SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROVVEDIMENTI IN ITINERE DI ATTUAZIONE E DI REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
1º Resoconto stenografico
SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 settembre 2002
Presidenza del presidente PASTORE
Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.
È in programma oggi l'audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Antonione.
Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta
l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già
preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Nel corso dell'indagine conoscitiva cui oggi diamo inizio avremo modo di ascoltare i
rappresentanti dei Ministeri che più direttamente hanno a che fare con la normativa di
attuazione della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione.
Nello specifico mi riferisco al cosiddetto disegno di legge La Loggia (atto Senato n.
1545), per gli aspetti relativi alla politica estera e, conseguentemente, per ciò che
attiene alla partecipazione delle Regioni alle scelte che ad essa ineriscono e alle
normative di rilevanza internazionale, che affronteremo oggi, ascoltando il
sottosegretario per gli affari esteri Antonione, che saluto e ringrazio per avere accolto
il nostro invito e al quale do senz'altro la parola.
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente,
desidero innanzi tutto ringraziare i presenti.
Questa è la prima audizione dell'indagine conoscitiva riguardante i provvedimenti in
itinere di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.
Al riguardo ho preparato una memoria, che lascerò agli atti della Commissione, nella
quale in sostanza vengono prese in considerazione sul piano giuridico le modifiche del
Titolo V, in particolare quelle che riguardano le competenze del Ministero degli affari
esteri.
Aggiungerò di seguito alcune brevi considerazioni in ordine alle attività che il
Ministero ha già svolto di concerto con il Ministero per gli affari regionali e con le
Regioni. Sono ovviamente a disposizione per quanto riguarda le domande che i commissari
vorranno porre.
La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha riscritto l'articolo 117 e ha
riconosciuto particolare valenza alla potestà legislativa regionale considerata come
elemento costitutivo ed essenziale della complessiva condizione di autonomia riconosciuta
all'ente Regione, ponendo quest'ultimo in una posizione primaria e sovraordinata rispetto
a città metropolitane, Province e comuni, titolari di potestà normative limitate al solo
ambito statutario e regolamentare.
La riscrittura dell'articolo 117 ha così sancito il ribaltamento del criterio di
ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, nel senso che allo Stato
stesso non compete più una generale potestà regolatrice, ma un potere che, pur essendo
esclusivo e pieno, si trova ad essere circoscritto entro ambiti oggettivi di materia ben
definiti dal secondo comma dell'articolo 117, mentre le Regioni vedono ampliato il proprio
ambito di legittimazione in funzione, talvolta, di legislazione concorrente con quella
statale e tal'altra di legislazione esclusiva per tutte le materie non espressamente
attinenti alla competenza del legislatore statale.
Tra le materie che il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla
potestà legislativa esclusiva e piena dello Stato, rientra quella concernente i rapporti
internazionali ed in particolare si specifica: "politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea".
Di contro il terzo comma dell'articolo 117 riconosce alle Regioni, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato, una
potestà legislativa concorrente, tra le altre, in materia di "rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni" ed in materia di commercio con
l'estero.
Nelle materie sopra citate i vincoli posti alla legislazione regionale dall'articolo 117
sono soltanto quelli del "rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", oltre a quelli
derivanti dai principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato.
In coerenza con il descritto mutamento dei rapporti tra Stato e Regioni sul piano
dell'esercizio della potestà legislativa e con l'accentuazione dell'autonomia regionale
in senso federalistico, la riforma costituzionale ha, inoltre, attribuito alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, la potestà, nelle materie di propria competenza,
di partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari,
nonché, di provvedere all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato,
alla quale ultima è riservata la disciplina del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
Di estrema rilevanza, infine, è la previsione, contenuta nell'ultimo comma del nuovo
testo dell'articolo 117 della Costituzione, concernente la potestà della Regione, nelle
materie di propria competenza, di concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello
Stato.
Il riferimento al potere del legislatore statale, in quest'ultimo caso, come in quelli
della disciplina delle norme di procedura per l'attuazione e l'esecuzione di accordi e per
la partecipazione agli atti dell'Unione europea, nonché delle modalità di esercizio del
potere sostitutivo, trova una sua evidente spiegazione nella necessità di salvaguardare
comunque la tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento richiamata dall'articolo 120
della Costituzione, soprattutto in una materia così delicata, suscettibile di incidere
sui rapporti internazionali e sull'immagine all'estero dello Stato, nonché sulla sua
responsabilità noi confronti dell'ordinamento internazionale e degli altri Stati.
Nel dare attuazione al testo della Costituzione novellato dalla legge costituzionale n. 3
del 2001, il Governo ha predisposto il disegno di legge recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge medesima, oggetto della
presente audizione.
Va anzitutto rilevato che l'articolo 1 del citato disegno di legge, nell'indicare i
vincoli posti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi del primo
comma dell'articolo 117 della Costituzione, opportunamente precisa che, per quanto attiene
al profilo internazionalistico, tali vincoli sono esclusivamente quelli che trovano base
nell'ordinamento costituzionale, con particolare riferimento a quelli derivanti dai
trattati ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
Tale precisazione è improntata all'evidente fine di non riconoscere al legislatore, sia
nazionale che regionale, un vincolo di natura costituzionale derivante da accordi
ratificati in forma semplificata, quindi senza previo esame parlamentare. Ciò, peraltro,
non significa che tali accordi non siano comunque vincolanti per lo stesso legislatore sul
piano internazionale nel senso che la contrarietà di una legge statale o regionale agli
stessi determinerebbe comunque una responsabilità dello Stato nei confronti
dell'ordinamento internazionale.
Pertanto non sembra da escludere, in futuro, un successivo intervento legislativo che
individui opportune procedure di concertazione tra Governo, Parlamento e Regioni, volte
alla negoziazione e alla ratifica di tali accordi a garanzia del successivo rispetto degli
stessi, da parte del legislatore, pur in assenza di un vincolo costituzionale.
Proseguendo nell'esame del disegno di legge, particolarmente rilevanti sono le tematiche
concernenti la politica comunitaria ed internazionale affrontate negli articoli 3 e 4.
L'articolo 3 mira a dare attuazione al disposto del quinto comma dell'articolo 117,
secondo cui "le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato".
Come si vede, il testo costituzionale fa riferimento alla partecipazione di Regioni e
Province tanto alla fase ascendente, quanto alla fase discendente del processo normativo
comunitario, sia in termini di assunzione delle decisioni, sia in termini di assunzione di
responsabilità.
Peraltro, la ricordata disposizione del disegno di legge si limita a stabilire, per la
fase ascendente, che le Regioni e le Province autonome, "partecipino, nell'ambito
delle delegazioni del Governo, alle attività dei gruppi di lavoro e dei Comitati, del
Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di
Conferenza Stato-Regioni". Infatti norme più puntuali sulla partecipazione delle
Regioni al processo normativo comunitario sono contenute nell'apposito disegno di legge
governativo, già presentato all'esame del Parlamento, volto ad introdurre modifiche alla
legge n. 86 del 9 marzo 1989 (la cosiddetta legge La Pergola).
La suddetta formulazione, sia pure sintetica, risulta conforme al principio secondo cui
l'attività di Regioni e Province in tale campo deve svolgersi mediante l'interposizione
dello Stato, il quale rimane l'unico interlocutore davanti agli organi comunitari, non
essendo riconosciuta a Regioni e Province autonome la soggettività di diritto
comunitario, dato che l'architettura costituzionale dell'Unione è fondata esclusivamente
sul rapporto tra gli Stati membri e tra questi e gli organi comunitari.
Comprensibile è pertanto la menzionata esigenza che la partecipazione diretta delle
Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari avvenga
nell'ambito delle delegazioni del Governo, così come la facoltà d'iniziativa delle
Regioni e degli altri enti territoriali mirante ad avviare ricorsi d'annullamento dinanzi
alla Corte di giustizia delle Comunità europee, da esercitasi attraverso il relativo
impulso agli organi competenti (agente del Governo presso il Servizio del contenzioso
diplomatico, Avvocatura generale dello Stato), che sono i soli legittimati alla
rappresentanza in giudizio dello Stato italiano.
L'articolo 4 del disegno di legge n. 1545 dà attuazione all'articolo 117, commi quinto e
nono, della Costituzione sull'attività internazionale delle Regioni. E' previsto che le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano direttamente all'attuazione
ed all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati; concludano con enti
territoriali interni ad altri Stati intese dirette a favorire il loro sviluppo economico,
sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale;
concludano con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali
regolarmente entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa o accordi di
natura programmatica.
Al riguardo, in tutte le evenienze suddette, è prevista una articolata procedura che
contempla la previa (o comunque tempestiva) comunicazione degli atti delle Regioni e delle
Province autonome agli organi governativi nazionali, ai fini del controllo da parte di
questi ultimi del rispetto delle competenze dello Stato e sulla non interferenza
dell'attività internazionali di Regioni e Province autonome con gli obblighi
internazionali assunti dallo Stato, al fine di non compromettere le scelte di politica
estera di quest'ultimo e la sua responsabilità sul piano internazionale.
Anche sotto un profilo più strettamente comunitario le disposizioni dell'articolo 4 vanno
lette nel senso di ribadire un principio di salvaguardia di carattere generale, che
garantisca la necessaria coerenza con il quadro degli impegni assunti dallo Stato in sede
comunitaria, curando in particolare di evitare interferenze con materie la cui trattazione
sul piano negoziale esterno all'Unione europea è riservata alla Commissione.
Per connessione d'argomento vale la pena di attirare l'attenzione su quanto previsto al
successivo articolo 5, comma 4, circa i compiti della Corte dei conti nella verifica del
rispetto degli equilibri di bilancio, ove in maniera pertinente si richiamano i vincoli
derivanti anche in questo campo dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
La menzionata necessità di previa comunicazione agli organi statali si giustifica, poi,
per quanto riguarda la conclusione degli accordi, anche con la fondamentale considerazione
che l'ordinamento internazionale non riconosce autonoma soggettività giuridica alle
Regioni e che, pertanto, queste ultime, quando concludono accordi con altri Stati o enti,
lo fanno imputandone gli effetti allo Stato nazionale. Come noto, in base all'attuale
stato del diritto internazionale, le Regioni in quanto enti non indipendenti e non
sovrani non godono infatti di capacità giuridica di diritto internazionale, e tale
personalità non può essere loro attribuita da una legge italiana, poiché è solo
l'ordinamento internazionale a stabilire quali siano i suoi soggetti giuridici. Quando le
Regioni concludono accordi internazionali nei casi previsti dalla legge italiana-
lo fanno quindi, per l'ordinamento internazionale, in qualità di organi dello Stato
italiano, in capo al quale nascono le posizioni giuridiche previste nell'accordo, pur con
ambito territoriale limitato al territorio della Regione.
E' pertanto necessario che lo Stato abbia la possibilità di intervenire preventivamente,
sia per indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati, sia, in
conformità con quanto previsto dalle norme dello stesso ordinamento internazionale, per
il conferimento dei pieni poteri di firma, senza i quali gli accordi in questione non
avrebbero alcune validità giuridica.
A chiusura del sistema delineato dalla norma vanno poi segnalate le disposizioni
dell'articolo 4, comma 5, che consentono agli organi statali di rappresentare in ogni
momento agli enti territoriali questioni di opportunità politica, anche connesse con i
possibili mutamenti del quadro internazionale, fino ad investire il Consiglio dei ministri
della questione, nonché le disposizioni (articolo 4, commi 1 e 6) che consentono il
ricorso al potere sostitutivo disciplinato dall'articolo 6 in casi di violazioni
dell'ordinamento internazionale commesse dagli stessi enti territoriali.
Le norme alle quali si è fatto riferimento contengono certamente soltanto una prima ed
essenziale disciplina di una materia in continua e rapida evoluzione. Già oggi si pongono
sul tappeto ulteriori delicati problemi che dovranno essere affrontati e risolti
tempestivamente, anche in via normativa, come quello concernente forme e modalità di
rappresentanza delle Regioni all'estero, in un quadro che assicuri il necessario
coordinamento con le rappresentanze diplomatiche, sia al fine di assicurare l'unitarietà
della politica estera, sia al fine di evitare l'inutile proliferazione di strutture
parallele, con aggravio di oneri per la finanza pubblica, sia, infine, per risolvere in
modo soddisfacente le questioni connesse con il regime delle immunità e, ancora una
volta, della responsabilità dello Stato sul piano internazionale.
Più in generale, è necessario che l'attività di tutti i soggetti pubblici che,
unitamente allo Stato, operano all'estero, si svolga in modo da conseguire un'efficace ed
armoniosa promozione dell'intero sistema Italia. In tale prospettiva l'attività di
rilievo internazionale delle Regioni può essere indirizzata per esempio mediante
adeguati incentivi in modo virtuoso verso settori di intervento ed aree geografiche
nelle quali l'iniziativa dello Stato potrebbe risultare meno incisiva o sovradimensionata,
in ragione di specifiche situazioni locali e del quadro di riferimento
storico-istituzionale, sviluppando attività di partenariato attivo tra le stesse Regioni,
enti locali ed istituzioni della società civile ed altri Stati o analoghi soggetti che
operano all'estero. Anche su questo tema pare opportuno che il Governo ed il Parlamento
avviino in un futuro prossimo una riflessione volta all'adozione di idonee soluzioni
normative, nel solco della strada aperta dalla riforma costituzionale e dal disegno di
legge di attuazione.
Vorrei aggiungere che abbiamo avuto occasione, assieme al ministro La Loggia, nella
Conferenza Stato-Regioni di aprire un confronto anche di merito su tali questioni con le
Regioni, dando la disponibilità da parte del Ministero degli affari esteri a cercare
delle soluzioni che riescano a rispondere a questi obiettivi che ci siamo prefissi e che
sono stati condivisi da tutti i presidenti delle Regioni, mettendo insieme un tavolo di
lavoro in primo luogo tecnico, formato da funzionari del Ministero degli affari regionali,
del Ministero degli affari esteri e da rappresentanti delle Regioni stesse, che possa
approfondire le questioni di merito e possa produrre elementi che poi nel confronto
istituzionale tra Stato e Regioni trovino condivisione.
Il Ministero degli affari esteri ha anche istituito per la prima volta, affidando a me la
delega, il compito di coordinare l'attività internazionale delle Regioni, nell'ottica
anche della recente riforma dell'articolo 117 della Costituzione. In questo senso,
concordando con la Conferenza Stato-Regioni, abbiamo predisposto come Ministero degli
affari esteri la possibilità che funzionari del Ministero stesso possano aiutare
l'attività internazionale delle Regioni, affiancandole in questo nuovo compito e
definendo quindi un ruolo che, per semplificazione, abbiamo chiamato "consigliere
diplomatico del presidente". Alcune di queste Regioni hanno già avuto la
possibilità di utilizzare questa nuova figura, altre ne hanno fatto richiesta.
Siamo impegnati a ricercare persone capaci di poter affiancare i presidenti stessi che
godano in qualche modo, oltre che della fiducia del Ministero degli affari esteri, anche
di quella delle Regioni, perché riteniamo importante questo strumento di collegamento,
che ci può consentire di svolgere meglio il compito ambizioso di fare in modo che il
sistema Paese possa ottenere risultati migliori dal punto di vista delle relazioni
internazionali.
Vi ringrazio e, ovviamente, sono a disposizione per qualsiasi richiesta.
PRESIDENTE. Siamo noi che la ringraziamo per la sua relazione puntuale e completa, nonché per queste notizie di carattere operativo che naturalmente, al di là delle formule legislative, testimoniano l'attenzione e il lavoro che si sta svolgendo a livello governativo per dare attuazione concreta alle riforme costituzionali.
Prima di dare la parola ai colleghi, approfitto della duplice esperienza del nostro ospite, prima come presidente di una Regione, tra l'altro di confine, quindi particolarmente interessata dalle vicende dei rapporti internazionali, e poi per la sua esperienza ormai consolidata e apprezzata di Sottosegretario per gli affari esteri (apprendo adesso con delega proprio per la questione delle relazioni internazionali delle Regioni), per domandargli se ritiene che il dettato normativo, proprio perché si possa dare concretamente attuazione alla volontà del legislatore costituzionale, abbia bisogno di correzioni, di aggiustamenti, di integrazioni o altro. Oppure ritiene che complessivamente il quadro disegnato dal disegno di legge La Loggia sia sufficiente e idoneo, nonché abbastanza flessibile, per consentire una concreta verifica della bontà della scelta del legislatore costituzionale che, se ha attribuito alle Regioni queste responsabilità e questi ruoli, evidentemente ha voluto che in questo campo le Regioni stesse operassero concretamente e non soltanto per tabulas?
VITALI (DS-U). Anch'io voglio ringraziare il Sottosegretario per la puntualità della sua relazione.
Con questa inizia una serie di audizioni sui provvedimenti di attuazione del nuovo
Titolo V della Costituzione, in particolare oggi sul disegno di legge La Loggia, sul
quale, come si verificherà anche in base a quanto sto per dire, sarà possibile arrivare
rapidamente alla conclusione dell'esame sulla base di un confronto proficuo tra
maggioranza e opposizione.
La mia domanda si riferisce a due punti sollevati in sede di parere sul disegno di legge
La Loggia da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Si tratta delle uniche
due proposte di modifica che non sono state recepite. Come mai? È possibile che questo
avvenga in sede di esame parlamentare?
Mi riferisco all'articolo 3, comma 1, del quale si sottolinea la necessità di stralciare
la disposizione per riportarla, così come emendata, nel disegno di legge di modifica
della legge La Pergola. Al comma citato, infatti, si chiede di sopprimere il riferimento
ai gruppi di lavoro e ai comitati e si evidenzia come le Regioni devono partecipare
direttamente alla fase di formazione degli atti comunitari.
Lei ha correttamente ricordato che il disegno di legge prevede una partecipazione delle
Regioni sia alla fase ascendente sia alla fase discendente della definizione della
normativa comunitaria, ma la richiesta delle Regioni è di comportarsi sostanzialmente
come i Länder tedeschi, cioè di poter partecipare non nella forma dei gruppi di
lavoro e dei comitati, ma direttamente. È possibile accedere a questa istanza?
L'altra proposta di modifica si riferisce al comma 5 dell'articolo 4, di cui si chiede la
soppressione, secondo il quale il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento,
rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità
politica. Evidentemente le Regioni leggono questa come una sorta di interferenza e,
pertanto, chiedono di abolire l'intero comma.
Ritiene che su questi due punti, gli unici rimasti in sospeso nella discussione in sede di
Conferenza delle Regioni, si possa compiere un ulteriore passo in avanti? In caso
negativo, qual è la motivazione?
Questo serve anche per dare alle audizioni un carattere propedeutico ad un eventuale
dibattito sul testo, in modo tale da condurre con tutti i soggetti auditi, i
rappresentanti del Governo e altri, una discussione che ci consenta di preparare l'esame
di merito del provvedimento e procedere nel tempo più rapido possibile.
MAGNALBÒ (AN). Ringrazio il sottosegretario Antonione per la relazione chiara e precisa. Nel suo intervento, egli ha anticipato le risposte a mie eventuali domande di chiarimento, cioè se il Ministero degli affari esteri, in relazione alla modifica del Titolo V della Costituzione, si stia attrezzando per queste nuove evenienze e se abbia adottato dei provvedimenti. Mi pare che il Sottosegretario abbia già detto tutto.
Esprimo particolare apprezzamento per questa nuova figura del consigliere diplomatico
per le Regioni, che faccia da connessione tra le autonomie e lo Stato centrale.
Credo che il testo del comma 5 dell'articolo 4 debba essere mantenuto. Si tratta di una
sorta di garanzia di collegamento e di coesione, fa un riferimento indiretto all'articolo
5 della Costituzione, che rappresenta un principio intramontabile. Quindi, forse possiamo
andare avanti su questa strada.
Comunque ringrazio particolarmente il Sottosegretario per la chiarezza e la puntualità
del suo intervento, che ci sarà di conforto per i nostri futuri adempimenti.
FALCIER (FI). Mi associo al collega Magnalbò nel ringraziamento e nell'apprezzamento della relazione che è stata svolta.
Due brevi domande. Queste collaborazioni ben avviate con le Regioni comportano che
saranno le stesse ad assicurare la partecipazione e il coinvolgimento degli altri enti
locali o sarà comunque il Ministero a tenere i rapporti non solo con le Regioni ma anche
con gli enti locali?
In secondo luogo, il tipo di collaborazione auspicata e condivisa da tutti andrà ad
estendersi anche ad organismi o a enti (mi riferisco all'ICE, ma ce ne sono altri) la cui
presenza all'estero in forma autonoma o presso ambasciate è per ora quasi esclusivamente
ad uso del Ministero, del Governo e quindi dello Stato?
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per affari esteri. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare ancora una volta lei e i colleghi che hanno sottolineato, con interventi molto stimolanti, la volontà di cercare di produrre insieme un testo che possa essere efficace rispetto a un'innovazione importante della Costituzione come la modifica del Titolo V e, in particolare, dell'articolo 117 della Costituzione.
Ringrazio altresì i commissari che hanno testimoniato il loro apprezzamento in merito
al mio intervento, anche se francamente credo che dare questo contributo sia il minimo che
io possa fare, non ritenendo di aver fatto nulla di straordinario dal punto di vista
istituzionale. Vi ringrazio comunque per la vostra cortesia.
Risponderò brevemente alle domande che mi sono state rivolte.
Il Presidente mi ha chiesto sostanzialmente se il testo in esame risponde sufficientemente
alle novità introdotte con la modifica del Titolo V della Costituzione. Personalmente
ritengo che a questa domanda si possa dare una risposta generale che, per certi aspetti,
può essere valida anche in riferimento ad altre sollecitazioni emerse. Le grandi riforme
e che la Costituzione preveda che oggi le Regioni abbiano un ruolo
costituzionalmente sancito rispetto all'attività internazionale è una grande riforma
hanno bisogno di un loro percorso "dinamico". Non esiste una legge che
oggi possa essere giudicata la migliore possibile rispetto a quello che sta avvenendo non
solo a livello internazionale ma anche all'interno del nostro Paese. Certamente le riforme
costituzionali vanno considerate in un quadro più complessivo. Se il Parlamento dovesse
modificare con un intervento legislativo auspicio che sul piano politico, al di là
delle diverse posizioni, maggioranza e opposizione possono condividere le
istituzioni nazionali, Camera e Senato in primis (tante volte si è parlato di
Camera delle Regioni e degli enti locali), è del tutto evidente che lo stesso testo di
legge in esame, che oggi riteniamo buono perché fa compiere un passo avanti importante,
potrebbe, in un futuro anche prossimo, non essere sufficiente.
Nella relazione ho evidenziato anche la necessità di procedere ad ulteriori
approfondimenti, e il lavoro che stiamo svolgendo assieme, in piena collaborazione, con
tutte le Regioni, con quel sentimento bipartisan che sul piano istituzionale,
soprattutto in politica estera, è sempre importante ricercare, è già un buon elemento
per ritenere che in futuro alcune modifiche, laddove si dovessero rendere importanti e
necessarie, andranno in ogni caso previste. Il tavolo tecnico che abbiamo convenuto di
aprire nella Conferenza Stato-Regioni con il Ministero degli affari esteri, il Ministero
per gli affari regionali e le Regioni stesse, testimonia proprio tale orientamento. Con
ciò, signor Presidente, ritengo di avere risposto in parte anche alle sue sollecitazioni.
Circa le questioni poste dal senatore Vitali, le Regioni avrebbero avuto piacere di
trovare una più puntuale definizione del ruolo da svolgere ai fini della loro
partecipazione diretta nella fase ascendente e discendente. Come ho ricordato nella
relazione, esistono però dei limiti legati alla soggettività internazionale del soggetto
giuridico istituzionale rispetto alle altre realtà: questo è il vero limite. Non c'è
alcuna volontà politica di far passare qualcosa che alla fine non consenta alle Regioni
di agire veramente sul piano internazionale; è piuttosto una prudenza giuridica in quanto
ci si potrebbe trovare in situazioni, forse oggi difficilmente prevedibili nella loro
complessità ma che, essendo particolarmente delicate a livello di politica
internazionale, necessitano assolutamente di un'attenta valutazione preliminare.
Analoghe considerazioni esprimo sulla possibilità come chiesto dalle Regioni
di abolire quella che è definita "opportunità politica di intervento da
parte dello Stato". In tal senso si rendono quanto mai necessarie non solo
valutazioni d'ordine giuridico ma anche importanti riflessioni sul piano politico. Siamo
in presenza di una materia completamente nuova sul piano giuridico e si possono anche
prevedere alcune situazioni oggi non debitamente valutate. Se un domani però due Regioni
diverse dovessero porre in essere azioni contrastanti, si dovrebbe necessariamente trovare
una sintesi in un ambito superiore. Se per opportunità politica s'intende un ruolo
importante di coordinamento del sistema, si è, a mio avviso, in presenza di un'accezione
che anche le Regioni possono condividere appieno; se viceversa l'opportunità politica
viene letta come un'interferenza o comunque come una sovrapposizione di quello che già il
legislatore ha voluto prevedere con la modifica del Titolo V della Costituzione,
quest'opportunità politica esce ed esula dalle intenzioni del Governo e quindi anche del
testo. Siamo di fronte ad un'ampia discrezionalità perché quando si parla di
opportunità politica, purtroppo, non è possibile precisare tutte le questioni correlate.
È logico che da parte delle Regioni si cerchi di trovare una definizione migliore per
evitare conflittualità: è interesse del Governo, del Parlamento e del Paese in generale.
Tuttavia, in una materia in divenire, questa forma di garanzia consente di evitare che vi
possano essere incongruenze nelle azioni di politica internazionale tra i diversi enti che
oggi hanno possibilità d'intervento.
Ringrazio poi il relatore per gli apprezzamenti espressi.
Per quel che riguarda le questioni poste dal senatore Falcier, senza dubbio anche gli enti
locali svolgeranno un ruolo; comunque, è nostro intendimento far sì che essi possano
partecipare, unitamente ad altre organizzazioni non necessariamente istituzionali della
società civile, per rappresentare in modo migliore il sistema Paese. In un'ottica più
aperta e moderna delle attività di politica internazionale, è giusto prevedere la
possibilità che anch'esse svolgano un ruolo in tal senso. D'altronde, come ho ricordato
nella relazione, la modifica del Titolo V della Costituzione ha previsto un mandato
particolare alle Regioni e alle Province autonome. Gli enti locali, quindi, dovranno avere
nelle Regioni un punto di riferimento non perché questa sia la volontà del Governo ma
perché con la riforma della legge costituzionale e dell'articolo 117 della Costituzione
ciò è sancito in una norma di rango costituzionale.
Per quanto riguarda invece gli organismi statali che sino ad oggi sono stati bracci
operativi non solo del Ministero degli affari esteri ma anche di altri Dicasteri, la
nostra disponibilità è assoluta. Quando si parla di sistema Paese che cerca di
migliorare l'azione di politica estera, s'intende che gli strumenti a nostra disposizione
possono essere utilizzati dalle Regioni e da tutti gli altri organi istituzionali. Il
collegamento tra le Regioni, il Ministero degli affari esteri e il Governo in generale
attraverso una figura di collegamento quale quella definita per semplificazione
"consigliere diplomatico del presidente", può svolgere un ruolo indubbiamente
importante in quanto, avendo il know how, l'esperienza e la conoscenza degli
strumenti disponibili all'interno del Ministero degli affari esteri, può, di volta in
volta, suggerire ai singoli presidenti di Regione l'utilizzo degli stessi. Si tratta,
infatti, di strumenti che non devono essere destinati ad uso esclusivo del Ministero degli
affari esteri ma devono essere messi a disposizione di tutti i soggetti istituzionali che
hanno titolo a collaborare in quest'attività di politica internazionale.
Questa è l'ispirazione generale in base alla quale il Governo e in particolare il
Ministero si stanno muovendo e che, ripeto, è stata particolarmente apprezzata, tant'è
che è stata manifestata al riguardo un'unanime condivisione da parte della Conferenza
Stato-Regioni.
Stiamo lavorando tenendo anche conto della necessità di definire in seguito alcune
situazioni e sotto questo profilo il tavolo tecnico che si è convenuto di aprire ha una
grande importanza proprio al fine di fornire delle risposte chiare, evitando così
l'insorgere di qualche "ambiguità".
Mi auguro di aver risposto esaurientemente alle vostre domande, rimango comunque a vostra
disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Antonione per la sua presenza e per la disponibilità dimostrata, nonché i colleghi intervenuti.
Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 15,55.