SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
MARTEDI' 13 MAGGIO 2003
27ª seduta
Presidenza del presidente Carlo VIZZINI
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Gagliardi.
SEDE CONSULTIVA
La seduta inizia alle l4,35.
(A.S. 1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).
(Parere alla 1a Commissione del Senato della Repubblica)
(Esame - Parere favorevole).
Riferisce alla Commissione il presidente VIZZINI, evidenziando come l'A.S. 1545-B,
tornato all'esame del Senato nel testo modificato dalla Camera dei deputati, presenti
numerose modifiche rispetto a quello sul quale la Commissione unanime ha espresso parere
favorevole nella seduta del 9 ottobre 2002, relatore il senatore Ponzo. Occorre inoltre
considerare che, dopo quella data, sono state apportate importanti modifiche anche dal
Senato della Repubblica, prima in Commissione e, quindi, in Assemblea.
Il testo all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali merita che si
riconfermi la valutazione ampiamente positiva già espressa, oltre all'auspicio di una
rapida approvazione.
Esso si presenta - prosegue il presidente - equilibrato, opportuno e urgente. Equilibrato
perché propone soluzioni attente e duttili a questioni nuove e complesse, ispirate ai
principi della cooperazione e della partecipazione; opportuno perché fornisce gli
strumenti istituzionali, le procedure e le sedi, che consentiranno di dare concreta
attuazione al novellato Titolo V; urgente perché ad oggi sono passati quasi venti mesi da
quando la riforma del Titolo V è entrata in vigore nell'ordinamento.
Alla Camera il disegno di legge è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza
e l'astensione della quasi totalità dell'opposizione. Tuttavia il dibattito ha
evidenziato - e ciò è stato anche chiaramente affermato in dichiarazione di voto, che
l'astensione sarebbe potuta divenire voto favorevole, se vi fosse stato un contesto
diverso. È emblematico il fatto che la parte finale del dibattito si sia per lo più
concentrata non sul disegno di legge in esame - sul quale la valutazione è ed è stata
largamente positiva - ma su qualcosa di diverso, ossia la nuova riforma costituzionale del
Titolo V.
Questo argomento - che non ha ancora la forma di un disegno di legge presentato in
Parlamento, ma di un atto interno al Governo attualmente posto al confronto con gli
esecutivi regionali - non deve essere d'ostacolo alla definizione del disegno ordinario di
attuazione che conserva comunque la sua validità, per almeno due importanti ragioni:
mettere in cammino la riforma costituzionale vigente ed orientare quelle che si potrebbero
attuare in futuro.
L'importanza di questo disegno di legge - prosegue il relatore, presidente Vizzini - non
viene infatti toccata dai temi oggetto della nuova riforma costituzionale, in quanto molte
sue disposizioni rimarrebbero valide anche in diverso contesto costituzionale, come
l'attribuzione di funzioni amministrative, i ricorsi, il potere sostitutivo; altresì
svolge in gran parte una funzione di indirizzo, perché capace di precostituire soluzioni
atte ad influenzare positivamente un futuro processo, come nel caso del potere estero
delle Regioni, nonché delle questioni di intreccio delle competenze, su cui svolge un
ruolo essenziale la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Minimo comune denominatore del disegno di legge di attuazione - evidenzia il relatore - è
un metodo di cooperazione e partecipazione, che si sostanzia nella considerazione di tutte
le nuove componenti della Repubblica, secondo l'innovativa formula dell'articolo 114 della
Costituzione, ossia Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Molte delle soluzioni proposte sono infatti soluzioni di tipo procedurale, che prevedono
la consultazione degli organismi rappresentativi degli enti coinvolti, il confronto
trasparente delle posizioni ed infine una decisione responsabile. Questo - in particolare
- è lo schema dell'articolo 1 che determina, sulla base di questi principi, un complesso
procedimento di delega.
Nel disegno di legge all'esame - sottolinea il relatore - sono disciplinati sia il caso
del dissenso - i ricorsi sono trattati nell'articolo 9 - sia il caso di inerzia - essendo
il potere sostitutivo trattato nell'articolo 8.
Anche gli articoli 5 e 6 sono un chiaro esempio di come il disegno di legge sia ispirato
ai principi della leale collaborazione e della cooperazione. In una materia delicata e
complessa, con prospettive allo stato non prevedibili, come l'attività internazionale e
comunitaria delle Regioni, il testo all'esame di questa Commissione prevede un
apprezzabile ed equilibrato quadro di informazione reciproca, di sinergia, di
compartecipazione.
Soluzioni procedurali attente e ponderate sono anche previste dall'articolo 7 sul
conferimento delle funzioni amministrative (questa parte è immutata rispetto al testo
approvato dal Senato) e sul conseguente trasferimento di risorse. Anche in questo caso si
delinea un articolato procedimento di consultazioni posto al centro di un quadro di
compatibilità, con una soluzione equilibrata tra le due ipotesi che si erano fronteggiate
(la via dei disegni di legge e quella dei decreti amministrativi), rese coerenti con le
avviate iniziative in tema di attuazione del federalismo fiscale.
L'esame a ritroso dagli ultimi articoli, consente - prosegue il presidente Vizzini - di
dedicare attenzione particolare agli articoli da 1 a 4, che assumono un rilievo
particolare, anche per il ruolo e le funzioni della Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Gli articoli contengono infatti alcune deleghe che ben possono dirsi
fondamentali,non solo per la circostanza nominalistica in virtù della quale esse sono
dedicate alla individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali ed alla
ricognizione dei principi fondamentali per le leggi regionali.
La prima delega riguarda gli enti locali ed è contenuta nell'articolo 2, interamente
inserito durante l'esame alla Camera dei deputati, al quale è ricollegabile l'articolo 4
che - pur senza contenere deleghe - disciplina una materia certamente connessa al tema,
come quella del potere normativo e statutario di essi. Comuni, Province e Città
metropolitane sono l'oggetto della delega conferita al Governo in riferimento alle
questione cruciale dell'identificazione delle "funzioni fondamentali"
appartenenti, com'è noto, alla competenza esclusiva dello Stato.
Va osservato, a questo proposito, che in questa disciplina non si prevede, sugli schemi
dei decreti legislativi delegati, uno specifico parere della Commissione parlamentare per
le questioni regionali, anche se esso potrebbe essere considerato incluso dalla formula
tipica delle "competenti Commissioni parlamentari".
La seconda delega di rilievo è quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge,
insieme al quale può essere richiamato l'articolo 3 che ne contiene un'altra in qualche
modo complementare. Si tratta infatti, nel primo caso, della delega per la ricognizione
dei principi fondamentali e, nel secondo caso, della delega sulle eventuali norme di
dettaglio.
Sia nell'ipotesi prevista dall'articolo 1 sia nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, si
prevede un parere di questa Commissione. Nel primo caso, il parere è di particolare
rilievo, non solo perché si tratta di parere definitivo, espresso dopo un'articolata
procedura, ma perché esso ha delle conseguenze di particolare rilievo giuridico sul testo
che poi il Governo dovrà definitivamente approvare.
Il coinvolgimento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, introdotto
durante l'esame dell'Assemblea del Senato, non solo è stato confermato, ma è stato
ulteriormente rafforzato dalla Camera dei deputati, dove si è resa la Commissione (per
essa, il Presidente) destinataria delle comunicazioni del Governo in dissenso e si è
previsto un sia pur diverso parere anche per la delega di cui all'articolo 3.
Tra l'altro, con l'inserimento del comma 5 dell'articolo 1, già approvato in identico
testo, la Commissione parlamentare per le questioni regionali acquista un ruolo incisivo
anche in materia di competenze esclusive statali, per la parte che inevitabilmente incide
anche su quelle regionali.
Si tratta - rileva il presidente Vizzini - di interventi normativi di grande rilievo cui
questa Commissione dovrà contribuire con tutta l'attenzione e la ponderazione dovute al
caso, essendo gli emanandi decreti delegati destinati a costituire vincolo all'esercizio
della potestà legislativa regionale nelle materie concorrenti, ma anche orientamento
all'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni, come prevede il comma 4
dell'articolo 1.
Non si può non esprimere l'auspicio che questo delicato ed importante lavoro possa essere
compiuto nella composizione integrata della Commissione parlamentare per le questioni
regionali prevista dall'articolo 11 della stessa legge costituzionale che con questo testo
si intende attuare, senza che ciò ovviamente importi le conseguenze procedurali ivi
previste per altre fattispecie.
Oltre all'iniziativa di riforma del Titolo V - prosegue il relatore - anche alcune
disposizioni di questo stesso disegno di legge, hanno acceso il dibattito alla Camera.
Così è stato per l'articolo 10, che introduce la funzione di rappresentante dello Stato
per i rapporti con le Autonomie territoriali, in particolare per quanto riguarda il comma
6, che disciplina le analoghe funzioni in riferimento alle Province autonome, e il comma 5
riferito invece alle Regioni a statuto speciale.
La soluzione infine adottata ha convinto molti, ma non tutti. Al riguardo, va
ricordata la garanzia della doppia clausola di salvaguardia, quella specifica, contenuta
nello stesso comma 6 dell'articolo 10, e quella generale contenuta nell'articolo 11: anche
in questo caso l'articolato permetterà che possa prevalere un metodo, come più volte
detto, collaborativo e di partecipazione che è indicato, in questo particolare caso,
nelle norme di attuazione rimesse alle Commissioni paritetiche previste dagli statuti
speciali.
La pur veloce analisi condotta testimonia ampiamente la validità dell'approccio normativo
- intessuto dell'esigenza della partecipazione e del metodo collaborativo - di questo
disegno di legge che non solo riveste piena validità, ma la conserverà anche in
eventuali futuri scenari istituzionali.
Avviandosi alla conclusione, il presidente Vizzini sottolinea come, dal federalismo del
Canada a quello dei paesi d'Europa, tutta l'esperienza comparatistica e la nostra prima
giurisprudenza costituzionale sulle stesse competenze esclusive - ma forse, ancora di
più, il buon senso - confermano che non è semplicemente possibile eliminare le aree di
contatto e quindi di inevitabile sovrapposizione fra competenze statali e competenze
regionali, rendendosi quindi necessario predisporre sedi e procedure di confronto e
discussione tra le dimensioni territoriali coinvolte. In futuro il Parlamento,
autoriformandosi, potrà individuare le soluzioni più consone alle caratteristiche del
Paese. La Commissione parlamentare per le questioni regionali è, oggi, la sede prevista
dalla legge costituzionale in vigore e il disegno di legge che ne dà attuazione ne
conferma il ruolo, con lungimiranza istituzionale.
Ciò premesso, il relatore propone di esprimere un parere favorevolesul disegno di legge
in titolo.
Il senatore VITALI preannuncia il voto favorevole del gruppo parlamentare Democratici di Sinistra - l'Ulivo sul disegno di legge che rappresenta un significativo passo avanti in direzione della realizzazione della riforma federalista di cui il Paese ha urgente bisogno. Stigmatizza, nel contempo, le scelte del Governo che, non soltanto rende con ritardo possibile l'attuazione della riforma costituzionale del 2001, ma, in modo anomalo, procede sostenendo disegni di legge costituzionali di nuova riforma del titolo V, prima ancora che sia conclusa la fase attuativa della riforma precedente.
L'onorevole ZELLER preannuncia la propria astensione sullo schema di parere in esame
rilevando come - secondo quanto emerso, in particolare, nel dibattito in seconda lettura
alla Camera - la maggioranza sostiene scelte politiche riduttive in ordine a più punti
qualificanti del ruolo delle sedi istituzionali decentrate come, ad esempio, in materia di
attività internazionale delle Regioni e di esercizio del potere sostitutivo volte a
limitare il ruolo politico e decisionale delle stesse.
Ritiene che, pur in presenza di soluzioni che giudica assai criticamente, non sia
possibile andare oltre l'astensione, anche tenendo conto dello sforzo volto ad estendere
l'ambito delle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed a
valorizzarne la funzione.
Il senatore ZORZOLI condivide la relazione svolta dal presidente Vizzini e preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere proposto.
L'onorevole NUVOLI, a nome del gruppo parlamentare Forza Italia, esprime apprezzamento per le argomentazioni contenute nella relazione del presidente Vizzini e preannuncia un voto favorevole.
L'onorevole FISTAROL, a nome del gruppo parlamentare Margherita, DL-L'Ulivo,
preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere proposto dal presidente Vizzini. A
quasi due anni dall'approvazione della legge 18 ottobre 2001, n. 3, va apprezzato lo
sforzo di rendere possibile l'attuazione delle norme costituzionali menzionate.
Rileva tuttavia con preoccupazione il quadro di generale incertezza e confusione che
connota l'esercizio dei poteri istituzionali nell'attuale fase e rileva, nel contempo,
alcune perplessità in ordine al merito delle soluzioni attuative proposte nel testo del
disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati.
L'iniziativa rappresenta tuttavia un passo avanti verso l'attuazione della riforma federalista e deve essere sollecitamente approvata.
Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, riassunti i termini del dibattito,
sottolinea l'importanza - al di là delle nuove riforme del titolo V della Costituzione,
alcune delle quali non hanno a tutt'oggi iniziato l'iter parlamentare previsto - di
accelerare e concludere la fase dell'adeguamento, sul piano ordinamentale, alla legge
costituzionale del 2001.
In vista delle prossime scadenze e della legge finanziaria 2004, sottolinea l'importanza
che il Governo proponga una normativa concernente la gestione delle risorse dello Stato e
delle sedi istituzionali decentrate, secondo i principi stabiliti dall'articolo 119 della
Costituzione.
Posto ai voti, il parere illustrato dal relatore risulta approvato con l'astensione dell'onorevole ZELLER.
( )
La seduta termina alle 15.05.