SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE BILANCIO (5ª)
MERCOLEDI' 14 MAGGIO 2003
310ª seduta
Presidenza del Presidente AZZOLLINI: Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia
i sottosegretari di Stato alla presidenza del consiglio Gagliardi e Ventucci,
per l'economia e le finanze Vegas, per l'interno D'Alì e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
SEDE CONSULTIVA
La seduta inizia alle ore 15,25.
(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non
ostativo, con osservazioni, sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore FERRARA riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo e
sui relativi emendamenti, segnalando, in relazione al nuovo articolo 2, introdotto
dall'altro ramo del Parlamento, che conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi inerenti alle funzioni fondamentali svolte dagli enti locali, che
occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dal comma 4, lettere i)
ed n), in relazione, rispettivamente, alla disciplina degli organi di governo delle
Città metropolitane e alla valorizzazione delle forme associative per la gestione dei
servizi di competenza statale affidati ai comuni. Il comma 5 del medesimo articolo 2
prevede, inoltre, che, ove i suddetti decreti legislativi attribuiscano funzioni
fondamentali ad enti diversi da quelli che le esercitano a legislazione vigente, siano
stabiliti con apposito disegno di legge collegato alla manovra finanziaria la decorrenza
della nuova attribuzione delle funzioni stesse nonché il consequenziale trasferimento di
beni e risorse. Al riguardo ritiene necessario verificare, ai fini della copertura degli
eventuali oneri derivanti dal trasferimento delle suddette funzioni, la correlazione fra i decreti legislativi che individuano le
funzioni ed i citati disegni di legge collegati. In proposito considera altresì opportuno
precisare se il rispetto dei vincoli derivanti dalle risorse disponibili costituisca uno
dei criteri per l'esercizio della delega. In merito al secondo periodo dello stesso comma,
che prevede che i suddetti disegni di legge collegati recepiscano gli accordi definiti in
sede di Conferenza unificata, fa poi presente l'opportunità di valutare se prevedere un
riferimento al limite delle risorse disponibili. Occorre infine valutare se il successivo
comma 7, che dispone che i provvedimenti collegati citati non comportino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sia compatibile con la necessità di recare misure di
copertura volte a far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla ridefinizione delle
funzioni fondamentali svolte dagli enti locali e dal recepimento dei relativi accordi in
sede di Conferenza unificata.
In relazione all'articolo 5, giudica necessario verificare la compatibilità della norma
che prevede tassativamente la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a
statuto speciale nelle delegazioni governative alle trattative comunitarie con la clausola
che dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito all'articolo 7 occorre valutare se la disposizione, di cui al comma 2, che
prevede che i disegni di legge per il trasferimento di beni e risorse correlati al
conferimento di funzioni amministrative a Regioni ed autonomie locali non devono recare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, non escluda la possibilità di adottare
le misure di copertura finanziaria che possano rendersi eventualmente necessarie nel
quadro del procedimento ivi delineato. Segnala, altresì, l'esigenza di valutare, in
relazione al comma 4, se la previsione di "identiche condizioni" per quanto
concerne i rilievi delle Commissioni parlamentari cui il Governo è obbligato a
conformarsi, non limiti l'effettiva capacità di verifica, da parte del Parlamento, della
copertura finanziaria dei decreti del Presidente del Consiglio volti a trasferire beni e
risorse a Regioni ed autonomie locali ai sensi del comma 3, nel presupposto che la
relazione tecnica ivi citata sia quella di cui all'articolo 11-ter della legge n.
468 del 1978. In ordine al comma 9, che prevede la possibilità di integrare le sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti con due componenti, segnala inoltre la
possibile incongruenza dell'apposizione della clausola che non derivino nuovi oneri per la
finanza pubblica con la previsione, nello stesso comma, che i relativi oneri siano posti a
carico delle Regioni interessate. Fa presente, infine, la necessità di valutare gli
effetti finanziari dell'articolo 10, comma 4.
In merito agli emendamenti, occorre, a suo giudizio, valutare gli eventuali effetti
finanziari derivanti dagli emendamenti 2.3 (che sostituisce l'articolo 2, concernente la
disciplina delle funzioni fondamentali delle autonomie locali, senza tuttavia prevedere le
disposizioni applicabili al trasferimento dei relativi beni e risorse né, come previsto
dal testo, una clausola di invarianza degli oneri per le funzioni trasferite) e 2.2 (che
reca disposizioni specifiche in materia di città metropolitane). Non ha osservazioni sui
restanti emendamenti.
Il sottosegretario VEGAS, rispondendo alle osservazioni formulate dal relatore, con
riferimento al comma 4 dell'articolo 7, fa notare come la vigilanza del Parlamento sui
futuri provvedimenti previsti dal disegno di legge di delega (decreti legislativi e
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) sia di per sé garantita dai vari
passaggi previsti dal provvedimento in esame per l'emanazione degli stessi decreti. In
relazione, invece, ai rilievi concernenti il pericolo di sforamento dei tetti di spesa
legati al trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale agli enti locali, sottolinea
che il nuovo testo del provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati, offre
maggiori garanzie di controllo sugli aspetti finanziari, attraverso i successivi passaggi
decisionali in esso previsti, e fa salva, in ogni caso, la possibilità di intervenire
anche in momenti successivi, per correggere eventuali eccedenze di oneri, con gli
strumenti previsti dalla legge n. 468 del 1978, come modificata, da ultimo, dal cosiddetto
"decreto taglia-spese", convertito dalla legge n. 246 del 2002.
Il senatore MORANDO sottolinea l'insufficienza delle risposte testé fornite dal Governo,
essenzialmente riferite alla possibilità di applicare il decreto taglia-spese, che non
entrano nel merito dei numerosi e complessi problemi sollevati dal provvedimento, ed
esprime, pertanto, l'esigenza di rinviarne l'esame, ove possibile, al fine di poter meglio
approfondire tali aspetti.
Il senatore CADDEO, nell'associarsi alla richiesta del senatore Morando per un eventuale
rinvio che consenta un esame più approfondito delle questioni poste dal relatore, giudica
in ogni caso non esauriente la risposta del Governo, considerando, in particolare, che il
disegno di legge in esame ridisegna la distribuzione delle competenze tra Stato ed enti
locali ed è, quindi, suscettibile di produrre importanti e duraturi effetti, la cui
portata andrebbe attentamente esaminata.
Con riferimento alle singole disposizioni, rileva, in primo luogo, una contraddizione
nella previsione dell'articolo 2, che affida, da un lato, la determinazione delle funzioni
da trasferire agli enti locali all'emanazione di uno o più decreti legislativi, e
dall'altro, la quantificazione e l'individuazione delle relative risorse finanziarie,
strumentali e di personale, a successivi disegni di legge collegati alla manovra
finanziaria. Rileva, poi, che la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 3, secondo
cui, nelle more dell'approvazione dei disegni di legge collegati, il Governo può avviare
il trasferimento delle risorse agli enti locali attraverso lo strumento dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, scavalca, di fatto, la competenza del Parlamento e
delle Commissioni bilancio, tenuto anche conto del fatto che, in base al successivo comma
4, il parere delle Commissioni è vincolante solo qualora sia reso in forma identica da
entrambi i rami del Parlamento. Contesta, pertanto, tale formulazione, ritenendola un
mezzo attraverso il quale il Governo cerca di aggirare surrettiziamente il parere negativo
già reso dalle Commissioni in prima lettura.
Evidenzia, poi, che la individuazione delle funzioni da trasferire agli enti locali
attraverso i decreti legislativi non tiene conto delle diverse condizioni di tali enti, il
che comporterà inevitabilmente inefficienze e quindi oneri a carico della finanza
pubblica, nonostante la relativa clausola di invarianza, sottolineando la contraddizione
che spesso si incontra nel testo tra l'apposizione della suddetta clausola e la previsione
delle modalità di copertura degli oneri. Ricorda che l'esperienza storica del
decentramento attuato nel nostro Paese, dagli anni '70 fino ai più recenti decreti
Bassanini, ha dimostrato che tale processo produce sempre maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Governo, tuttavia, non offre informazioni sulle reali dimensioni del processo
di trasferimento introdotto con il provvedimento in esame e, quindi, non pone la
Commissione in condizione di valutarne le conseguenze finanziarie. Ribadisce, pertanto, la
necessità che venga, in primo luogo, quantificato il volume di risorse che il Governo
intende trasferire agli enti locali, per poterne verificare la congruità ai fini della
copertura degli oneri inerenti alle funzioni decentrate. Richiama, poi, il problema della
diversa dimensione degli enti locali e dei differenti effetti che il trasferimento di
funzioni potrà produrre, citando i problemi già riscontrati, al riguardo, in sede di
esame del disegno di legge n. 1942 sui piccoli comuni, e fa presente la necessità di
rivedere i fondi perequativi comunali, sottolineando il rischio che una legiferazione
affrettata possa introdurre ulteriori discriminazioni tra i vari enti locali e le diversen
aree del Paese, alimentando così un pericoloso processo di dissoluzione. Infine, fa
rilevare il metodo confuso e contraddittorio seguito dal Governo, che ha presentato
contemporaneamente tre diversi provvedimenti in materia di decentramento e devoluzione: il
disegno di legge La Loggia, il disegno di legge di riforma del titolo V della Costituzione
ed il disegno di legge Bossi sulla devolution.
In relazione alla richiesta del senatore Morando, il presidente AZZOLLINI fa presente
l'esigenza di procedere sollecitamente all'esame del disegno di legge in titolo per
consentirne il prosieguo dell'iter in 1a Commissione, atteso che la sua
discussione è già calendarizzata in Assemblea.
Il senatore PIZZINATO si associa ai rilievi del senatore Caddeo, osservando, in merito
all'articolo 2, comma 4, lettere i) ed n), che i problemi segnalati dal
relatore potrebbero essere in buona parte risolti qualora la Commissione affari
costituzionali del Senato approvasse l'emendamento 2.2, da lui presentato unitamente al
senatore Del Pennino, che prevede di trasferire alle città metropolitane e alle
associazioni di comuni le funzioni e le correlative risorse attualmente affidate alle
province, in modo da evitare duplicazioni. Al riguardo, suggerisce l'opportunità di
inserire un richiamo in tal senso nel testo del provvedimento, al fine di superare i
problemi evidenziati.
Il senatore MORANDO, preso atto, con rammarico, del mancato accoglimento della sua
richiesta di rinvio dell'esame, intervenendo nel merito, richiama in particolare
l'articolo 2, comma 4, lettera i), che giudica palesemente scoperto dal punto di
vista finanziario, poiché l'istituzione di nuovi organi a carattere elettivo ivi prevista
comporta necessariamente degli oneri, per i quali non è indicata un'esplicita copertura,
posto che dal testo non è possibile desumere che tali oneri vengano effettivamente
coperti utilizzando le risorse attualmente assegnate alle province. Con riferimento alla
lettera n) dello stesso comma, ritiene invece accettabile tale disposizione, in
quanto esistono già nella legge finanziaria risorse a favore delle associazioni di comuni
che potrebbero essere utilizzate anche in tal sede. Rileva, quindi, la complessità del
meccanismo previsto dall'articolo 2 per il trasferimento delle funzioni agli enti locali
attraverso i decreti legislativi, la cui efficacia è, tuttavia, condizionata alla
successiva emanazione di disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, volti a
specificare le risorse da trasferire a ciascun ente locale. Considerando che i collegati,
come precisato dal comma 7, non possono recare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, ritiene assolutamente opportuno il rilievo del relatore circa la correlazione
temporale tra i decreti delegati e i disegni di legge collegati, che costituisce una forma
di garanzia per lo stesso Governo. Sottolinea la necessità di fissare in maniera
esplicita tale collegamento temporale, al fine di evitare, da un lato, che possano essere
attribuite agli enti locali funzioni eccessive rispetto alle risorse che dovessero poi
rendersi effettivamente disponibili, e, dall'altro, che vengano stanziate risorse
finanziarie senza poter valutare la loro congruità rispetto alle spese da coprire. Per
quanto concerne la previsione del comma 4 dell'articolo 7 di "identiche
condizioni" per i rilievi delle Commissioni parlamentari, cui il Governo è obbligato
a conformarsi nell'emanazione dei decreti legislativi, ritiene si tratti di una norma
assolutamente anomala e non riscontrabile in passato.
Il presidente AZZOLLINI, in merito ai rilievi del senatore Morando circa la previsione dei
pareri conformi di cui all'articolo 7, comma 4 del provvedimento in esame, precisa che
essi non si riferiscono ai decreti legislativi ma ai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, e che comunque esistono precedenti di pareri conformi resi dalle Commissioni
bilancio dei due rami del Parlamento in ordine a schemi di decreto. Rivolgendosi, quindi,
al Governo, auspica che dal disegno di legge delega in esame non derivino maggiori oneri a
carico della finanza pubblica in relazione al processo di decentramento ivi previsto, al
fine di non ripetere l'esperienza fortemente negativa dei decreti Bassanini, la cui
emanazione ha comportato un notevole aggravio di costi per lo Stato. Ribadisce, su tale
punto, la massima attenzione da parte della Commissione, che vigilerà per evitare il
riprodursi di tali rischi. Ritiene, quindi, che la Commissione possa formulare un parere
non ostativo, sia in quanto il nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati risolve
molti dei problemi precedentemente segnalati, eliminando il riferimento all'articolo 117
della Costituzione all'interno dell'articolo 7 e rafforzando le procedure di controllo del
Parlamento sugli aspetti finanziari, sia perché la complessiva riformulazione evita la
possibilità di spostare risorse finanziarie in violazione dell'articolo 81 della
Costituzione. Per quanto concerne l'eventuale adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, conferma la volontà della Commissione di vigilare affinché tali
provvedimenti non sostituiscano i necessari atti legislativi, tenuto anche conto del fatto
che, trattandosi di atti amministrativi, potrebbero essere oggetto di contenzioso in sede
giurisdizionale.
Preso atto delle osservazioni formulate nel dibattito, propone, infine, di conferire
mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di
propria competenza, considerata la necessità di garantire in generale la corrispondenza
temporale e quantitativa tra gli oneri recati dai provvedimenti di spesa e la copertura
finanziaria degli stessi, esprime parere di nulla osta sull'articolo 2 nel presupposto che
i decreti legislativi previsti dal comma 1, i provvedimenti collegati e gli accordi da
definire in sede di conferenza unificata, indicati nel comma 5, vengano adottati in una
cornice finanziaria unitaria volta a garantire il rispetto del suddetto principio. In
particolare, si rileva la necessità che il rispetto dei vincoli derivanti dalle risorse
disponibili costituisca uno dei criteri per l'esercizio della delega, ovvero che
l'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane venga
graduato in relazione al trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative preordinate alla copertura finanziaria degli oneri
effettivamente conseguenti all'adozione dei decreti legislativi.
Esprime, inoltre, parere di nulla osta sui restanti articoli, osservando che, in merito
all'articolo 7, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica non
escluda la possibilità di adottare le misure di copertura finanziaria che possano
rendersi necessarie nel quadro del procedimento ivi delineato e che la relazione tecnica
indicata nel comma 3 del medesimo articolo si intenda riferita a quella prevista
dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
Esaminati, infine, gli emendamenti trasmessi, esprime parere non ostativo, ad eccezione
della proposta 2.3, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.".
Il senatore CADDEO preannuncia il proprio voto favorevole sul parere proposto dal relatore
a condizione che venga esplicitato nel testo che le Commissioni bilancio dei due rami del
Parlamento, nel rendere il parere conforme sui decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 7, possano estendere il loro sindacato anche al rispetto
delle disposizioni della legge di contabilità, al fine di assoggettare anche questi
decreti al vincolo dell'articolo 81 della Costituzione. Qualora ciò non fosse possibile,
dichiara che esprimerà voto contrario.
Il senatore MORANDO si associa alle dichiarazioni di voto del senatore Caddeo, ribadendo
in particolare la sua contrarietà sulle previsioni dell'articolo 2, comma 4, lettera i),
posto che l'istituzione dei nuovi organi ivi previsti è necessariamente onerosa e
richiede adeguata copertura. Osserva, infine, che la necessità di una chiara correlazione
temporale tra i decreti legislativi che trasferiscono le funzioni e i collegati alla
finanziaria che stabiliscono le risorse, si lega strettamente all'esigenza della
"cornice finanziaria unitaria" richiamata nel parere proposto dal relatore.
Il presidente AZZOLLINI, pur convenendo con lo spirito delle osservazioni del senatore
Caddeo, fa presente, tuttavia, che non è possibile introdurre nel testo del provvedimento
in esame la previsione che il parere sui citati decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri possa essere formalmente riferito all'articolo 81 della Costituzione, in quanto
tale condizione concerne esclusivamente le leggi e gli atti aventi forza di legge.
Propone, quindi, di procedere alla votazione del parere proposto dal relatore.
La Commissione approva, quindi, a maggioranza, il parere proposto dal relatore.
( )
La seduta termina alle ore 16,15.