SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
N. 1545
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
di concerto col Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)
e col Ministro dellinterno
(SCAJOLA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2002
Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Onorevoli Senatori. Lentrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" rende necessario e urgente attuare la nuova normativa, anche adeguando e integrando le recenti riforme amministrative che hanno aperto la strada al potenziamento delle autonomie.
Il nuovo testo costituzionale, infatti, pur con significative incongruenze, introduce
una profonda ridislocazione di poteri dal centro alla periferia, in sintonia con i
fenomeni di regionalizzazione e federalismo presenti in varie parti dEuropa e in
linea con le istanze di sussidiarietà e responsabilità della società civile ed
economica italiana.
La nuova prospettiva determina così una duplice esigenza: adeguare lordinamento
della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente operative e adottare le
disposizioni consequenziali, previste o implicate dalla modifica costituzionale, per dare
concreta attuazione alla riforma.
Il presente provvedimento legislativo intende, per la parte di competenza statale, venire
incontro a tali esigenze, salvo per quanto riguarda lautonomia finanziaria (articolo
119 della Costituzione), riservata ad un diverso e più complesso provvedimento e la
revisione del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, demandata ad un apposito disegno di legge
delega.
Larticolo 1, comma 1, intende precisare che gli obblighi internazionali costituenti vincolo alla potestà legislativa statale e regionale sono esclusivamente quelli che trovano base nellordinamento costituzionale.
Una applicazione che implicasse la costituzionalizzazione generalizzata di tutti gli
accordi internazionali, a prescindere dal modo di introduzione degli stessi
nellordinamento interno, si porrebbe infatti in contrasto con il principio della
sovranità popolare, potendo portare a riconoscere lesistenza di vincoli alla
potestà legislativa derivanti da atti non sottoposti al Parlamento.
In questo spirito, i vincoli internazionali alla potestà legislativa possono derivare
soltanto da norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (articolo 10 della
Costituzione), da patti di reciproca limitazione della sovranità (articolo 11 della
Costituzione) o da trattati ratificati a seguito di legge di autorizzazione (articolo 80
della Costituzione).
Il comma 2 specifica che la normativa statale attualmente vigente in materie ora
appartenenti alla legislazione regionale è applicabile solo sino alla entrata in vigore
delle specifiche leggi regionali, fermi i princìpi fondamentali in materia di
legislazione concorrente.
Ciò in ossequio ai princìpi del rispetto dellunità e della continuità
dellordinamento giuridico, postulati dalla stessa Corte costituzionale (si vedano
lordinanza n. 269 del 1974 e la sentenza n. 214 del 1985).
È, peraltro, espressamente prevista lapplicazione reciproca del principio, in
favore delle regioni, per le materie ora appartenenti alla legislazione esclusiva statale
(come la tutela dellambiente).
Il comma 3 disciplina la competenza legislativa concorrente regionale, prevedendo che le
regioni, in assenza dei princìpi fondamentali determinati dallo Stato, possono legiferare
sulla base dei princìpi fondamentali desumibili dallordinamento vigente.
Si ricorda al riguardo che la legge 16 maggio 1970, n. 281, dispone che lemanazione
di norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dallarticolo 117
(vecchio testo) della Costituzione si svolge "nei limiti dei princìpi fondamentali
quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono o quali si desumono dalle leggi
vigenti" (articolo 17, che ha sostituito larticolo 9 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, che impediva alle regioni di legiferare se non fossero state preventivamente
approvate le leggi-cornice da parte dello Stato).
Questa soluzione è stata ritenuta formalmente corretta dalla Corte costituzionale, con
sentenza 4 marzo 1971, n. 39, nella quale si osservava anche che, semmai, era il
precedente sistema della legge n. 62 del 1953 ad apparire in contrasto con la
Costituzione, subordinando alla volontà dello Stato lesercizio della potestà
legislativa regionale costituzionalmente riconosciuta, circostanza questa a maggior
ragione vera oggi, attesa la sostanziale equiordinazione tra le competenze legislative,
statali e regionali.
Si è ritenuto, pertanto, di riproporre tale soluzione anche per la presente modifica
costituzionale, sussistendo le medesime esigenze.
Il comma 4 attribuisce una delega al Governo per la ricognizione dei princìpi
fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente, al fine di fornire un
sicuro strumento allo Stato e alle regioni per lindividuazione dei confini delle
rispettive potestà legislative.
La delega deve essere esercitata entro un anno e deve ispirarsi ai princìpi della
completezza, esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità,
nonchè ai criteri direttivi indicati nel comma 5.
A garanzia di una attività meramente ricognitiva, viene espressamente previsto un
"doppio passaggio" degli schemi dei decreti alla Conferenza Stato-Regioni ed
alle Camere per i pareri di competenza.
Larticolo 2 disciplina la potestà statutaria e regolamentare degli enti locali e
delle relative forme associative, prevedendo che lo statuto stabilisca i princìpi di
organizzazione e funzionamento dellente, nonchè le forme di controllo anche
sostitutivo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale di attuazione
dellarticolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Prevede
altresì che il potere regolamentare disciplina lorganizzazione degli enti locali e
lorganizzazione, lo svolgimento e la gestione delle loro funzioni, nellambito
delle leggi dello Stato e delle regioni. Stabilisce inoltre che fino allemanazione
dei regolamenti degli enti locali continuano ad applicarsi le norme statali e regionali
vigenti.
Larticolo 3 detta una prima attuazione delle nuove competenze regionali in materia
comunitaria, in applicazione dellarticolo 117, comma quinto, della Costituzione.
Si prevede, in proposito, la partecipazione di esponenti delle regioni e delle province
autonome alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati in sede comunitaria, in
raccordo con il Ministero degli affari esteri e con modalità da concordarsi in sede di
Conferenza Stato-Regioni, secondo una soluzione già prefigurata sotto la precedente
legislatura (si vedano gli atti Camera nn. 7171, 7504, 7546) e nel rispetto della
normativa comunitaria di riferimento.
Si prevede anche che il Governo possa presentare ricorso alla Corte di Giustizia delle
Comunità europee contro gli atti normativi comunitari che ledano gli interessi delle
regioni e delle province autonome, anche su loro richiesta.
Le ulteriori modifiche da apportare alla "legge La Pergola" (legge 9 marzo 1989,
n. 86, e successive modificazioni) per assicurare una partecipazione informata delle
regioni al procedimento di formazione degli atti comunitari, secondo quanto disposto dal
quinto comma dellarticolo 117 della Costituzione e per confermare la possibilità
delle regioni di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di
competenza concorrente o esclusiva regionale, sono state demandate allapposito
disegno di legge di modifica della "legge La Pergola", già predisposto e di
imminente definitiva approvazione.
Larticolo 4 disciplina lattività delle regioni in materia internazionale e dispone che le regioni e le province autonome possono, anzitutto, provvedere direttamente a dare attuazione ed esecuzione agli accordi internazionali nelle materie di propria competenza legislativa (comma 1).
Prevede, inoltre, i casi e le modalità per la stipula di intese con enti
territoriali interni ad altro Stato (comma 2) e per la conclusione di accordi con
altri Stati, richiedendosi in tal caso la previa concessione dei pieni poteri di firma
(comma 3) e richiamandosi, per il caso di violazione, i poteri sostitutivi del Governo
(comma 6).
Prescrive, infine, che in caso di dissenso tra il Ministro degli affari esteri e la
regione, la questione possa essere portata in Consiglio dei ministri per una soluzione
politica del contrasto, alla luce della titolarità da parte dello Stato della politica
estera (comma 5).
Restano ferme per le attività di mero rilievo internazionale degli enti locali le
disposizioni vigenti (comma 7).
Larticolo 5 prevede che, in conformità allarticolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni provvedano con proprie leggi a conferire le funzioni amministrative, tenendo conto delle esigenze di unitarietà e della competenza istituzionale dei comuni nonchè delle attribuzioni delle autonomie funzionali, ferme ovviamente le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.
Lo Stato e le autonomie locali, inoltre, devono dare attuazione, ciascuno nel proprio
ambito, al principio della sussidiarietà orizzontale (comma 1).
Fino alla adozione di tali provvedimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni del
cosiddetto "federalismo amministrativo", emanate in applicazione della legge 15
marzo 1997, n. 59, e in particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le
altre disposizioni vigenti in materia (comma 3).
A partire dallentrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il
trasferimento dei beni e delle risorse necessarie per lesercizio delle funzioni
amministrative trasferite alle regioni ed enti locali, anche in analogia con quanto
previsto dallVIII disposizione transitoria della Costituzione e con quanto si desume
dallarticolo 116, ultimo comma, della Costituzione. A tal fine si indica nello stato
di previsione delle spese per il 2002 il parametro per il trasferimento delle risorse
finanziarie. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7 (commi 9, 10 e 11) e 8
del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Alla quantificazione e ripartizione dei beni e delle risorse si provvede con appositi
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali in sede di Conferenza unificata. Tale graduale trasferimento dovrà
avvenire secondo i tempi e le modalità stabilite nellAccordo recante intesa
interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, firmato il 20 giugno 2002, di
prossima pubblicazione. Per gli anni successivi e sino allentrata in vigore delle
norme di attuazione dellautonomia finanziaria prevista dallarticoli 119 della
Costituzione, si provvederà con la legge finanziaria di ciascun anno (comma 2).
In questo rinnovato assetto amministrativo, alla Corte dei conti è attribuita la verifica
del rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei comuni, delle città metropolitane,
delle province e delle regioni, anche in relazione al "patto di stabilità
interno" e ai vincoli con lUnione europea.
Le sue sezioni regionali inoltre in grado di effettuare analisi unitarie, con
metodo comparativo devono assolvere limportante funzione di verifica, secondo
i princìpi del controllo successivo di gestione, del conseguimento degli obiettivi
prefissati dalle leggi regionali di principio e di programma nonchè della sana gestione
finanziaria degli enti locali e del funzionamento dei controlli interni, in coerenza con
le disposizioni vigenti (articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e articolo 13 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51).
Lattribuzione è finalizzata a coadiuvare gli esecutivi nelladozione di misure
correttive volte a garantire la regolarità e leconomicità della gestione,
potendosi rappresentare e confrontare gli esiti delle soluzioni amministrative adottate in
termini appunto di economicità, di efficienza e di efficacia, e prospettare
alle autonome valutazioni di ciascun ente le diverse opzioni sul piano dei modelli
ordinamentali e dei moduli operativi e le possibili conseguenze e ricadute dei diversi
percorsi (ad esempio, acquisti e servizi centralizzati o diffusi, ricorso allesterno
alternativamente alla produzione in proprio e così via) (comma 4).
Si prevede anche che regioni ed enti locali possano chiedere ulteriori forme di
collaborazione alla sezione regionale, in funzione ausiliaria (comma 5) e che tali sezioni
siano integrate con due esperti scelti dalle regioni e dagli enti locali tra persone in
possesso delle professionalità necessarie, equiparate a tutti gli effetti ai consiglieri
della Corte dei conti (comma 6).
Larticolo 6 disciplina lesercizio del potere sostitutivo del Governo per le finalità indicate dal nuovo articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo procedure analoghe a quelle del decreto legislativo n. 112 del 1998.
In particolare, il Consiglio dei ministri, previa fissazione di un termine per
adempiere allente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, o
nomina un apposito commissario, sentito lente interessato (comma 1), salvo i casi di
assoluta urgenza (comma 4).
Se si verte in materia di violazione di norme comunitarie, lintervento sostitutivo
è attivato dal Ministro per le politiche comunitarie (comma 2).
Qualora si tratti di inadempimenti di comuni, province o città metropolitane, la nomina
del commissario deve tener conto del principio di sussidiarietà; il commissario provvede
sentito il Consiglio delle autonomie locali (comma 3).
I provvedimenti sostitutivi, in ossequio al principio di leale collaborazione, dovranno
essere proporzionati alle finalità perseguite (comma 5).
Infine, è prevista la possibilità di concludere accordi vincolanti in sede di Conferenza
Stato-Regioni diretti a favorire larmonizzazione delle legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o di obiettivi comuni (comma 6).
Viene inoltre precisato che nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva delle
regioni non possono essere adottati gli atti di indirizzo e coordinamento di cui agli
articoli 8 della legge n. 59 del 1997 e 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Larticolo 7 apporta alcune modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità costituzionale, per adeguarle alle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, e 18 ottobre 2001, n. 3.
Esse riguardano la proposizione della questione di legittimità costituzionale nei
confronti degli statuti regionali (prima non prevista, essendo approvati con legge
statale) e delle leggi regionali (ora successiva alla loro pubblicazione), con conseguente
adeguamento degli articoli 31 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Si elimina inoltre, nellarticolo 33, il richiamo alla legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1, da ritenersi superato in quanto il ricorso della regione contro altre
leggi regionali è ora incluso nellarticolo 127 della Costituzione.
Al fine poi di evitare il protrarsi dellincertezza giuridica sulla vigenza della
legge (statale o regionale) impugnata, si prevede che la Corte costituzionale fissi la
discussione del ricorso entro trenta giorni e depositi il dispositivo della sentenza entro
i successivi quindici giorni.
Con disposizione transitoria, infine, viene regolata la trattazione dei ricorsi per
conflitto di attribuzione proposti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale n. 3 del 2001.
La norma prevede un onere di impulso processuale sotto pena di estinzione del processo,
sulla cui legittimità, in ipotesi affine, si è già pronunciata la Corte costituzionale
(con sentenza n. 111 del 1998) osservando che la garanzia costituzionale del diritto di
difesa non preclude al legislatore in occasione della riforma di un ordinamento
processuale la facoltà di introdurre, con norma transitoria, nuovi adempimenti in
relazione ai giudizi pendenti, condizionando ad essi lulteriore prosecuzione dei
giudizi stessi.
Larticolo 8 prevede la istituzione di un Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e la ricollocazione in capo al medesimo delle funzioni già esercitate dal Commissario del Governo, in materie diverse dal controllo preventivo sulle leggi regionali e dal coordinamento dellattività statale con quella regionale, soppressi dalla riforma (commi 1 e 2).
Le funzioni di rappresentante dello Stato saranno esercitate dal prefetto del capoluogo
di regione, avvalendosi delle strutture e del personale dellufficio territoriale del
Governo (comma 3). Il prefetto è nominato di intesa con il Ministro per gli affari
regionali e, in tale veste, dipende funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri (comma 4).
Si dettano disposizioni, infine, dirette ad adeguare ai nuovi compiti del prefetto le
disposizioni normative vigenti in materia (commi 5, 6 e 7).
Larticolo 9, in attesa delle necessarie modifiche statutarie, demanda alle
commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali la predisposizione delle norme di
attuazione per lapplicazione delle maggiori forme di autonomia estese alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dallarticolo 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Larticolo 10 disciplina lentrata in vigore della legge per il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Sullo schema del presente disegno di legge è stato acquisito, in data 6 giugno 2002,
il parere della Conferenza unificata.
Tale parere, non unanime tra regioni ed enti locali e nella stessa componente regionale,
ha prospettato i seguenti gruppi di emendamenti:
a) emendamenti concordati tra regioni e autonomie locali;
b) emendamenti comuni delle autonomie locali;
c) emendamenti comuni a tutte le regioni;
d) emendamenti di gruppi di regioni;
e) emendamento di alcune regioni a statuto speciale.
Con riferimento ai suddetti gruppi:
a) sono stati sostanzialmente accolti due dei tre emendamenti concordati da regioni
e autonomie locali, mentre la valutazione del terzo è stata rinviata al disegno di legge
di delega alla revisione del testo unico sullordinamento degli enti locali;
b) quanto agli emendamenti comuni delle autonomie locali, sono state accolte le
richieste di integrazione dei criteri di delega e di soppressione del comma 6
dellarticolo 1, in quanto sostituito con il nuovo articolo 2 e di previsione di uno
spazio di iniziativa degli enti locali, ovviamente non vincolante, per tutelare avanti
alla Corte costituzionale le proprie prerogative.
Gli altri emendamenti proposti saranno valutati nella sede più consona del disegno di
legge di delega alla revisione del testo unico sullordinamento degli enti locali,
mentre quello riguardante gli enti locali delle regioni a statuto speciale contrasta con
le prerogative statutarie di livello costituzionale spettanti a tali Regioni;
c) degli emendamenti comuni delle regioni sono stati accolti: quello riferito al
comma 2 dellarticolo 1, diretto a chiarire che le disposizioni statali, che
continuano ad applicarsi nelle materie di competenza regionale, sono solo quelle
attualmente vigenti; quello contenente la riformulazione del comma 2 dellarticolo 2
(ora 3); quello concernente la riformulazione delle lettere b) e g)
dellarticolo 7 (ora 8); e quello relativo alla separazione in due parti dellex
comma 5 dellarticolo 4 (ora 5) sulla Corte dei conti.
Non sono stati accolti invece lemendamento allarticolo 2 (ora 3) in quanto
poteva creare equivoci sulla sede negoziale cui possono intervenire i rappresentanti
regionali e quelli allarticolo 3 (ora 4), perchè, quanto alle attività di mero
rilievo internazionale, alterano il quadro attuale e negano lesigenza di una loro
previa informazione allo Stato e quanto alle soppressioni proposte, violerebbero
larticolo 117 della Costituzione che attribuisce alla regione il potere di
concludere accordi e intese estere solo "nella materie di sua competenza"
ovviamente legislativa, riferendosi larticolo 117 a tale competenza. Anche la
soppressione del comma 5 verrebbe a violare la Costituzione, che allarticolo 117,
secondo comma, lettera a), attribuisce allo Stato la politica estera. Non sono
stati accolti anche gli emendamenti allarticolo 4 (perchè la formula del disegno di
legge è apparsa più rispettosa del dettato costituzionale e più in linea con il fatto
che il conferimento delle funzioni avviene sulla base della legislazione vigente e spetta
quindi a chi ha, attualmente, le funzioni amministrative) e allarticolo 5 (perchè
la soppressione dellinciso "anche normativi" priverebbe lo Stato del
potere sostitutivo anche in campo regolamentare, mentre il trasferimento nel disegno di
legge di modifica della "legge La Pergola" anche del potere sostitutivo ai sensi
dellarticolo 120 della Costituzione è ingiustificato, trattandosi di un potere
generale). Per rispetto al principio di specialità delle regioni a statuto speciale, non
sono state accolte neanche le proposte integrative delle regioni;
d) quanto agli emendamenti di gruppi di regioni, non sono stati recepiti quelli
riferiti allarticolo 1, peraltro non unanimi nella stessa componente regionale,
perchè laccordo sui princìpi non costituirebbe fonte idonea a vincolare le regioni
o lo Stato, mentre lintesa non pare ammissibile in materia appartenente alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
e) lemendamento presentato dalle regioni a statuto speciale è stato superato
dal mancato accoglimento dei contrari emendamenti proposti dalle altre regioni e dagli
enti locali.
Sul disegno di legge è stato anche acquisito il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti che nella riunione del 22 maggio 2002 si sono espresse favorevolmente al testo proposto, nella parte che riguarda la Corte (e alla eventualità di una sua modifica per quanto attiene alla titolarità della designazione dei membri aggiunti), ai sensi dellarticolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
Il presente disegno di legge non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato, nè minori entrate, e pertanto non si redige la relazione tecnica.
Analisi tecnico-normativa
I. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Il presente disegno di legge si rende necessario a causa delle modifiche apportate al quadro istituzionale dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V, parte II, della Costituzione.
Tale riforma, infatti, ha modificato il rapporto tra lo Stato e le autonomie regionali
e locali, optando per un rapporto di equiordinazione nellambito della Repubblica
(articolo 114). Essa inoltre ha innovato nei poteri legislativi, attribuendo alle regioni,
oltre ad un potestà concorrente, anche una potestà legislativa esclusiva, a carattere
residuale (articolo 117). Ulteriori innovazioni hanno riguardato la titolarità delle
funzioni amministrative, attribuita in via generale ai comuni, salvo i casi di necessità
di esercizio unitario, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza (articolo 118) e lintroduzione espressa del potere sostitutivo del
Governo ad organi delle regioni, città metropolitane, province e comuni negli specifici
casi previsti dallarticolo 120, secondo comma, della Costituzione. Infine, rilevanti
modifiche hanno riguardato il regime dei controlli preventivi sulle leggi regionali
(aboliti e sostituiti da quelli successivi) e sugli atti amministrativi delle regioni e
degli enti locali (soppressi).
Accanto alle modifiche introdotte dalle suddette innovazioni lintervento normativo
si rende necessario per dare diretta attuazione al dettato costituzionale, che
espressamente rimanda ad apposite leggi statali (articoli 117, 118 e 119), nonchè per
stabilire i meccanismi di trasferimento dei beni e delle risorse strumentali,
organizzative, umane e finanziarie occorrenti per lesercizio delle funzioni
amministrative conferite a regioni ed enti locali e per regolare i rapporti tra
legislazione statale e quella regionale nella fase di passaggio.
B) Delle disposizioni proposte, gli articoli 1 e 5 assolvono a queste ultime finalità, mentre gli articoli 3 e 4 integrano le leggi statali di procedura previste dalla Costituzione per regolare lattività delle regioni in campo comunitario e in campo internazionale.
Delle altre disposizioni, larticolo 2 disciplina lautonomia normativa degli
enti locali, larticolo 6 regola il potere sostitutivo del Governo e larticolo
8 provvede a istituire il rappresentante dello Stato nei rapporti con il sistema delle
autonomie, cui è demandato lesercizio delle funzioni già espletate dal commissario
del Governo, tuttora compatibili con le innovazioni della riforma.
Larticolo 7 apporta le necessarie modifiche, indotte non solo dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ma anche dalla legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, in materia statutaria, agli articoli 31, 32, 33 e 35 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
Larticolo 9, infine, si occupa dellattuazione da parte delle commissioni
paritetiche delle forme di maggiore autonomia estese alle regioni a statuto speciale
dallarticolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
C) Il presente disegno di legge riguarda, quindi, nel suo articolo 1, tutte le materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma), prevedendo una delega ricognitoria dei princìpi fondamentali vigenti e regolando lapplicazione delle disposizioni previgenti sino allentrata in vigore di quelle statali o regionali, secondo la nuova competenza.
Negli altri articoli, essa impatta sul testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) (articolo 2); sulla "legge La Pergola" (legge 9 marzo 1989, n. 86) (articolo 3); sul decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 167 del 19 luglio 1994, sullattività delle regioni allestero (articolo 4); sui decreti legislativi di conferimento di funzioni e compiti amministrativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, per quanto attiene al conferimento di funzioni amministrative e al trasferimento di beni e risorse, nonchè sulle leggi concernenti le funzioni della Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni regionali (legge 14 gennaio 1994, n. 20) e degli enti locali (legge 26 febbraio 1982, n. 51) (articolo 5); ancora sulla "legge La Pergola" (per il potere sostitutivo) e sul decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (per gli atti di indirizzo e coordinamento) (articolo 6); sulla legge che disciplina il procedimento avanti alla Corte costituzionale (legge 11 marzo 1953, n. 87) (articolo 7); sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto riguarda la ricollocazione delle funzioni già espletate dal commissario del Governo (e sulle altre disposizioni connesse: legge 10 febbraio 1962, n. 53, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, legge 23 agosto 1988, n. 400, decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287) (articolo 8).
D) Per quanto attiene alla compatibilità del disegno di legge con
lordinamento comunitario, essa è assicurata dallarticolo 3 che, in coerenza
con la normativa comunitaria, prevede che la partecipazione diretta delle regioni alla
formazione degli atti comunitari avvenga nellambito delle delegazioni del Governo e
che liniziativa delle regioni nei ricorsi alla Corte di Giustizia delle Commissioni
europee sia limitata alla sola fase della richiesta di impugnazione al Governo.
E) Sulla compatibilità del disegno di legge con le competenze regionali, tutto il
provvedimento è diretto ad attuare il nuovo assetto istituzionale posto dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001.
F) Il disegno di legge prevede un meccanismo di trasferimento di risorse alle
regioni ed enti locali analogo a quello operato dalla citata legge n. 59 del 1997 e dal
citato decreto legislativo n. 112 del 1998, mentre per il trasferimento delle funzioni si
dovrà procedere con le leggi statali e regionali previste dallarticolo 118 della
Costituzione.
G) Non vi sono rilegificazioni nè possibilità di ulteriori delegificazioni.
II. Elementi di drafting e linguaggio normativo
Non vi sono nuove definizioni normative nel testo, mentre i riferimenti normativi contenuti rimandano alle disposizioni già modificate o integrate.
Vi sono invece la sostituzione degli articoli 31 e 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e la novella degli articoli 32 e 33 della medesima legge (articolo 7), nonchè
dellarticolo 4 del decreto legislativo n. 303 del 1999 (articolo 8).
Larticolo 8 contiene inoltre labrogazione espressa di alcune disposizioni
riguardanti il commissario del Governo, a seguito dellabrogazione dellarticolo
124 della Costituzione.
III. Ulteriori elementi:
A) Giurisprudenza costituzionale: sulla possibilità per le regioni di desumere direttamente dallordinamento giuridico i princìpi fondamentali, nelle materie di legislazione concorrente, in difetto di espressa determinazione di questi da parte dello Stato, si veda la sentenza n. 39 del 1971.
Sulla natura cedevole delle norme statali di dettaglio nelle medesime materie, si veda
la sentenza n. 214 del 1985.
Sullapplicabilità della legge statale vigente in materie ora appartenenti alla
legislazione regionale concorrente, sino allentrata in vigore di quelle regionali,
si veda la sentenza n. 269 del 1974.
Sulla possibilità di introdurre, in via transitoria, adempimenti procedurali, si veda la
sentenza n. 111 del 1998.
B) Non vi sono progetti di legge parlamentari in materia analoga.
Art. 1.
(Attuazione dellarticolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale)
1. Costituiscono vincolo alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni, ai sensi dellarticolo 117, primo comma, della Costituzione, gli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui allarticolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui allarticolo 11 della Costituzione, dallappartenenza dellItalia allUnione europea e alle Comunità europee e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3. Le disposizioni normative
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data
di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le regioni esercitano la
potestà legislativa nellambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati
dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri interessati, è delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi diretti alla ricognizione dei princìpi fondamentali che si traggono
dalle leggi vigenti, nelle materie previste dallarticolo 117, terzo comma, della
Costituzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
attenendosi ai principi della completezza, esclusività, adeguatezza, chiarezza,
proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo lacquisizione del
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza
Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per lacquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni
dallassegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo
ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
5. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene
ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da richiedere disposizioni applicative regionali;
b) considerazione, ai fini dellindividuazione dei princìpi fondamentali,
delle disposizioni statali rilevanti per garantire lunità giuridica ed economica,
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria e la
tutela dellincolumità e della sicurezza pubblica;
c) considerazione del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli
articoli 114 e 117 della Costituzione;
d) considerazione degli obiettivi generali assegnati dallarticolo 117,
settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
e) considerazione delle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge;
f) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale
semplificazione;
g) esclusione delle disposizioni contenenti deroghe od eccezioni espresse.
Art. 2.
(Attuazione dellarticolo 114, secondo comma e dellarticolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali)
1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà normativa secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di
organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in
attuazione dellarticolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento dellente, le forme di
controllo, anche sostitutivo, nonchè le garanzie delle minoranze e le forme di
partecipazione popolare.
3. Lorganizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto
delle norme statutarie.
4. La disciplina dellorganizzazione, dello svolgimento e della gestione delle
funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane è riservata alla
potestà regolamentare dellente locale, nellambito della legislazione dello
Stato o della regione, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto
dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle forme associative tra gli enti locali.
6. Fino alladozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme
statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Art. 3.
(Attuazione dellarticolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)
1. Le regioni e le province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nellambito delle delegazioni del Governo, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni, che devono comunque garantire lunitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo; le relative spese sono a carico dei bilanci di dette amministrazioni.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo può proporre ricorso dinanzi la Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari, anche su richiesta di una delle regioni e delle province autonome.
Art. 4.
(Attuazione dellarticolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sullattività internazionale delle regioni)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente allattuazione e allesecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 6, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato,
intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonchè a
realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della
firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari
regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di
questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire entro i successivi trenta
giorni a cura del Dipartimento medesimo. Con gli atti relativi alle attività sopra
indicate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere
valutazioni relative alla politica estera dello Stato, nè possono assumere impegni dai
quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli
altri soggetti di cui allarticolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed
applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica, nel rispetto della
Costituzione, dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali e dalle linee e dagli
indirizzi di politica estera italiana, nonchè dei princìpi fondamentali dettati dalle
leggi dello Stato. A tale fine ogni regione o provincia autonoma dà tempestiva
comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro
volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può
indicare princìpi e criteri da seguire, nella conduzione dei negoziati; qualora questi
ultimi si svolgano allestero, le locali rappresentanze diplomatiche o uffici
consolari italiani potranno, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma,
intervenire e collaborare alla conduzione delle trattative. La regione o la provincia
autonoma, prima di sottoscrivere laccordo, comunica il relativo progetto al
Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata lopportunità politica e
la legittimità dellaccordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri
di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12
febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni
poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle regione e dalle province autonome è data pubblicità in
base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla regione
o alla provincia autonoma interessata questioni di opportunità politica inerenti alle
attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la
questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con lintervento del Presidente
della giunta regionale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la
responsabilità delle regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni
dellarticolo 6, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i comuni, le province e le città metropolitane continuano a svolgere
attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo
lordinamento vigente.
Art. 5.
(Attuazione dellarticolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative)
1. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a province, città metropolitane, regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare lunitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dellazione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, tenendo conto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale e favorendo, altresì, lo svolgimento di attività amministrative di interesse generale da parte di associazioni o singoli cittadini, sulla base del principio di sussidiarietà. Tutte le altre funzioni non diversamente attribuite spettano ai comuni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il
trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative
necessarie per lesercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e
118 della Costituzione. Alla quantificazione e alla ripartizione dei beni e delle risorse
si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza
unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per
lanno 2002. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e
11, ed 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto sono
trasmessi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per il parere da
rendersi entro trenta giorni dallassegnazione; decorso tale termine il Governo può
emanare i decreti anche in assenza di tale parere. Il trasferimento delle risorse avviene
secondo le modalità previste al punto 4, Titolo II, dellAccordo recante intesa
interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali firmato il 20 giugno 2002. A
decorrere dallanno successivo si provvede con la legge finanziaria di ciascun anno.
Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dellarticolo
119 della Costituzione.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo,
le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni
stabilite dalle disposizioni vigenti.
4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il
rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e
regioni, anche in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti
dallappartenenza dellItalia allUnione europea. Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano, secondo i princìpi del controllo successivo
sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi regionali di principio
e di programma, nonchè la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento
dei controlli interni.
5. Ciascuna regione può richiedere ulteriori forme di collaborazione alla sezione
regionale di controllo ai fini della regolare gestione finanziaria e dellefficienza
ed efficacia dellazione amministrativa, nonchè pareri nelle materie di cui
allarticolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono integrate da due
componenti designati, rispettivamente, dal consiglio regionale e dal consiglio delle
autonomie locali salvo diversa previsione dello statuto della regione, scelti tra persone
che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente
esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i
medesimi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili. Il loro status è
equiparato a tutti gli effetti, per la durata dellincarico, a quello dei consiglieri
della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal
secondo comma dellarticolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1977, n. 385.
Art. 6.
(Attuazione dellarticolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)
1. Nei casi e per le finalità previsti dallarticolo 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegna allente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito lorgano interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
2. Qualora lesercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre
rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. Larticolo 11
della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Qualora lesercizio dei poteri sostitutivi riguardi comuni, province o città
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà
e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il consiglio delle autonomie
locali.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora lintervento sostitutivo non sia
procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dallarticolo 120
della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche
su iniziativa delle regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che
possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o
di Conferenza unificata, dirette a favorire larmonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni; in tale caso è esclusa lapplicazione dei commi 3 e 4 dellarticolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui allarticolo
117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di
indirizzo e di coordinamento di cui allarticolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e allarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 7.
(Attuazione degli articoli 123, secondo comma e 127, della Costituzione in materia di ricorsi alla Corte costituzionale)
1. Larticolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dellarticolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
regione, può promuovere, ai sensi dellarticolo 127, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente
della giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.".
2. Il secondo comma dellarticolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è
sostituito dal seguente:
"La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della giunta
regionale, anche su proposta del consiglio delle autonomie locali, è promossa dal
Presidente della giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dellatto impugnati".
3. Al primo comma dellarticolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole:
"dellarticolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
1", sono sostituite dalle seguenti: "dellarticolo 127, secondo comma,
della Costituzione".
4. Larticolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 35. 1. Quando è promossa una questione di legittimità
costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, ludienza di merito è fissata
entro trenta giorni dal deposito del ricorso e il dispositivo della sentenza è depositato
entro quindici giorni dalludienza di discussione".
5. Le regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione
ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.
Art. 8.
(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)
1. In ogni regione a statuto ordinario è istituito il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Le relative funzioni sono svolte dal prefetto preposto allufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione.
2. Nellesercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione, nonchè il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dellazione amministrativa allinteresse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e
delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione,
e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dellarticolo 134 della
Costituzione, nonchè il tempestivo invio dei medesimi atti allufficio
dellAvvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
c) la promozione dellattuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e
regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dallarticolo 118, terzo
comma, della Costituzione, nonchè delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie
locali, di cui allarticolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) lesecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti
esercizio del potere sostitutivo di cui allarticolo 120, secondo comma, della
Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici
statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica dellinterscambio di dati e informazioni rilevanti
sullattività statale, regionale e degli enti locali, di cui allarticolo 6 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per
linnovazione e le tecnologie;
f) lindizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi
consiliari e lassegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonchè
ladozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in
vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi
statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le
autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione
annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di
rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti
dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici
regionali, dintesa con lo stesso.
3. Nellesercizio delle funzioni di cui al presente articolo il prefetto titolare dellufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione si avvale a tale fine delle strutture e del personale dellufficio territoriale del Governo.
4. Il provvedimento di preposizione alla prefettura ufficio territoriale del
Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dellinterno, dintesa con il Ministro per gli affari regionali.
5. Larticolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
sostituito dal seguente:
"3. Per lesercizio dei compiti di cui al presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali, se
nominato, si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali e delle annesse,
in posizione di autonomia, segreterie della Conferenza permanente per il rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti
dello Stato nelle regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro per gli affari regionali, se nominato".
6. Sono abrogati: gli articoli 11, limitatamente alle disposizioni relative al controllo
sulle leggi regionali, 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; larticolo 4,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
larticolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3;
larticolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; larticolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
7. Nelle norme dellordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dellufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato.
Art. 9.
(Attuazione dellarticolo 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001)
1. In attesa delle modifiche statutarie, le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla competenza legislativa di tali regioni e province autonome, in forza dellarticolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, propongono ladozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative da trasferire, occorrenti allesercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.