SENATO DELLA REPUBBLICA

396a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 15 MAGGIO 2003

Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente CALDEROLI

 

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

(…..)

Discussione del disegno di legge:

(1545-B) Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1545-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Pastore e Magnalbò, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pastore.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, si tratta di un importante provvedimento per l’attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, che testimonia l’attenzione dell’intero Parlamento, essendo stato portato avanti ed approvato anche con il contributo dell’opposizione, oltre che su iniziativa determinante della maggioranza.

Il Senato ha licenziato questo testo dopo un’attenta riflessione e la Camera ha sostanzialmente confermato le scelte di quest’Aula con alcune modifiche ed integrazioni che mi permetto di segnalare per la parte di mia competenza.

Per quanto concerne l’articolo 1, che prevede le norme generali sulle attuazioni della potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, nella sostanza è stato approvato in un testo quasi invariato, con una sola modifica significativa. Al primo comma, laddove si cercava con una norma di legge ordinaria di interpretare il comma 1 dell’articolo 117 della Costituzione, cioè quello relativo ai limiti costituzionali alla legislazione sia statale che regionale, e nel quale si individuano tra tali limiti i vincoli derivanti dai trattati internazionali, il Senato aveva inserito una specificazione che perché questi trattati potessero impegnare il legislatore interno dovevano essere ratificati a seguito di legge di autorizzazione.

Questo inciso è stato espunto dalla Camera. Tuttavia, credo che, nella sostanza, il principio rimanga, perché sarebbe veramente un caso straordinario - nel senso etimologico del termine - che un trattato internazionale non soggetto a ratifica, e quindi non sottoposto a un intervento parlamentare potesse, per ciò solo, essere vincolo alla legislazione interna dello Stato e delle Regioni.

Per quanto riguarda altre modifiche apportate all’articolo 1, che - ripeto - è un articolo chiave e che è stato frutto di una elaborazione piuttosto sofferta tra maggioranza e opposizione - ricordo che contiene le cosiddette deleghe ricognitive dei princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico statale - si osserva soltanto un’integrazione alla lettera d), comma 6, con un rinvio anche all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, che nel momento in cui il Senato aveva approvato questo provvedimento era in un testo diverso.

Per quanto riguarda l’articolo 2, è stato inserito dalla Camera; esso prevede una delega di riordino in materia di enti locali estremamente significativa e puntuale. Rammento solo, per ricordare i lavori su questo punto, che in Commissione e in Aula erano stati presentati munerosi emendamenti di varie parti politiche per un provvedimento del genere, che pure definirei di attuazione o di adeguamento della normativa al nuovo Titolo V, ma si era ritenuto di svolgere una riflessione sul tema in sede di esame alla Camera dei deputati per poi recuperarla al Senato. Infatti, il tema era molto delicato e complesso e si è ritenuto che fosse meritevole di un approfondimento maggiore che è stato effettuato sia in Commissione che in Aula alla Camera e, adesso, in Commissione e nell’Aula del Senato.

Vi è poi l’articolo 3 - articolo 2 del testo del Senato - che prevede i Testi unici ed è sostanzialmente rimasto invariato nel contenuto anche se si nota una diversità di impostazione, ormai direi quasi tradizionale, tra Camera e Senato. Infatti, mentre il Senato ritiene che il Testo unico compilativo non richieda i requisiti né l’autorizzazione analoghi a quelli delle deleghe legislative, la Camera - e non è la prima volta - ha ritenuto di far rientrare questo tipo di attività normativa nella delegazione legislativa.

L’altro ramo del Parlamento ha quindi modificato i termini normativi per sottolineare questo strumento legislativo, individuando un termine di esercizio della delega, pur confermando che deve trattarsi di testi unici meramente compilativi, quindi non innovativi della normativa già in essere. Oltre questo profilo formale per il resto, nella sostanza, non cambia nulla.

L'articolo 4 (corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato) prevede una piccola modifica formale al comma 5 e quindi non è oggetto di particolare attenzione, come pure l'articolo 5 (già articolo 4, che sarebbe di competenza del collega Magnalbò, ma che mi permetto di trattare io) concernente la composizione delle delegazioni unitarie Stato-Regioni che partecipano alle attività comunitarie. Si precisa in questo articolo che il Capo delegazione può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma. Altre modifiche di carattere sostanziale non ve ne sono.

Lo stesso vale per l'articolo 6, che conferma il testo dell'articolo 5 approvato dal Senato.

L'articolo 7 (articolo 6 del testo Senato) riguarda invece l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e contiene una significativa modifica, credo in piena linea con gli orientamenti della Commissione bilancio, sul trasferimento delle risorse alle autonomie locali.

Il testo approvato dal Senato prevedeva un meccanismo studiato con il ricorso ai provvedimenti collegati previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978 n. 468, invece il testo Camera mantiene come norma a regime questo meccanismo, ma prevede una norma transitoria con il ricorso ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per una prima attuazione, decreti che devono rispondere ad esigenze espressamente indicate e vincolate a paletti molto rigidi, che impediscono di travalicare il limiti delle risorse effettivamente esistenti nel bilancio dello Stato, anche in relazione all'esercizio finanziario futuro.

Nell'adozione dei decreti in oggetto si deve tenere conto infatti delle indicazioni contenute nel DPEF, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Si può quindi operare da subito, ma con un occhio sia alla legislazione vigente sia al futuro, secondo quanto previsto dal DPEF; questo consente di essere assolutamente rasserenati sulla conservazione degli equilibri di bilancio.

L'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, prevede invece l'attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, una norma estremamente significativa sul potere sostitutivo. Anche in questo caso la norma è rimasta sostanzialmente identica e lo stesso si può dire per quanto riguarda l'articolo 9 (articolo 8 del testo Senato) sull'attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale. La Camera ha condiviso l'impostazione del Senato, ha semplicemente previsto in capo al comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 87 del 1953 che resta ferma la particolare forma di controllo prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana.

Il testo dell'articolo 10 resta sostanzialmente invariato con un inserimento piuttosto corposo che tuttavia non snatura o contraddice le scelte di questa Camera.

Gli articoli 11 e 12 sono identici ai corrispondenti articoli 10 e 11 del testo approvato dal Senato. La Camera ha sostanzialmente condiviso le linee fondamentali e gli orientamenti specifici del Senato e, considerata la necessità di iniziare ad attuare la riforma del Titolo V della Costituzione, il provvedimento deve essere approvato in tempi brevissimi, senza ulteriori modifiche che non appaiono necessarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Magnalbò.

 

MAGNALBO', relatore. Signor Presidente, ritenendo che il presidente Pastore abbia relazionato in modo completo ed esauriente, un'ulteriore integrazione orale sarebbe pleonastica.

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella giornata di martedì.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta

(…)

PRESIDENTE. La seduta è tolta (ore 11,29).

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