SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDI' 5 NOVEMBRE 2002
La seduta inizia alle ore 14,30.
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IN SEDE REFERENTE
(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.
Il senatore BASSANINI illustra l'emendamento 6.4 che, in luogo del testo proposto dal
Governo, suggerisce il richiamo esplicito della formulazione di cui all'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione.
Dà conto, inoltre, dell'emendamento 6.5, che esclude la possibilità per il Governo di
adottare provvedimenti anche normativi nell'esercizio del potere sostitutivo, che
violerebbe, a suo avviso, il dettato costituzionale.
La senatrice THALER AUSSERHOFER dà per illustrati gli emendamenti 6.1 e 6.3, mentre
sull'emendamento 6.2 ribadisce le considerazioni svolte dal senatore Bassanini a proposito
dell'emendamento 6.5, di contenuto identico.
Il senatore BATTISTI dà per illustrato l'emendamento 6.8.
Il presidente PASTORE, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, osservando
che lo stato di necessità è un presupposto tipico dell'intervento sostitutivo. Si
pronuncia in senso contrario anche sugli emendamenti identici 6.2 e 6.5, ritenendo che in
caso di emergenza non possa escludersi l'adozione di provvedimenti anche normativi da
parte del Governo, come, ad esempio, nel caso delle calamità naturali che hanno colpito
alcune parti del Paese in questi giorni.
Esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6, ad eccezione del 6.4,
sul quale si pronuncia favorevolmente.
Il ministro LA LOGGIA invita il proponente a riformulare l'emendamento 6.4, prevedendo
anche l'ipotesi di atti positivi in violazione di norme.
Per quanto riguarda gli emendamenti 6.2 e 6.5, ricorda che la possibilità di adottare
provvedimenti anche normativi nell'esercizio del potere sostitutivo è stata attentamente
valutata: il Governo ritiene di dover insistere sull'attuale formulazione, non potendo
escludere l'adozione, ad esempio, di un decreto-legge in casi di emergenza. Esprime parere
contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6.
Il presidente PASTORE, relatore, illustra gli emendamenti 7.3, 7.1 e 7.2. Il 7.1, in
particolare, prevede la possibilità, da valutare con attenzione, di una sospensione degli
atti impugnati, anche di natura legislativa.
Il senatore BATTISTI dà conto dell'emendamento 7.7.
Il ministro LA LOGGIA ricorda la rilevante mole di ricorsi sottoposti al giudizio della
Corte costituzionale. In tale situazione ha fondamento la proposta di prevedere la
facoltà della Corte di sospendere l'atto impugnato, già prevista dalla legge n. 87 del
1953 nel giudizio sui conflitti di attribuzione e da alcuni ritenuta implicita anche in
sede di giudizio di legittimità.
Tale previsione, a suo avviso, potrebbe essere legittimamente inserita attraverso una
legge ordinaria che intervenga a modificare opportunamente la citata legge n. 87. La
previsione di un termine ridotto per la presentazione del ricorso rappresenta una
soluzione alternativa ed è stata preferita dal Governo in considerazione delle
difficoltà che deriverebbero dalla pronuncia di sospensione, in particolare nel caso in
cui sia la regione a farne istanza con riferimento ad atti normativi dello Stato.
Si riserva, tuttavia, di approfondire la proposta avanzata dal Presidente, relatore, con
l'emendamento 7.1, che potrebbe essere riformulato nel senso di attribuire alla Corte il
potere di sospendere l'atto impugnato, non già su istanza, bensì in via autonoma.
Il senatore BASSANINI condivide le considerazioni svolte dal ministro La Loggia e osserva
che in caso di accoglimento della proposta di prevedere la sospensione dell'atto
impugnato, si potrebbe convenire sulla soppressione del comma 4, come proposto
nell'emendamento 7.7.
Illustra, quindi, l'emendamento 8.3.
Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 8.1.
La senatrice THALER AUSSERHOFER sottolinea la diversa posizione che caratterizza le
regioni a statuto speciale per quanto concerne l'istituzione di un rappresentante dello
Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e sollecita una valutazione positiva
dell'emendamento 8.2.
Il ministro LA LOGGIA esprime un parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.1 e 8.2,
mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 8.4.
La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 9.2. Si esprime, inoltre, in senso
contrario sul comma 2 dell'emendamento 9.1, ritenendo inopportuno l'intervento delle
commissioni paritetiche nella procedura per l'adozione di norme di attuazione, quando si
tratti di materie già spettanti alla competenza legislativa delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001.
Il senatore BASSANINI ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento 9.2, poiché, a
suo avviso, per le materie già spettanti alla competenza legislativa delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome, l'intervento delle commissioni paritetiche
rappresenta un inopportuno aggravio della procedura.
Il ministro LA LOGGIA si riserva di suggerire una riformulazione degli emendamenti 9.1 e
9.2, nonché dei rimanenti emendamenti all'articolo 9.
Il sottosegretario D'ALI' invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.0.1, a suo tempo
accantonato, in considerazione della circostanza che la delega per l'individuazione delle
funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 117,
comma 2, lettera p), della Costituzione è all'attenzione del Consiglio dei
ministri, che si esprimerà probabilmente prima della conclusione dell'iter del
disegno di legge n. 1545. Il Governo si riserva, pertanto, di presentare un apposito
emendamento durante la discussione in Assemblea, volto a recepire la suddetta delega nel
disegno di legge n. 1545.
Il senatore BASSANINI, in considerazione delle argomentazioni esposte dal sottosegretario
D'Alì, ritira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di ripresentarlo, se del caso, in
occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
( )
La seduta termina alle ore 16,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545
Art. 6
6.4
BASSANINI
All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "Nei casi e per le finalità
previsti dall'articolo 120 della Costituzione" con le seguenti: "Con
riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso
di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti da norme e
trattati internazionali o dalla normativa comunitaria o che comporti pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando comporti pericolo di grave
pregiudizio all'unità giuridica ed economica e alla tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".
__________________________
6.1
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 1, sopprimere le parole: "o necessari".
__________________________
6.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
6.5
BASSANINI
Al comma 1, dopo le parole "adotta i provvedimenti necessari" sopprimere
le parole: "anche normativi".
__________________________
6.7
TURRONI
Al comma 3, sopprimere le parole "di sussidiarietà e".
__________________________
6.6
TURRONI
Al comma 4, sopprimere le parole: "allargata ai rappresentanti delle comunità
montane".
__________________________
6.3
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 6, sopprimere le parole da "nelle materie" fino a "decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
__________________________
6.8
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono abrogati
l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.".
__________________________
Art. 7
7.3
PASTORE, relatore
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: "trenta" con "quindici"
e "sessanta" con "trenta".
__________________________
7.6
TURRONI
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: "trenta" con la seguente "sessanta".
__________________________
7.5
TURRONI
Al comma 1, capoverso, in fine aggiungere le seguenti parole: "nella Gazzetta
Ufficiale".
__________________________
7.1
PASTORE, relatore
Al comma 4, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Il ricorrente può chiedere, nello stesso ricorso o con atto separato,
la sospensione dell'atto impugnato o di parte del medesimo, indicando specificamente i
motivi per cui la sua vigenza potrebbe determinare un irreparabile pregiudizio
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica. Il Presidente della
Corte, previa delibazione sommaria sull'ammissibilità della richiesta, convoca nel più
breve termine il Collegio, dandone avviso alle parti interessate.".
__________________________
7.4
TURRONI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa
deliberazione del Consiglio comunale, dai comuni mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato entro i termini previsti dal presente articolo al Presidente
del Consiglio dei ministri e a quello della Giunta regionale in cui il comune
risiede.".
__________________________
7.7
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Sopprimere il comma 4.
__________________________
7.2
PASTORE, relatore
Al comma 6, dopo le parole: "tra Stato e regione", inserire le
seguenti: "e tra regione e regione".
__________________________
Art. 8
8.3
BASSANINI
Al comma 4, sostituire le parole "alla prefettura - " con la seguente
"all' ".
__________________________
8.1
PASTORE, relatore
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dal seguente: "Le leggi regionali sono
promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula "Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale
promulga.".".".
Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: "11, limitatamente alle
disposizioni relative al controllo sulle leggi regionali.".
__________________________
8.4
TURRONI
Al comma 6, sostituire le parole: "limitatamente alle" con le seguenti
"fatta eccezione per le".
__________________________
8.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Il presente comma
comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001
aventi per oggetto le regioni a statuto speciale.".
__________________________
Art. 9
9.1
ROLLANDIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori
forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono
fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in
relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa,
ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre
l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali,
finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle
ulteriori funzioni amministrative.".
__________________________
9.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori
forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono
fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.".
__________________________
9.3
BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9
(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti
che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate
dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle ulteriori materie già
comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, propongono l'adozione delle norme di attuazione che
definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da
trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni
specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia internazionale e
comunitaria."
__________________________
9.4
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 1, dopo le parole "norme di attuazione che definiscono" aggiungere
le seguenti "le funzioni".
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