricorre sempre più frequentemente a prestazioni complementari e a pratiche empiriche non mediche di medicina non convenzionale (MNC), ma il quadro di riferimento del nostro Paese non è al passo di questa realtà sociale ampiamente diffusa, per due importanti ordini di motivi:
        1. in Italia sono state disattese la risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali, del Parlamento europeo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n.  C182 del 16 giugno 1997, e la risoluzione del Consiglio d’Europa 1206/(1999), che prevedono l’armonizzazione dei Paesi membri riguardo le figure non mediche delle complementary and alternative medicines (CAM).

        2. Non è mai stato adottato il piano strategico sulle MNC dell’OMS (2002).

    A questo proposito corre l’obbligo di ricordare che a Milano, nel 2004, l’OMS ha presentato un importante documento a tutela del paziente delle MNC o CAM, intitolato Linee guida per lo sviluppo dell’informazione al consumatore sull’utilizzo appropriato della medicina tradizionale, complementare e alternativa, in cui vengono sottolineate le politiche che i Governi dovrebbero mettere in atto per le MNC. In particolare sono da sottolineare quelle che appaiono importanti sia per la tutela dell’utente, che per l’affidabilità professionale dell’operatore:
        organizzare campagne di comunicazione per dotare i consumatori della capacità di discernere la qualità del servizio ricevuto;

        assicurare che gli operatori siano propriamente qualificati e registrati
        incoraggiare l’interazione tra gli operatori non medici e la classe medica;
        sviluppare gli standard di qualità e le linee guida riguardanti il trattamento di MNC;
        creare standard dei requisiti di formazione e di conoscenza per promuovere la credibilità delle pratiche tradizionali ed alternative e per rafforzare la fiducia del consumatore.

    In Europa le leggi più recenti sulla naturopatia, si sono ovviamente ispirate alle linee guida OMS e a quelle europee quali la risoluzione di Lannoye-Collins; considerando la naturopatia disciplina complementare alla medicina ufficiale, e praticata da operatori non medici adeguatamente preparati. Allo stato attuale la situazione europea è la seguente:
    Germania: esistono dal 1939 gli Heilpraktiker, assimilabili ai naturopati. La legge sull’esercizio professionale dell’arte medica senza nomina – legge sugli Heilpraktiker- del 17 febbraio 1939 Reichsgesetzblatt I, pag. 251), consente ad essi uno status giuridico al pari dei medici. Esistono tuttavia restrizioni su atti medici specifici.
    Regno Unito: la maggior parte dei naturopati opera in base al diritto consuetudinario, che consente a ciascuno di esercitare tutte le attività non contemplate nel Codice. Sono state istituite associazioni professionali che hanno stabilito regole per l’esercizio della naturopatia e il codice deontologico, e che grazie alle loro scuole contribuiscono in ampia misura a creare e a mantenere alti livelli di preparazione. Ai naturopati è consentito firmare i certificati di malattia o di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministero della sanità riconosce alla stessa stregua di quelli rilasciati dai medici.
    Belgio: è vigente la legge del 29 aprile 1999 attiva dal novembre 1999. e il decreto reale attuativo 4 luglio 2001 relativo al riconoscimento delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell’ambito della medicina. Gli operatori che non sono anche medici allopatici debbono ottenere una diagnosi formulata da un medico allopatico prima di iniziare il trattamento. Se il paziente decide di non consultare un medico allopatico prima di rivolgersi ad un operatore MNC deve dichiararlo per iscritto.
    Svizzera: è stato vinto un referendum popolare che consente agli operatori non medici o «terapisti complementari» l’esercizio delle CAM/MNC. Dopo il referendum le CAM sono entrate nel comparto sanitario nazionale.
    Ungheria: sono vigenti il decreto governativo 40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina naturale e il decreto del Ministero del welfare 11/97 (V 28) su alcuni aspetti della pratica della medicina naturale. Questi due decreti in maniera chiara e ufficiale integrano medici allopatici e medici non allopatici o naturopati che praticano CAM/MNC nel sistema sanitario nazionale. I decreti sono attivi dal 1º luglio 1997.
    Portogallo: è stata approvata una legge (decreto-legge 13/93 del 15 gennaio 2003), di inquadramento di base delle medicine complementari. La legge portoghese riconosce l’esercizio delle CAM/MNC praticate da operatori non medici adeguatamente preparati.
    Spagna: la Catalogna in particolare ha approvato nel febbraio del 2007 una legge che ricalca la legge del Portogallo, e che consente l’esercizio delle CAM ai non medici.
    Olanda: il 9 novembre 1993, la legge Individual Health Care Professions Act, ha autorizzato gli operatori non allopatici alla pratica della medicina complementare. La nuova legge è effettiva dal 1º dicembre 1997 ed equipara lo status legale dei praticanti MNC a quello dei paramedici: possono praticare la medicina ad esclusione di specifici atti medici, a meno che essi non vengano praticati sotto la supervisione di un medico allopatico.
    Norvegia: dal 2003, è stata varata la legge 27 giugno 2003, n.  64, sulle discipline complementari, che sancisce il riconoscimento degli operatori non medici similmente al modello anglosassone associativo. La legge norvegese pone in ogni caso un limite generale, che consiste nel riservare il trattamento e la cura delle malattie gravi per la salute del paziente, o pericolose per la salute pubblica, soltanto al personale facente parte del sistema sanitario pubblico.
    Italia: attualmente senza legislazione a fronte di tentativi regionali di normare al di fuori del settore sanitario.

    Ciò premesso, l’obiettivo principale del presente disegno di legge consiste nel definire il profilo professionale degli operatori in naturopatia ed il percorso formativo indispensabile ad un corretto esercizio professionale a tutela dell’utente. Parimenti si introduce il ruolo delle associazioni di categoria, quali tutrici della qualità della professione e garanti dell’aggiornamento e dell’osservanza dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si istituisce altresì un registro nazionale dei naturopati.