XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3590 |
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 gennaio 2003 (v. stampato Senato n. 1545)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
di concerto con il ministro per le riforme istituzionali e
la devoluzione
(BOSSI)
e con il ministro dell'interno
(SCAJOLA)
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 gennaio 2003
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3590
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della
Costituzione, in materia di legislazione regionale).
1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della
Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11
della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali ratificati
a seguito di legge di autorizzazione.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in
ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in
materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce
della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione
esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la
potestà legislativa nell'ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati
dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e
delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà
i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi
meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti,
nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai
princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli
schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso
quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro
sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il
Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni,
alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso
dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto
legislativo sono esaminati rilevando se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto
innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente
comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio
fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto
legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel
parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere una relazione nella
quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione,
possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che
rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene
ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori
organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni
e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare
la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione;
b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione
dei princìpi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità
giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della
normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il
rispetto dei princìpi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti
concessori o autorizzatori;
c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti
istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali
assegnati dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione
regionale;
e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e
loro eventuale semplificazione.
Art. 2.
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non
aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di
legislazione concorrente).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è
autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a raccogliere
in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di
legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente
formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere
emanati anche in mancanza del parere parlamentare.
Art. 3.
(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e
dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia
di potestà normativa degli enti locali).
1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà
statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di
organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in
attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo,
anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione
popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle
norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà
regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della
Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive
competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118
della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle forme associative tra gli enti locali.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme
statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Art. 4.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia
comunitaria).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle
materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari,
partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e
dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo
modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della
particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della
rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal
Governo. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma,
della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo d'intesa con le Regioni.
L'intesa è raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo di
cooperazione tra Governo, Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario,
concernente l'individuazione di criteri per la determinazione delle materie. L'accordo di
cooperazione è concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni. In mancanza dell'accordo di
cooperazione e qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di venti giorni dalla
data di prima iscrizione della questione all'ordine del giorno della Conferenza
Stato-Regioni, il Capo delegazione è designato dal Governo. Le relative spese sono a
carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche
su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a
proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a
maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 5.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della
Costituzione sull'attività internazionale delle
regioni).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono
formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la
responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato,
intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a
realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della
firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali
ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi
e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i
successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono
sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative
alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi
od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui
all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria
competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed
applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro
sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e
dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello
Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle
trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai
Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri
da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero,
le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani
possono, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, intervenire e
collaborare alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di
sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri,
il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi
del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto
internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23
maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi
sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione
o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di
cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello
Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio
dei ministri che, con l'intervento del Presidente della giunta regionale o provinciale
interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la
responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo
7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere
attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo
l'ordinamento vigente.
Art. 6.
(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in
materia di esercizio delle funzioni amministrative).
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le
funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui
occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o
efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per
esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini
dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia
funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione
dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni
caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite
spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le
Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il
trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative
necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118
della Costituzione. A tal fine, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie
locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata: "Conferenza
unificata", diretti al trasferimento dei suddetti beni e risorse, il Governo, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni
di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei
suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato della
relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e
delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, ai fini della valutazione
della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle
funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data
di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo,
le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni
stabilite dalle disposizioni vigenti.
4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il
rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano, secondo i princìpi del controllo collaborativo, il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di
programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli
enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle
verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.
5. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e
dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di
contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il
Consiglio delle autonomie, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due
componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione,
rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove
tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione
delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I
predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze
professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche,
economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e
non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la
durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari
a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma e ai commi 4 e 5, ciascuna sezione regionale di
controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad
un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a
carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali. Per assicurare
professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle
precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti dall'articolo 12 della legge 20
dicembre 1961, n.1345, e successive modificazioni, riservano una percentuale non inferiore
a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni
appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, che sia dotato del
diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro
titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una
adeguata disciplina delle prove di esame. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130
della Costituzione, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali
la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso di
inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione.
Art. 7.
(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul
potere sostitutivo).
1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari,
anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio
alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà
e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie
locali.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile
senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il
riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o
di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni
o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale
caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
Art. 8.
(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della
Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte
costituzionale).
1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. La questione di legittimità
costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123
della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente
della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione".
2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal
seguente:
"La questione di legittimità costituzionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie
locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati".
3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole:
"dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
1" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 127, secondo comma, della
Costituzione".
4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. Quando è promossa una questione di
legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale
fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso.
Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa
comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o
all'ordinamento giuridico della Repubblica, trascorso il termine di cui all'articolo 25,
d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di
discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è
depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione".
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione
ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione,
di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente
alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso,
con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite,
entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento
effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale
istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del
Presidente.
Art. 9.
(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema
delle autonomie).
1. In ogni Regione a statuto ordinario è istituito il rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie. Le relative funzioni sono svolte dal prefetto
preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in
sede regionale:
a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del
principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le
istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la
rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della
qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto
con il sistema delle autonomie;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli
statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127
della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134
della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
c) la promozione dell'attuazione delle intese e del
coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate
dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento
tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri
costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici
statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni
rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione
e le tecnologie;
f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione
dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché
l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore
di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle
funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei
rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione
della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo
scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le
metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei
suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il prefetto titolare
dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione si avvale a tale fine delle
strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di
Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
per gli affari regionali.
5. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito
dal seguente:
"3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari
regionali, se nominato, si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali e
delle annesse, in posizione di autonomia, segreterie della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali nonché dell'ufficio per il federalismo
amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del
Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo; si
avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che
dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli
affari regionali, se nominato".
6. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n.62, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della
Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il
Presidente della Giunta regionale promulga"";
b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Promulgazione delle leggi regionali".
7. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo
4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3
del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da
intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di
Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme
compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, aventi ad oggetto le Regioni
a statuto speciale.
Art. 10.
(Attuazione dell'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta
fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in
relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi
dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n.3 del 2001, possono proporre
l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse
strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori
funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni
specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di
rapporti internazionali e comunitari.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.