SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDI' 7 NOVEMBRE 2002Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 5 novembre.
Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il senatore PETRINI dà per illustrati gli emendamenti presentati a sua firma.
Il senatore EUFEMI, illustrando gli emendamenti 5.4, 5.7, 5.5 e 5.6, richiama l'attenzione
del relatore e del Governo sulla necessità di precisare che la riallocazione delle
funzioni riguarda solo quelle dello Stato e delle Regioni, non quelle delle autonomie
funzionali alle quali, anzi, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, possono essere attribuite ulteriori funzioni. In particolare l'emendamento
5.6 è volto a far rientrare le Camere di commercio nell'orbita di protezione della
sussidiarietà orizzontale, al pari delle università e delle autonomie scolastiche.
Ricorda, in proposito, che la Corte Costituzionale ha definito le Camere di commercio come
enti che si collocano in una posizione intermedia fra lo Stato e gli enti territoriali,
assolvendo la loro attività secondo modalità che si situano tra le regole pubbliche e
quelle dell'autonomia privata. Trattandosi di enti autonomi di diritto pubblico, potrebbe
sostenersi, a suo avviso, che l'ordinamento delle Camere di commercio rientra nella sfera
di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera g), il che consente di evitare una disciplina diversificata a seconda delle
Regioni. Infine, la natura di enti che riflettono l'autonomia dei privati permetterebbe di
riconoscere alle Camere di commercio il particolare favore previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione.
Il presidente PASTORE, relatore, convenendo con la proposta illustrata dal senatore
Eufemi, osserva che una formulazione più ampia sull'autonomia funzionale consentirebbe di
comprendere altri soggetti, oltre alle Camere di commercio.
Il ministro LA LOGGIA si esprime favorevolmente sull'emendamento 5.6 e invita il
presentatore a riformularlo nel senso ora indicato dal relatore, presidente Pastore, in
modo da comprendere anche altri soggetti titolari di autonomia funzionale.
Il relatore MAGNALBO' illustra l'emendamento 5.31.
Il senatore BASSANINI dà conto degli emendamenti presentati dalla sua parte politica. Un
primo gruppo di proposte evidenzia l'opportunità di richiamare il principio della
"autonoma iniziativa" citato nell'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione, con un più generale riferimento allo svolgimento di attività di interesse
generale, essendo impropria, a suo avviso, l'attuale formulazione "attività
amministrative".
Un secondo gruppo di emendamenti propone di stralciare le disposizioni di cui ai commi 4,
5 e 6 e di rinviare la questione dei controlli sull'attività degli enti territoriali
all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In subordine, altre proposte sono
volte, da un lato, a riconoscere il controllo della Corte dei conti sugli equilibri di
bilancio degli enti territoriali al fine di garantire la compatibilità con i vincoli
nazionali e comunitari e, dall'altro, a far salve ulteriori forme di controllo dal parte
della Corte dei conti su richiesta degli stessi enti territoriali senza tuttavia sancirne
il carattere obbligatorio.
Il presidente PASTORE, pur condividendo la necessità di collegare il sistema dei
controlli alle disposizioni attuative dell'articolo 119 della Costituzione, ritiene che
sia comunque necessario prevedere il controllo della Corte dei conti ai fini del rispetto
del patto di stabilità in attesa che si definiscano le condizioni del federalismo
fiscale.
Il ministro LA LOGGIA si esprime favorevolmente sulla proposta di richiamare nel testo il
concetto dell'autonoma iniziativa e di riferirsi ad attività di interesse generale. Sul
secondo gruppo di emendamenti presentati dal senatore Bassanini, pur condividendo la
scelta di sopprimere il sistema dei controlli precedentemente previsto dalla Carta
costituzionale, ritiene indispensabile individuare strumenti di verifica del rispetto
degli equilibri di bilancio anche in relazione al Patto di stabilità e ai vincoli
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Il senatore VILLONE ritiene improprio assimilare il regime degli enti locali a quello
delle regioni, come si fa nella prima parte del comma 4. Ricorda, inoltre, che il sistema
delle autonomie già provvede internamente al controllo della propria attività, per cui
l'introduzione di un sindacato da parte della Corte dei conti comporterebbe il rischio di
esiti differenti, che recherebbero incertezza per gli amministratori.
Osserva altresì che la funzione del controllo di gestione della Corte dei conti non è
chiaramente definita, come è stato riconosciuto da più parti, ed è tradizionalmente
oggetto di controversie.
Laddove esistessero esigenze specifiche di verifica connesse al rispetto dei vincoli
nazionali e comunitari, si dovrebbero definire con la massima precisione l'ambito e la
portata dell'attività di controllo della Corte dei conti.
Il presidente PASTORE, relatore, ritiene che le obiezioni ora svolte potrebbero superarsi
attraverso una riformulazione del secondo periodo del comma 4, che chiarisca che
l'attività di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è
funzionale agli obiettivi indicati nel primo periodo, cioè il rispetto degli equilibri di
bilancio anche in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli comunitari.
Il senatore BASSANINI osserva che le attività della Corte dei conti cui si riferiscono le
due parti del comma 4 hanno natura affatto diversa. In particolare, il controllo
successivo sulla gestione ha natura tecnica e può riguardare anche aspetti non
strettamente contabili. Pertanto, appare più opportuno, a suo avviso, demandare tale
attività all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni.
Il ministro LA LOGGIA propone di riprendere l'esame degli emendamenti che riguardano la
questione dei controlli da parte della Corte dei conti in una prossima seduta,
riservandosi di valutare ulteriormente le proposte di modifica avanzate.
Il presidente PASTORE, relatore, dà per illustrati i suoi emendamenti all'articolo 5.
Il senatore EUFEMI osserva che la soppressione di tutte le forme di controllo non
costituisce un fattore di migliore funzionamento degli enti locali, alcuni dei quali, tra
l'altro, non sono in grado di organizzarsi autonomamente per lo svolgimento di controlli
di gestione.
Il senatore VILLONE, intervenendo sul tema della sussidiarietà orizzontale, sottolinea
l'esigenza di garantire la trasparenza degli interventi volti ad incentivare lo
svolgimento di attività di interesse generale da parte di associazioni o singoli
cittadini.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545
Art. 5
5.28
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 1, dopo le parole: "secondo le rispettive competenze", inserire
la seguente: "legislative".
__________________________
5.4
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "provvedono a conferire le funzioni
amministrative", inserire le seguenti: "da loro".
__________________________
5.27
TURRONI
Al comma 1, sostituire le parole da: "attribuendo" fino a:
"l'unitarietà di esercizio" con le seguenti: "attribuendole a
comuni, province e città metropolitane ad esclusione di quelle che per ragioni naturali,
fisiche e ambientali di ecosistema debbono essere riservata allo Stato o alle regioni
medesime".
Conseguentemente all'ultimo periodo sostituire le parole: "ai comuni" con
le seguenti: "alle Regioni".
__________________________
5.26
TURRONI
Al comma 1, sostituire le parole: "di cui occorra assicurare l'unitarietà di
esercizio" con le seguenti: "che per ragioni naturali, fisiche e
ambientali di ecosistema, debbono essere affrontate e gestite unitariamente".
__________________________
5.29
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 1, sopprimere le parole: "per motivi di buon andamento, efficienza o
efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per
esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale".
__________________________
5.31
MAGNALBO'
Al comma 1, sostituire le parole: "tenendo conto delle" con le
seguenti: "salvaguardando le".
__________________________
5.7
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "tenendo conto", inserire
le seguenti: "anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni".
__________________________
5.5
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "enti di autonomia
funzionale", inserire le seguenti: "cui sono assegnate ulteriori funzioni
secondo gli stessi criteri".
__________________________
5.18
BASSANINI, VITALI
Al comma 1, sostituire le parole da: "e favorendo", fino alle
parole: "principio di sussidiarietà", con le seguenti: ".
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.".
__________________________
5.25
TURRONI
Al comma 1, sopprimere le parole da: "e favorendo," fino a:
"o singoli cittadini".
__________________________
5.24
TURRONI
Al comma 1, sostituire le parole da: "altresì," fino a:
"associazioni o singoli" con le seguenti: "la partecipazione
dei".
__________________________
5.11
BASSANINI, VITALI
Al comma 1, sostituire le parole "lo svolgimento di attività
amministrative" con le seguenti: "lo svolgimento di attività".
__________________________
5.13
BASSANINI
Al comma 1, sostituire le parole: "lo svolgimento di attività
amministrative" con le seguenti "l'autonoma iniziativa per lo svolgimento
di attività".
__________________________
5.6
EUFEMI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività amministrative di
interesse generale da parte di", inserire le seguenti: "Camere di
commercio".
__________________________
5.12
BASSANINI, VITALI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Tutte le altre funzioni" aggiungere
le parole "amministrative".
__________________________
5.30
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo
Stato procede progressivamente, e comunque entro il termine massimo di un anno, al
conferimento delle funzioni amministrative a regioni, province autonome ed enti locali a
mezzo di decreti deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati nella forma del decreto
del Presidente della Repubblica. Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza
unificata Stato-Regioni Città Autonomie e successivamente alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali, per il parere da rendersi entro sessanta giorni
dall'assegnazione. Decorso tale termine, il Governo può emanare i decreti anche in
assenza del parere.".
__________________________
5.8
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 2, dopo le parole: "Consiglio dei ministri", inserire le
seguenti: "da emanarsi entro un anno".
__________________________
5.23
TURRONI
Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "sono trasmessi"
aggiungere le seguenti "alle Commissioni affari costituzionali e".
__________________________
5.19
GRILLOTTI
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
__________________________
5.14
BASSANINI, VITALI
Sopprimere il comma 4.
__________________________
5.17
BASSANINI, VITALI
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: "anche".
__________________________
5.10
BASSANINI, VITALI
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
__________________________
5.9
BASSANINI
Al comma 4, secondo periodo, prima della parola: "verificano" inserire
le seguenti: ", ove lo richiedano gli enti interessati,".
__________________________
5.15
BASSANINI, VITALI
Sopprimere il comma 5.
__________________________
5.16
BASSANINI, VITALI
5.22
TURRONI
Sopprimere il comma 6.
__________________________
5.21
TURRONI
Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola "aziendalistiche".
__________________________
5.2
PASTORE, relatore
Al comma 6, dopo la parola: "contabili", inserire le seguenti: "e
che non versino in situazioni di incompatibilità quali definite dallo statuto o da legge
regionale".
__________________________
5.3
PASTORE, relatore
Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Lo statuto o la
legge regionale individua, fissandone un termine, i casi di incapacità dei medesimi ad
assumere o comunque svolgere determinate attività pubbliche e private, anche di
rappresentanza politica, dopo la cessazione del mandato.".
__________________________
5.20
PASTORE, relatore
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nella prima
applicazione delle presenti disposizioni, ciascuna sezione regionale di controllo, previe
intese con la regione, può avvalersi di personale della regione sino ad un massimo di
dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di
appartenenza.".
__________________________
5.0.1
GRILLOTTI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Prima attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)
1. In attesa dell'approvazione della legge dello Stato contenente i princìpi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117,
comma 3, della Costituzione, le regioni devono rispettare nell'interesse della finanza
pubblica, oltre ai princìpi desumibili dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario,
la razionalità, la coerenza e l'omogeneità del sistema tributario nel suo complesso, la
semplificazione del sistema stesso e degli adempimenti dei contribuenti, la limitazione di
quelle agevolazioni relative ai tributi propri che risultino gravemente lesive della
concorrenza, nonché l'autonomia finanziaria degli enti locali.
2. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni esercitano l'autonomia
finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il
rispetto degli equilibri di bilancio dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e della regione, in relazione al rispetto del patto di stabilità interno e
ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti verificano il perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione
finanziaria degli enti locali.
4. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono richiedere
ulteriori forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo ai fini della
regolare gestione finanziaria, del funzionamento dei controlli interni e dell'efficienza e
dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri nelle materie di cui
all'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono integrate da un componente
designato dal Consiglio regionale e da due componenti designati dal Consiglio delle
autonomie locali; ove il Consiglio delle autonomie locali non sia stato ancora istituito
tale componente è designata dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle
Associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. Tali
componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze
professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle norme aziendalistiche,
economiche, finanziarie e contabili. Durano in carica cinque anni e non sono
riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata
dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti. La nomina è effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dal secondo comma
dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8/7/1977, n. 385.
6. E' soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni,
delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il controllo
finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti.
7. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa
all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina dei controlli
interni e degli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il
potere del Governo previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
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