SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDI' 8 MAGGIO 2003

265ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Saporito.

 

Sede referente

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

(…)

(1545-B) Disposizioni per l' adeguamento dell' ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)


Il presidente PASTORE, relatore, riferisce su una parte delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.
Quanto all'articolo 1, comma 1, osserva che tutti i trattati internazionali e non solo quelli ratificati a seguito di legge di autorizzazione, costituiscono vincolo per il legislatore. Oltre ad altre modifiche formali, la Camera dei deputati ha inoltre aggiunto fra i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nella predisposizione dei decreti legislativi per la ricognizione dei princìpi fondamentali, anche la considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma della Costituzione, che è stato recentemente novellato, in materia di parità di condizioni per l'accesso alle cariche elettive.
La Camera dei deputati ha inoltre introdotto l'articolo 2, recante delega per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), concernente la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, materia sulla quale rinvia alla successiva relazione del senatore Magnalbò.
All'articolo 3 la Camera dei deputati ha espressamente ribadito la natura compilativa dei testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente e ha fissato il termine di un anno per l'esercizio di una specifica delega legislativa.
All'articolo 4, è stata apportata una modifica formale al comma 5, con l'affidamento dell'esercizio del potere normativo alle unioni di comuni, alle comunità montane e isolane, anziché genericamente alle forme associative tra gli enti locali.
All'articolo 7, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è stabilito che i disegni di legge collegati per il trasferimento delle risorse alle Regioni e agli enti locali, siano presentati dal Governo sulla base di accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, e si prevede che prima dell'approvazione dei suddetti disegni di legge lo Stato possa avviare i trasferimenti sulla base dei medesimi accordi, con una soluzione che, evidentemente, ad avviso della Commissione bilancio della Camera soddisfa le prescrizioni in materia di copertura finanziaria.
Per quanto riguarda l'articolo 8, è previsto che alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui si adottano i provvedimenti in attuazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata.
Infine, all'articolo 9, è fatta salva la particolare forma di controllo delle leggi, prevista dallo Statuto speciale della Regione siciliana.

Il relatore MAGNALBO' ricorda che il disegno di legge n. 1545 torna all'esame del Senato dopo un passaggio alla Camera che lo ha in parte integrato ed in parte modificato, senza peraltro alterarne l'impianto di fondo: tra le integrazioni più significative si segnala il nuovo articolo 2, che conferisce al Governo una delega per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, avente ad oggetto l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001. All'articolo 5 sono state riviste le norme sulla partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari, mentre - all'articolo 10 - sono state inserite disposizioni concernenti l'assegnazione dei segretari comunali e provinciali agli uffici territoriali del Governo e sono state fatte alcune opportune precisazioni in riferimento ai rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province di Trento e Bolzano.
Passando ad un esame più analitico delle disposizioni su cui riferisce, si sofferma sul nuovo articolo 2 che autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, diretti a individuare le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province, Città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento. Con i medesimi decreti legislativi il Governo provvederà altresì a rivedere le disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla riforma del Titolo V.
Il comma 5, infine, delinea una complessa ma necessaria procedura per la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali trasferite da un ente all'altro a seguito dell'adozione dei decreti legislativi, affidandone la disciplina alle leggi che determinano i beni e le risorse da trasferire; si tratta, peraltro, di un meccanismo transitorio, destinato a trovare applicazione fino alla entrata in vigore del nuovo sistema finanziario, attuativo dell'articolo 119 della Costituzione.
L'articolo 5 del disegno di legge disciplina la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle delegazioni del Governo in sede di formazione degli atti comunitari, nonché la nomina dei capi di tali delegazioni; le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono intese a rafforzare il ruolo e la posizione delle Regioni e delle Province autonome.
L'unica integrazione al testo dell'articolo 6 riguarda l'obbligo per gli enti locali di comunicare alla Regione competente, alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli affari esteri le loro iniziative che configurino attività di mero rilievo internazionale.
Quanto all'articolo 9, la Camera dei deputati ha aggiunto "il pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini" tra i presupposti che autorizzano la Corte costituzionale a sospendere d'ufficio l'esecuzione dell'atto impugnato.
L'articolo 10, oltre ad una riformulazione del comma 1, è stato modificato nel senso di prevedere e disciplinare la possibilità per i segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di mobilità di essere assegnati agli uffici territoriali del Governo. Un'ulteriore modifica concerne la definizione della figura e del ruolo del rappresentante del Governo nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, già oggetto di dibattito nel corso della prima lettura, durante la quale è stato accolto dal Governo come raccomandazione un ordine del giorno di analogo tenore.
Il relatore Magnalbò conclude la propria relazione condividendo le integrazioni e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in esame, il quale costituisce un ulteriore ed importante passo in avanti nel percorso di riordino, di interpretazione e di completamento delle riforme in atto.

Il senatore BASSANINI conferma l'orientamento della sua parte politica, che ritiene necessaria la tempestiva entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della riforma del Titolo V: a parte gli eccessi della polemica politica, infatti, quella riforma non è stata messa in discussione nell'impianto generale neppure da parte della maggioranza e del Governo, le cui proposte di riforma ulteriore non coinvolgono la forma di Governo e il conseguente assetto delle competenze legislative, l'articolo 118 in materia di competenze amministrative, l'articolo 119 in materia di decentramento fiscale e il sistema dei controlli.
Deve quindi dare atto dell'equilibrio raggiunto già in prima lettura, grazie all'opera, in particolare, del ministro La Loggia e complessivamente del Governo e della maggioranza, circostanza che ha orientato la sua parte politica in direzione di un voto positivo, sebbene permangano alcune riserve, per esempio sui poteri sostitutivi del Governo anche in materia legislativa e sulla definizione dei poteri e delle competenze delle Regioni e degli enti locali quale premessa per il trasferimento delle risorse.
Anche alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono da apprezzare in quanto recepiscono proposte avanzate dal suo Gruppo durante la prima lettura; ad esempio, la delega per la definizione delle funzioni fondamentali dei Comuni, di cui all'articolo 2. Si tratta, a suo avviso, di un miglioramento consistente che consente di far fronte alle preoccupazioni circa l'affermarsi di un neocentralismo regionale che hanno determinato una forte dialettica istituzionale tra le autonomie locali e le Regioni. Preannuncia, quindi, che dalla sua parte politica non saranno presentati emendamenti, proprio al fine di accelerare l'iter conclusivo del disegno di legge. Tuttavia, saranno proposti alcuni ordini del giorno che auspica siano condivisi anche dalla maggioranza e dal Governo: in particolare, si dovrebbe impegnare il Governo nel senso che il mantenimento delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, indicato fra i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 2, non sia inteso come uno strumento surrettizio per reintrodurre i controlli preventivi sulla legittimità degli atti soppressi con la riforma del Titolo V.
Anche per quanto concerne il controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti, permangono perplessità sulla disciplina prevista, per il rischio che, considerata la cultura esclusivamente giuridica dei giudici contabili, esso si limiti a un controllo di legittimità e alla individuazione di eventuali responsabilità degli amministratori. A tale riguardo ricorda la proposta di inserire fra i componenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esperti tecnici il cui contributo potrebbe attenuare il tendenziale formalismo giuridico, proposta osteggiata fra l'altro dagli stessi giudici della Corte dei conti, evidentemente preoccupati della concorrenza dei componenti esterni ai fini della direzione delle sezioni o della stessa Corte. Anche in tal caso ritiene praticabile la via di un ordine del giorno, che impegni il Governo a proporre l'inserimento degli esperti esterni quali componenti del collegio in sede di controllo di gestione, e senza che essi assumano lo status di consigliere.
Esprime poi apprezzamento per la scelta di affidare al Governo la definizione dei provvedimenti per il trasferimento delle risorse alle Regioni e agli enti locali, trattandosi sostanzialmente di atti obbligati, la cui adozione attraverso i disegni di legge collegati alla legge finanziaria e senza la possibilità di una anticipazione, sulla base degli accordi in sede di Conferenza unificata, comporterebbe sicuramente gravi ritardi.
Infine ritiene singolare che si sia previsto espressamente il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il sottosegretario GAGLIARDI sottolinea il ruolo svolto dal ministro La Loggia nella definizione del disegno di legge di attuazione del Titolo V, realizzata in tempi assai rapidi e con contenuti ampiamente condivisi.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 13 di martedì 13 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(…)

La seduta termina alle ore 15.

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