SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

  MARTEDI' 5 NOVEMBRE 2002
207ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i ministri per le politiche comunitarie Buttiglione e per gli affari regionali La Loggia, nonché i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Ventucci, per l'interno D'Alì, per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(…)

 

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il senatore BASSANINI illustra l'emendamento 6.4 che, in luogo del testo proposto dal Governo, suggerisce il richiamo esplicito della formulazione di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Dà conto, inoltre, dell'emendamento 6.5, che esclude la possibilità per il Governo di adottare provvedimenti anche normativi nell'esercizio del potere sostitutivo, che violerebbe, a suo avviso, il dettato costituzionale.

La senatrice THALER AUSSERHOFER dà per illustrati gli emendamenti 6.1 e 6.3, mentre sull'emendamento 6.2 ribadisce le considerazioni svolte dal senatore Bassanini a proposito dell'emendamento 6.5, di contenuto identico.

Il senatore BATTISTI dà per illustrato l'emendamento 6.8.

Il presidente PASTORE, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, osservando che lo stato di necessità è un presupposto tipico dell'intervento sostitutivo. Si pronuncia in senso contrario anche sugli emendamenti identici 6.2 e 6.5, ritenendo che in caso di emergenza non possa escludersi l'adozione di provvedimenti anche normativi da parte del Governo, come, ad esempio, nel caso delle calamità naturali che hanno colpito alcune parti del Paese in questi giorni.
Esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6, ad eccezione del 6.4, sul quale si pronuncia favorevolmente.

Il ministro LA LOGGIA invita il proponente a riformulare l'emendamento 6.4, prevedendo anche l'ipotesi di atti positivi in violazione di norme.
Per quanto riguarda gli emendamenti 6.2 e 6.5, ricorda che la possibilità di adottare provvedimenti anche normativi nell'esercizio del potere sostitutivo è stata attentamente valutata: il Governo ritiene di dover insistere sull'attuale formulazione, non potendo escludere l'adozione, ad esempio, di un decreto-legge in casi di emergenza. Esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra gli emendamenti 7.3, 7.1 e 7.2. Il 7.1, in particolare, prevede la possibilità, da valutare con attenzione, di una sospensione degli atti impugnati, anche di natura legislativa.

Il senatore BATTISTI dà conto dell'emendamento 7.7.

Il ministro LA LOGGIA ricorda la rilevante mole di ricorsi sottoposti al giudizio della Corte costituzionale. In tale situazione ha fondamento la proposta di prevedere la facoltà della Corte di sospendere l'atto impugnato, già prevista dalla legge n. 87 del 1953 nel giudizio sui conflitti di attribuzione e da alcuni ritenuta implicita anche in sede di giudizio di legittimità.
Tale previsione, a suo avviso, potrebbe essere legittimamente inserita attraverso una legge ordinaria che intervenga a modificare opportunamente la citata legge n. 87. La previsione di un termine ridotto per la presentazione del ricorso rappresenta una soluzione alternativa ed è stata preferita dal Governo in considerazione delle difficoltà che deriverebbero dalla pronuncia di sospensione, in particolare nel caso in cui sia la regione a farne istanza con riferimento ad atti normativi dello Stato.
Si riserva, tuttavia, di approfondire la proposta avanzata dal Presidente, relatore, con l'emendamento 7.1, che potrebbe essere riformulato nel senso di attribuire alla Corte il potere di sospendere l'atto impugnato, non già su istanza, bensì in via autonoma.

Il senatore BASSANINI condivide le considerazioni svolte dal ministro La Loggia e osserva che in caso di accoglimento della proposta di prevedere la sospensione dell'atto impugnato, si potrebbe convenire sulla soppressione del comma 4, come proposto nell'emendamento 7.7.
Illustra, quindi, l'emendamento 8.3.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 8.1.

La senatrice THALER AUSSERHOFER sottolinea la diversa posizione che caratterizza le regioni a statuto speciale per quanto concerne l'istituzione di un rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e sollecita una valutazione positiva dell'emendamento 8.2.

Il ministro LA LOGGIA esprime un parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.1 e 8.2, mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 8.4.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 9.2. Si esprime, inoltre, in senso contrario sul comma 2 dell'emendamento 9.1, ritenendo inopportuno l'intervento delle commissioni paritetiche nella procedura per l'adozione di norme di attuazione, quando si tratti di materie già spettanti alla competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il senatore BASSANINI ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento 9.2, poiché, a suo avviso, per le materie già spettanti alla competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, l'intervento delle commissioni paritetiche rappresenta un inopportuno aggravio della procedura.

Il ministro LA LOGGIA si riserva di suggerire una riformulazione degli emendamenti 9.1 e 9.2, nonché dei rimanenti emendamenti all'articolo 9.

Il sottosegretario D'ALI' invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.0.1, a suo tempo accantonato, in considerazione della circostanza che la delega per l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione è all'attenzione del Consiglio dei ministri, che si esprimerà probabilmente prima della conclusione dell'iter del disegno di legge n. 1545. Il Governo si riserva, pertanto, di presentare un apposito emendamento durante la discussione in Assemblea, volto a recepire la suddetta delega nel disegno di legge n. 1545.

Il senatore BASSANINI, in considerazione delle argomentazioni esposte dal sottosegretario D'Alì, ritira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di ripresentarlo, se del caso, in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(…)

La seduta termina alle ore 16,20.

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545



Art. 6
6.4
BASSANINI

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione" con le seguenti: "Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti da norme e trattati internazionali o dalla normativa comunitaria o che comporti pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando comporti pericolo di grave pregiudizio all'unità giuridica ed economica e alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".

__________________________
6.1
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: "o necessari".

__________________________
6.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
6.5
BASSANINI

Al comma 1, dopo le parole "adotta i provvedimenti necessari" sopprimere le parole: "anche normativi".

__________________________
6.7
TURRONI

Al comma 3, sopprimere le parole "di sussidiarietà e".

__________________________
6.6
TURRONI

Al comma 4, sopprimere le parole: "allargata ai rappresentanti delle comunità montane".

__________________________
6.3
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 6, sopprimere le parole da "nelle materie" fino a "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

__________________________
6.8
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono abrogati l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

__________________________

 

Art. 7
7.3
PASTORE, relatore

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: "trenta" con "quindici" e "sessanta" con "trenta".

__________________________
7.6
TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: "trenta" con la seguente "sessanta".

__________________________
7.5
TURRONI

Al comma 1, capoverso, in fine aggiungere le seguenti parole: "nella Gazzetta Ufficiale".

__________________________
7.1
PASTORE, relatore

Al comma 4, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Il ricorrente può chiedere, nello stesso ricorso o con atto separato, la sospensione dell'atto impugnato o di parte del medesimo, indicando specificamente i motivi per cui la sua vigenza potrebbe determinare un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica. Il Presidente della Corte, previa delibazione sommaria sull'ammissibilità della richiesta, convoca nel più breve termine il Collegio, dandone avviso alle parti interessate.".

__________________________
7.4
TURRONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio comunale, dai comuni mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato entro i termini previsti dal presente articolo al Presidente del Consiglio dei ministri e a quello della Giunta regionale in cui il comune risiede.".

__________________________
7.7
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sopprimere il comma 4.

__________________________
7.2
PASTORE, relatore

Al comma 6, dopo le parole: "tra Stato e regione", inserire le seguenti: "e tra regione e regione".

__________________________

 

Art. 8
8.3
BASSANINI

Al comma 4, sostituire le parole "alla prefettura - " con la seguente "all' ".

__________________________
8.1
PASTORE, relatore

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dal seguente: "Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga.".".".

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: "11, limitatamente alle disposizioni relative al controllo sulle leggi regionali.".

__________________________
8.4
TURRONI

Al comma 6, sostituire le parole: "limitatamente alle" con le seguenti "fatta eccezione per le".

__________________________
8.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001 aventi per oggetto le regioni a statuto speciale.".

__________________________

 

Art. 9
9.1
ROLLANDIN

Sostituire l'articolo con il seguente:


"Art. 9.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.".

__________________________
9.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 9.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.".

__________________________
9.3
BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 9
(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, propongono l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia internazionale e comunitaria."

__________________________
9.4
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, dopo le parole "norme di attuazione che definiscono" aggiungere le seguenti "le funzioni".

 

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