SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 13 MAGGIO 2003

266ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE.

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia

e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per l'interno D'Alì.

 

 

 La seduta inizia alle ore 15,20.

(…)

Sede referente

(1545-B) Disposizioni per l' adeguamento dell' ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Si procede all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili, in quanto riferiti a parti del testo non modificate dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 7.1, 8.1 e 11.0.1.

Il senatore VILLONE illustra i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

nel procedere all'esame del disegno di legge 1545-B, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
in relazione ai compiti attribuiti dall'articolo 7 del medesimo disegno di legge alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in
relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla U.E., e per il controllo sulla sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni degli enti stessi,

impegna il Governo

a studiare, in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e a sottoporre all'esame del Parlamento, misure idonee ad adeguare composizione e strumenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti all'esercizio delle predette funzioni anche mediante il reclutamento di personale di alta qualificazione esperto nel controllo di gestione e nella verifica dei bilanci e dotato di laurea in economia, statistica o ingegneria gestionale;
a prevedere che tale personale di alta qualificazione faccia parte a pieno titolo dei collegi regionali quando siano chiamati a esercitare le predette funzioni, pur senza acquisire lo status e le prerogative dei magistrati, e la facoltà di accedere alle funzioni di presidente di sezione.

0/1545-B/1/1
BASSANINI, VITALI, VILLONE


Il Senato,

nel procedere all'esame del disegno di legge n. 1545-B, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
in relazione alla delega al Governo contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, e in particolare alla lettera m) del comma 2 del medesimo articolo 2,

impegna il Governo

a tener conto che le disposizioni in vigore relative al controllo sugli enti locali che dovranno essere "mantenute ferme" sono esclusivamente quelle rimaste in vigore dopo l'avvenuta abrogazione dei previgenti articoli 125 e 130 della Costituzione e dunque a evitare la reintroduzione di controlli preventivi esterni sulla legittimità degli atti amministrativi degli enti locali.

0/1545-B/1/2
BASSANINI, VITALI, VILLONE


Il senatore DEL PENNINO illustra l'emendamento 1.1, tendente a ripristinare il testo approvato dal Senato della Repubblica a proposito dei trattati internazionali che costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Fa notare, in proposito, che sarebbe improprio attribuire anche ai trattati internazionali non ratificati a seguito di legge di autorizzazione da parte del Parlamento la capacità di limitare la legislazione statale e regionale, dato che per essi non è prevista una deliberazione legislativa.
Dà conto, quindi, dell'emendamento 2.1, volto a escludere che, nei casi in cui sia istituita la Città metropolitana, si debba ugualmente tenere conto in via prioritaria delle funzioni storicamente svolte dai Comuni e dalle Province; diversamente, sarebbero a suo avviso vanificate le funzioni attribuite al nuovo soggetto istituzionale.
Quanto all'emendamento 2.2, rileva che la delega al Governo appare quanto mai generica e carente di criteri direttivi a proposito delle condizioni per l'adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana all'articolo 114 della Costituzione. Osserva che il Governo avrà notevoli difficoltà a elaborare un decreto delegato, in assenza di adeguati criteri direttivi e senza riformare gli articoli da 22 a 26 del testo unico sugli enti locali. La modifica proposta stabilisce che la Città metropolitana è istituita obbligatoriamente nelle aree i cui Comuni capoluogo abbiano popolazione superiore a 800 mila abitanti e che essa sostituisca la Provincia, mentre il Comune capoluogo sia scorporato e sostituito da una pluralità di Comuni di dimensione omogenea, al fine di evitare che le municipalità diverse dal capoluogo siano compresse nelle loro prerogative.
A proposito dell'articolo 3, esprime riserve sulla decisione della Camera dei deputati di precisare la natura meramente compilativa dei testi unici delle disposizioni legislative non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente, che a suo avviso è implicita in ogni caso, quando si tratta di testi unici di tale natura.
Per quanto concerne l'emendamento 4.1, propone di specificare che il potere normativo esercitato dalle unioni di Comuni e dalle Comunità montane e isolane è quello di cui al comma 1, consistente nella potestà statutaria e regolamentare.
Illustra, infine, l'emendamento 5.1, volto a sopprimere l'inciso introdotto dalla Camera dei deputati, che individua il capo della delegazione che partecipa ai negoziati per la formazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale anche in un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

Il ministro LA LOGGIA dichiara di condividere alcune delle argomentazioni svolte dal senatore Del Pennino, ma ritiene inopportuno procedere a ulteriori modifiche del testo, considerata la notevole urgenza del disegno di legge, riconosciuta anche dai Gruppi di opposizione. A suo giudizio, alcune considerazioni potranno trovare sistemazione in altre iniziative legislative, per cui invita i proponenti a ritirare gli emendamenti illustrati e a trasformarli, se del caso, in ordini del giorno.

Il senatore VILLONE osserva che gli emendamenti all'articolo 2, appena illustrati dal senatore Del Pennino, investono una materia assai critica, che ha notevoli riflessi sui sistemi politici locali. In particolare, esprime dissenso dall'emendamento 2.2. In ogni caso, giudica inadeguato procedere mediante lo strumento degli ordini del giorno in tale ambito.

Il senatore PETRINI sostiene che, a parte la questione costituzionale posta dalla indeterminatezza della delega, sul merito delle procedure per la costituzione delle Città metropolitane non si può deliberare, a suo avviso, attraverso ordini del giorno.

Il senatore PIZZINATO ricorda che gli emendamenti volti a definire la delega con riguardo ai procedimenti di istituzione delle Città metropolitane sottendono una questione che è da molto tempo all'attenzione del Parlamento, il quale dovrebbe pronunciarsi in merito, fornendo indicazioni al Governo.
In particolare, occorre chiarire se l'istituzione della Città metropolitana nei comuni capoluogo con popolazione superiore a 800 mila abitanti è obbligatoria e sostitutiva dell'ente Provincia. Inoltre, alla questione vi è una particolare sensibilità in alcune aree metropolitane che hanno caratteristiche peculiari, quali Milano e Napoli, si dovrebbe stabilire che, nel caso di istituzione della Città metropolitana, il Comune capoluogo viene scorporato, al fine di evitare la prevaricazione di questo sugli altri Comuni dell'area. Ciò considerato, a suo giudizio, il Senato dovrebbe approvare appositi ordini del giorno, recependo i contenuti degli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore VITALI ricorda che il testo unico sugli enti locali ha già riconosciuto l'esigenza di considerare le rilevanti differenze che caratterizzano le aree metropolitane. La questione di prevedere procedure differenziate è assai controversa e contrappone le stesse aree metropolitane.
Ciò premesso, condivide le obiezioni svolte dal senatore Villone. Pur comprendendo le motivazioni degli emendamenti presentati dai senatori Del Pennino e Pizzinato, ritiene che la materia non possa essere risolta attraverso ordini del giorno.

Il sottosegretario D'ALI' condivide le perplessità sull'ipotesi di indicare condizioni specifiche relative all'istituzione delle Città metropolitane attraverso ordini del giorno, proprio per le argomentazioni esposte dai senatori Del Pennino e Pizzinato, che hanno sottolineato le differenze anche profonde tra le aree metropolitane, per cui non sarebbe possibile definire in questa sede un modello, sia pure flessibile.
Ritiene, inoltre, che la sede più appropriata nella quale il Parlamento potrà concorrere alla definizione di un modello è quella dell'espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi. Dunque, la formulazione adottata nel testo approvato dalla Camera dei deputati, per quanto generica, è quella che a suo avviso meglio si presta a successivi approfondimenti, che potranno realizzarsi eventualmente anche a seguito di una serie di audizioni in seno alla Commissione affari costituzionali.

Il senatore DEL PENNINO giudica improprio che il Parlamento, anziché pronunciarsi in sede di determinazione della delega, torni sull'argomento all'atto dell'espressione del parere sugli schemi di decreti delegati che, come è noto, ha natura non vincolante. Tenuto conto delle obiezioni esposte, suggerisce di considerare l'ipotesi di uno stralcio delle norme che si riferiscono all'istituzione delle Città metropolitane.

Il presidente PASTORE, relatore, esprime un parere contrario sulla seconda parte del dispositivo dell'ordine del giorno n. 0/1545-B/1/1. Quanto agli emendamenti, pur apprezzando le motivazioni sottese ad alcuni di essi, ritiene inopportuno apportare modifiche che implicherebbero una nuova lettura da parte della Camera dei deputati. Pertanto, esprime parere contrario.

Il relatore MAGNALBO' esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 0/1545-B/2/1, giudicando opportuno il richiamo della abrogazione dei previgenti articoli 125 e 130 della Costituzione, al fine di evitare la reintroduzione di controlli preventivi esterni sulla legittimità degli atti amministrativi degli enti locali.
Sugli emendamenti consente con il parere contrario espresso dal presidente Pastore.

Il ministro LA LOGGIA, esprimendo il parere del Governo sull'ordine del giorno n. 0/1545-B/1/1, ricorda che in sede di discussione del disegno di legge presso la Camera dei deputati, un atto analogo è stato accolto dal Governo a seguito di alcune modifiche, in particolare nella seconda parte del dispositivo, riguardante l'inserimento a pieno titolo nei collegi regionali della Corte dei conti di personale di alta qualificazione. Chiede pertanto ai proponenti di riformulare l'atto di indirizzo in conformità a quello esaminato presso l'altro ramo del Parlamento.

A nome dei proponenti, il senatore VITALI si riserva di compiere una valutazione al riguardo.

L'ordine del giorno è pertanto accantonato.

Sull'ordine del giorno n. 0/1545-B/2/1 il ministro LA LOGGIA manifesta la disponibilità del Governo, mentre si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti per le stesse motivazioni adottate dai relatori.

Su richiesta del senatore VITALI, l'ordine del giorno viene quindi posto in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 0/1545-B/2/1 è accolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(…)

La seduta termina alle ore 16,10.

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545-B

 

Art. 1

 

1.1
DEL PENNINO

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "ratificati a seguito di legge di autorizzazione".

__________________________
1.2
TURRONI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la seguente parola: "esclusività".

__________________________1.3
TURRONI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni"", con le seguenti: "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata"".

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: "Conferenza Stato-Regioni", con le seguenti: "Conferenza unificata".

__________________________
1.4
TURRONI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In tal caso il Governo omette quelle disposizioni dal decreto legislativo ovvero le modifica in conformità con le indicazioni contenute nel parere.".

__________________________

1.5
TURRONI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: "da salvaguardare", aggiungere le seguenti: "e da valorizzare".

 

Art. 2
2.3
TURRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:


"Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari della comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione.
5. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, attraverso la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, di quelle storicamente svolte;
d) valorizzazione dei princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo fra enti locali, Regioni e Stato;
f) attribuzione all'autonomia statutaria della potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
g) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
l) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione;
m) individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di Comuni e Province;
n) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
o) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
p) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
q) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;
r) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo.".

__________________________
2.1
DEL PENNINO, PIZZINATO

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui non sia istituita la Città metropolitana".

__________________________
2.2
DEL PENNINO, PIZZINATO

Al comma 4 sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'art. 114 della Costituzione, nel rispetto del principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate, riformando gli art. 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, per prevedere l'istituzione obbligatoria della Città metropolitana almeno per le aree in cui i Comuni capoluogo abbiano una popolazione residente superiore a 800.000 abitanti, stabilendo che la Città metropolitana sostituisce, nelle aree in cui è istituita, la Provincia e che nel suo ambito il Comune capoluogo è scorporato e sostituito da una pluralità di Comuni di dimensione omogenea, tenendo conto dei quartieri tradizionali e delle circoscrizioni di decentramento;".

 

Art. 3
3.1
TURRONI

Sopprimere l'articolo.

__________________________
3.2
TURRONI

Al comma 2, sostituire le parole: "Conferenza Stato-Regioni", con le seguenti: "Conferenza unificata".

 

Art. 4
4.1
DEL PENNINO

Al comma 5, dopo le parole: "il potere normativo" aggiungere le seguenti: "di cui al 1° comma del presente articolo".

 

Art. 5
5.1
DEL PENNINO

Al comma 1, sopprimere le parole: "che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma".

 

Art. 7
7.1
TURRONI

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: ", salvo diversa previsione dello statuto della Regione,".

__________________________

7.2
TURRONI

Al comma 9, aggiungere, infine, i seguenti periodi: "Per assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.1345, e successive modificazioni, riservano una percentuale non inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, che sia dotato del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata disciplina delle prove di esame. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da parte dell'ente locale, l'eventuale nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.".

__________________________
7.3
TURRONI

"Art. 7.
Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

"9-bis. È esclusa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti e fatte salve le procedure stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica in funzione del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.".

 

Art. 8
8.1
TURRONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "adotta i provvedimenti", aggiungere le seguenti: "provvisori e".

 

Art. 10
10.4
BETTA, MICHELINI

Al comma 5, sostituire le parole: "sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme d'attuazione" con le seguenti: "sono svolte, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme d'attuazione, dagli organi statali a competenza regionale previsti dagli statuti medesimi, secondo quanto definito da apposite norme d'attuazione statutaria".

__________________________
10.1
TURRONI

Al comma 5, sostituire le parole da: "dagli organi statali" fino alla fine del comma, con le seguenti: "compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, dagli organi statali a competenza regionale previsti dagli statuti medesimi, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria".

__________________________
10.2
TURRONI

Sopprimere il comma 6.

__________________________
10.3
TURRONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Nel rispetto dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano in quanto compatibile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.".

 

Art. 11
11.0.1
TURRONI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:


Art. 11-bis
(Principi fondamentali del finanziamento delle amministrazioni territoriali)
1. Il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali è disciplinato dalla presente legge e dagli atti attuativi della stessa. Esso sarà ispirato ai seguenti principi fondamentali:
a) in materia di coordinamento della finanza pubblica:
1) la titolarità in capo allo Stato della garanzia del complessivo equilibrio economico-finanziario della finanza pubblica, attraverso l'adozione di misure di politica economica generale dirette a garantire la stabilità economica e di bilancio interna ed esterna;
2) il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, in particolare per quel che concerne le discipline relative alla stabilità delle procedure e delle condizioni di bilancio dei Paesi membri;
3) la sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite alle amministrazioni territoriali;
4) la solidarietà tra le diverse Regioni italiane ed il rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite agli articoli 3 e 119 della Costituzione;
5) la leale cooperazione tra le amministrazioni;
b) in materia di coordinamento del sistema tributario:
1) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
2) omogeneità dei tributi regionali e locali intesa come loro conciliabilità;
3) semplificazione sia del sistema tributario sia degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;
4) divieto dei trattamenti agevolativi regionali e locali che si rivelino fattori di concorrenza dannosa;
5) trasparenza delle decisioni di entrata;
6) efficienza nell'amministrazione dei tributi.

Art. 11-ter
(Oggetto e procedure del finanziamento delle amministrazioni territoriali)
1. Il Governo è delegato ad emanare, nei limiti dei principi fondamentali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo:
a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per realizzare l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, anche in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione;
b) le modalità e i tempi di transizione al regime di autonomia finanziaria;
c) le correzioni ed integrazioni del sistema tributario statale rese necessarie dall'attuazione delle presente legge;
d) le regole che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie;
e) i tributi erariali da prendere a riferimento per la assegnazione di addizionali, di compartecipazioni e per la costruzione del fondo perequativo.
2. I decreti delegati devono definire:
a) le modalità di coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane anche in relazione ai vincoli posti dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali e in relazione agli obiettivi definiti a norma dell'articolo 11-quater, comma 1, lettera c);
b) le regole per la determinazione dei costi base delle funzioni di carattere generale attribuite dalla Costituzione a Regioni ed enti locali e per l'assegnazione delle conseguenti risorse finanziarie;
c) le modalità per la determinazione dell'entità iniziale del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e le regole per la variazione del fondo medesimo;
d) i criteri di assegnazione, alle singoli Regioni ed agli enti locali, delle quote del fondo perequativo di cui alla precedente lettera c);
e) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato potrà concedere risorse aggiuntive rispetto alle iniziative delle amministrazioni territoriali e promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
f) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi definiti a norma dei provvedimenti adottati in attuazione della precedente lettera a) e gli interventi da attivare in tale caso;
g) le modalità di coordinamento tra le nuove regole finanziarie e quelle definite dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali;
h) i tempi di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative agli enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.
3. I decreti delegati si ispirano ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli, vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e se tale Commissione esprime parere contrario l'espressione del parere è demandata alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica che si esprimono ai sensi del medesimo articolo 11. I decreti delegati, se emanati in attuazione delle norme di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, sono presentati previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 11-quater
(Coordinamento della finanza pubblica)
1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:
a) Regioni ed enti locali adottano come fondamento della propria politica di bilancio le regole e i criteri del patto di stabilità e crescita, riferiti ai saldi di bilancio e alla dinamica del debito;
b) il saldo di bilancio e gli obiettivi in materia di politica del debito, come definiti dal Parlamento in sede di approvazione del documento di programmazione economico finanziaria, sono vincolanti per tutti i livelli della pubblica amministrazione;
c) i saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito di cui alla precedente lettera b) devono essere rispettati sia in termini di competenza che di cassa, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di conto consuntivo. In ottemperanza al patto di stabilità e di crescita, Regioni ed enti locali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulla gestione del bilancio sulla base di uno schema con le caratteristiche di cui alla successiva lettera d). Il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento ed alla Conferenza unificata, con analoga periodicità, una relazione di sintesi sull'andamento dei conti della pubblica amministrazione e propone, ove occorra, l'adozione delle misure a norma del precedente articolo 11-ter, comma 2, lettera b);
d) la struttura formale, le regole di registrazione delle poste di entrata e di spesa, i criteri e i tempi di rilevazione dei bilanci delle Regioni, degli enti locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, sono armonizzati ai criteri propri dei conti rilevanti per il patto di stabilità e crescita. Il prospetto di bilancio di ciascuna Regione evidenzia le risorse destinate alla perequazione dei territori con minore capacità fiscale a norma dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;
e) la Conferenza unificata esamina le indicazioni programmatiche del documento di programmazione economico finanziaria in materia di finanza pubblica prima del suo inoltro al Parlamento. Il parere espresso viene trasmesso al Parlamento;
f) nei prospetti di bilancio è evidenziato il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri propri del patto di stabilità e crescita, in particolare è evidenziato il saldo complessivo inteso come differenza tra spese complessive ed entrate, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti;
g) le Regioni, fermi restando, per il complesso delle pubbliche amministrazioni di ciascuna Regione, gli obiettivi definiti in sede nazionale, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie locali, possono, con proprie leggi, adattare le regole e i vincoli indicati dal legislatore nazionale, al fine di promuovere la coesione e l'efficienza nella gestione dei bilanci locali, per gli enti locali compresi nel territorio regionale che esprimano intesa. A tal fine la legge regionale può differenziare le regole di evoluzione del saldo di bilancio, al netto dei conferimenti di quote dei fondi di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera e), in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie di partenza;
h) la programmazione finanziaria così realizzata diviene riferimento per le intese di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 e per analoghi accordi in sede regionale tra la Regione e gli enti locali singoli o associati.

Art. 11-quinquies.
(Tributi propri)
1. Al fine di costruire il quadro di coordinamento del sistema tributario, la legge statale:
a) dà attuazione alle direttive comunitarie in materia tributaria;
b) prevede tributi il cui gettito è attribuito ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale. In tale caso la legge statale fissa i criteri di ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali è possibile esercitare l'autonomia tributaria delle istituzioni interessate;
c) può stabilire sovrimposte e addizionali a tributi erariali a favore di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, determinando l'ambito entro il quale si esercita la loro autonomia tributaria.
È in ogni caso riservata allo Stato la determinazione della scala di progressività;
d) definisce, per i tributi diversi da quelli del comma 2, lettera b), il livello standard delle aliquote ai fini di cui agli articoli 11-septies, commi 1 e 2, e 11-octies, commi 1 e 2;
2. Nell'esercizio della propria autonomia tributaria, la legge regionale:
a) non può intervenire nelle materie tributarie regolate dalle direttive comunitarie né può modificare leggi statali in materia tributaria se emanate in conformità dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma e nel rispetto delle competenze regionali come definite dalla presente legge;
b) interviene in materia tributaria istituendo tributi regionali e determinando le aree dei tributi nei quali Comuni, Province e Città metropolitane individuano, nell'esercizio della propria autonomia tributaria, i presupposti e i soggetti passivi dei propri tributi; i tributi di cui alla presente lettera hanno natura commutativa; essi afferiscono alle materie di competenza legislativa delle Regioni o alle funzioni degli enti locali e sono connessi al territorio della Regione o dell'ente locale;
c) non può istituire tributi regionali e locali di cui alla lettera b) aventi gli stessi presupposti di tributi statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) può istituire nuovi tributi propri diversi da quelli di cui alla lettera b) solo se ricompresi in tipologie di tributi individuate da leggi statali.
3. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono stabilire i tributi propri di cui al comma 2, lettera b), solo se ricompresi nelle aree determinate dalla legge regionale.

Art. 11-sexies
(Compartecipazioni)
1. La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui gettito è compartecipato dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e ne determina i criteri di riparto e le quote di compartecipazione.
2. I tributi da compartecipare e i criteri per riferire il gettito al territorio sono individuati avendo a riferimento la accuratezza, la chiarezza, la semplicità amministrativa, l'evoluzione tendenziale del gettito. In particolare per i tributi aventi a presupposto i consumi, il criterio di ripartizione è il luogo di consumo; per i tributi basati sul patrimonio la localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul valore della produzione, il luogo di prestazione del lavoro; per i redditi la residenza del percettore o il luogo di produzione del reddito.

Art. 11-septies
(Coordinamento e autonomia tributaria delle Regioni)
1. In attuazione dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione i decreti allegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni regione che il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2, con esclusione di quelli di cui alla lettera b), delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui all'articolo 11-sexies e, ove occorrano, delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 11-decies, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché di quelle assegnate alla competenza amministrativa regionale, nelle materie di cui agli articoli 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione.
2. Il livello del gettito definito a norma del comma 1 deve garantire per ogni singola Regione il volume della spesa storica effettuata nel territorio della stessa regione nelle materie attribuite alla competenza amministrativa delle Regioni a norma dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il gettito dei tributi di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2, con esclusione di quello derivante dal tributi di cui alla lettera b), e delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera c), è calcolato in relazione alle aliquote standard di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera d).
4. La determinazione dell'ammontare delle competenze e delle relative risorse da trasferire si attua con le procedure di cui all'articolo 7 della presente legge.
5. Nell'esercizio della loro autonomia, le Regioni possono modificare le aliquote dei tributi e delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies loro attribuite e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento della competenza legislativa e delle funzioni amministrative.

Art. 11-octies
(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)
1. In attuazione dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione i decreti delegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni ente locale che il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 11-quinquies, comma 3, delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui all'articolo 11-sexies e, ove occorrano, delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 11-decies, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle assegnate alla rispettiva competenza amministrativa, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione.
2. Il livello del gettito definito a norma del comma 1 deve garantire ad ogni singolo ente locale il volume della spesa storica effettuata nelle materie attribuite alla rispettiva competenza amministrativa.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il gettito dei tributi di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2, con esclusione di quello derivante dai tributi di cui alla lettera b), e delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera c), è calcolato in relazione alle aliquote standard di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera d).
4. Con appositi decreti legislativi, nel quadro dei principi fondamentali di cui all'articolo 11-bis, è, altresì, definito il quadro di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi forniti dagli enti locali alla generalità dei cittadini tenendo conto dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e, ove esistano, dei provvedimenti e delle regole emanate dalle autorità indipendenti.
5. Gli enti locali determinano il regime di erogazione e di remunerazione delle prestazioni e dei servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.
6. Gli enti locali dispongono di autonomia nella determinazione delle aliquote dei tributi propri, entro i limiti di cui all'articolo 11-quinquies, e nella determinazione delle tariffe, nei limiti di cui al comma 2.
7. In relazione al trasferimento, con legge regionale, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, di competenze amministrative, eccedenti quelle in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il Consiglio regionale delle autonomie locali, dispone, nel rispetto dei tempi di cui ai provvedimenti in attuazione del precedente articolo 11-ter, comma 2, lettera h), il trasferimento a ciascun ente locale di quote di tributi erariali adeguate a far fronte alle spese derivanti dalle competenze assegnate.

Art. 11-nonies
(Esercizio dei poteri legislativi e regime finanziario)
1. L'avvio dell'esercizio dei poteri legislativi da parte delle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza esclusiva o concorrente, in relazione alle competenze amministrative non attribuite a norma dei successivi articoli 11-undecies e 11-duodecies, comporta:
a) la attribuzione di addizionali sui tributi erariali che andranno ad alimentare le entrate proprie delle Regioni;
b) la attribuzione di una compartecipazione regionale al gettito di tributi erariali;
c) l'attribuzione, ove occorra, di quote del fondo perequativo di cui al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
d) la cancellazione dal bilancio dello Stato delle autorizzazioni di spesa non ancora formalmente impegnate e la soppressione delle unità previsionali di base dedicate al finanziamento delle funzioni legislative e amministrative trasferite.

Art. 11-decies
(Fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione)
1. Con apposito decreto legislativo, sentita la Conferenza unificata, sono determinate l'entità e le modalità di attribuzione, in sede di prima applicazione, del fondo perequativo in attuazione del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.
2. Il fondo perequativo è costituito con una quota dei tributi erariali spettanti allo Stato ed è assegnato sulla base dei criteri di cui all'articolo 11-undecies.
3. Le Regioni che non partecipano alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, qualora al loro interno esistano territori con minore capacità fiscale, devono costituire, con propria risorsa, un fondo perequativo da ripartire con i criteri indicati dalla legge statale di attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per consentire agli enti locali di tali territori di far fronte alle competenze di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), nonché a quelle di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 11-undecies
(Quote regionali del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione)
1. La normativa per la determinazione delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione spettanti a ciascuna Regione al fine di garantire, le risorse necessarie per far fronte integralmente alle funzioni ad essa assegnate si attiene ai seguenti criteri:
a) la copertura integrale in tutte le Regioni degli oneri derivanti dai provvedimenti in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
b) la assegnazione della quota restante in modo da ridurre di una percentuale dell'80 per cento le differenze interregionali delle dotazioni dei servizi forniti ai cittadini;
c) la assegnazione di un'ulteriore quota idonea a ridurre il differenziale delle dotazioni di servizi fino a un massimo di un ulteriore 10 per cento in relazione allo sforzo fiscale di ciascuna Regione.
2. Per il computo della quota base del fondo perequativo spettante a ciascuna Regione, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale relativi al gettito teorico proveniente dall'aliquota standard dei singoli tributi, come definita a norma dell'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera d), al netto del gettito derivante dallo sforzo fiscale eccedente i valori standard nazionali e delle perdite di gettito conseguente a provvedimenti messi in atto da singole Regioni nell'esercizio dell'autonomia tributaria. Al fine di determinare l'assegnazione delle quote di fondo perequativo eccedenti la quota base, il decreto legislativo dovrà prevedere le modalità per valutare lo sforzo fiscale delle Regioni.
3. Al fine di garantire il rispetto della destinazione delle risorse in funzione del soddisfacimento dei diritti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, si applicano le procedure di cui all'articolo 120 della Costituzione.
4. In sede di prima applicazione, l'assegnazione della quota del fondo perequativo dovrà garantire a ciascuna Regione e a ciascun ente locale risorse pari alla spesa statale nelle funzioni trasferite effettuata nel rispettivo territorio, come rilevata in un periodo determinato a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 11-duodecies
(Rapporti finanziari tra Stato ed enti locali)
1. Fino al trasferimento delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato concorre al finanziamento delle attività di Province, Comuni e Città metropolitane attraverso la assegnazione di una compartecipazione a tributi erariali che è fissata, in sede di prima applicazione, in misura tale da garantire un gettito pari alla somma di tutti i trasferimenti a favore degli enti locali come risultano dal bilancio di previsione dello stato nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge. Il relativo ammontare affluisce direttamente agli enti locali sulla base dei valori accertati nella media dei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge. La legge finanziaria aggiorna l'entità del fondo da ripartire per gli anni successivi in relazione all'andamento del gettito dei tributi erariali di riferimento.

Art. 11-terdecies
(Fondo perequativo di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione)
1. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
2. Una quota non inferiore all'85 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata alle Regioni di cui all'obbiettivo 1 nonché alle regioni Abruzzo e Molise. Le relative risorse sono iscritte annualmente nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni. Gli stanziamenti definiti per gli esercizi successivi al primo non sono modificabili dalla legge finanziaria per gli esercizi successivi.

Art. 11-quaterdecies
(Partecipazione delle Regioni alle attività di accertamento)
1. Le Regioni partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 è soppresso l'articolo 10 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Art. 11-quinquiesdecies
(Norme transitorie)
1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione sono assegnate alle Regioni compartecipazioni e quote del fondo perequativo limitatamente alle competenze trasferite alla competenza amministrativa delle regioni. Le quote residue rispetto alle previsioni di cui all'articolo 11-quinquies sono assegnate direttamente agli enti locali in relazione alle competenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, alle Regioni ed agli enti locali è garantito un incremento delle entrate da compartecipazioni e addizionali, applicate all'aliquota normale, pari al tasso di inflazione programmato, salvo conguagli al tasso di inflazione reale a consuntivo. La differenza tra le entrate corrisposte e quella derivante dalle aliquote di compartecipazione e dalle addizionali assegnate a norma degli articoli da 11-quinquies a 11-duodecies confluisce in un fondo da ripartire tra gli enti locali in funzione di riequilibrio per l'esercizio delle funzioni attribuite in applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
3. All'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione la copertura degli oneri
a norma del comma precedente è realizzata mediante adeguamento delle aliquote di compartecipazione. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 119 della Costituzione la copertura è realizzata mediante intesa fra lo Stato e la Regione interessata, a norma dell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge n. 662 del 1996".

 

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