SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDI' 5 NOVEMBRE 2002
208ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.
La seduta inizia alle ore 20,40.
IN SEDE REFERENTE
(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, procedendo nella votazione degli
emendamenti.
L'emendamento 1.0.100, posto in votazione con il parere favorevole del ministro LA LOGGIA,
è accolto.
Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.200, tendente ad eliminare il
principio di completezza fra quelli indicati per la delega di cui all'articolo 1, comma 4.
Detto emendamento, posto in votazione con il parere favorevole del ministro LA LOGGIA e
previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI, è accolto.
Il senatore BONGIORNO aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 e li
ritira. L'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto, in assenza del proponente.
La senatrice THALER AUSSERHOFER dà conto del subemendamento 3.15/1 (derivante dalla
ricollocazione dell'emendamento 3.6 - testo 2), che viene posto in votazione con il parere
favorevole del presidente PASTORE, relatore, e del ministro LA LOGGIA e risulta accolto.
Viene accolto, quindi, l'emendamento 3.15, nel testo modificato.
Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 3.14, 3.5 e 3.11. L'emendamento 3.7,
posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto, mentre decadono, in assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.4,
3.16, 3.2 e 3.3.
Il senatore BASSANINI annuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.17, osservando che la
trasformazione in obbligo della facoltà del Governo di proporre ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia anche su richiesta di una delle regioni e delle province autonome è
temperata dalla precisazione che detto obbligo interviene solo nel caso in cui il Governo
medesimo ritenga illegittimi gli atti normativi comunitari ai quali si riferisce la
richiesta.
Dopo che il ministro LA LOGGIA e il relatore PASTORE si sono rimessi alla Commissione,
l'emendamento 3.17 viene posto in votazione ed è accolto. Risultano assorbiti gli
emendamenti 3.10, 3.9 e 3.8, mentre l'emendamento 3.0.1 è dichiarato decaduto, data
l'assenza dei proponenti.
Gli emendamenti 4.11 e 4.10, posti separatamente ai voti con il parere contrario del
relatore PASTORE e del rappresentante del Governo, sono respinti, mentre l'emendamento
4.15 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.
Il presidente PASTORE, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.22, che viene
messo ai voti con il parere favorevole del ministro LA LOGGIA ed è accolto. Gli
emendamenti 4.1 e 4.2 decadono per l'assenza dei proponenti.
Il presidente PASTORE, relatore, esprimendo un parere contrario sull'emendamento 4.9,
osserva che, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione il
riferimento alle competenze delle regioni e delle province autonome non potrebbe
riguardare altro che le competenze legislative.
Il ministro LA LOGGIA si pronuncia in modo conforme al relatore, notando che il sia pur
minimo stanziamento per la realizzazione di accordi internazionali presuppone la
sussistenza di una competenza legislativa.
Il senatore BASSANINI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.9,
contesta l'interpretazione del Presidente che, a suo avviso, non tiene conto delle ipotesi
di intese di rilievo internazionale connesse alle competenze amministrative delle regioni
in materie per le quali la competenza legislativa sia riservata allo Stato. Suggerisce
quindi una riformulazione del comma 3 dell'articolo 4 che richiami le "competenze di
cui all'articolo 117 della Costituzione".
Il senatori ROLLANDIN e VILLONE sollecitano il Governo a rivedere la propria posizione
contraria sull'emendamento 4.9.
Il ministro LA LOGGIA, ribadendo la propria perplessità sull'emendamento 4.9, si riserva
di approfondire l'argomento in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea.
L'emendamento 4.9 viene quindi posto in votazione e non è accolto. La senatrice THALER
AUSSERHOFER, su invito del relatore, ritira l'emendamento 4.8, mentre l'emendamento 4.20
è dichiarato decaduto in assenza del proponente.
L'emendamento 4.21, fatto proprio dal relatore PASTORE in assenza del proponente, è posto
ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto.
Con il parere favorevole del relatore PASTORE e del ministro LA LOGGIA è accolto anche
l'emendamento 4.100.
In assenza dei proponenti, l'emendamento 4.16 è dichiarato decaduto.
Il ministro LA LOGGIA invita i proponenti a riformulare l'emendamento 4.7, facendo
espresso richiamo alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
La senatrice THALER AUSSERHOFER, accogliendo l'invito del Governo, presenta l'emendamento
4.7 (testo 2) che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE, è posto
ai voti ed è approvato.
In assenza dei rispettivi proponenti, decadono gli emendamenti 4.3, 4.19 e 4.17.
L'emendamento 4.101, posto in votazione con il parere favorevole del relatore PASTORE e
del rappresentante del Governo, risulta accolto. In assenza dei proponenti decadono anche
gli emendamenti 4.14 e 4.18.
Il ministro LA LOGGIA suggerisce una riformulazione dell'articolo 4, comma 5.
Accogliendo la proposta del Governo, il presidente PASTORE, relatore, presenta
l'emendamento 4.200, che viene posto in votazione ed è accolto, con il consenso dei
senatori BASSANINI e VILLONE.
L'emendamento 4.12 risulta assorbito, mentre gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono dichiarati
decaduti, data l'assenza del proponente. L'emendamento 4.6, messo ai voti con il parere
favorevole del relatore PASTORE e del rappresentante del Governo, è accolto.
Il senatore BASSANINI, considerato il parere contrario espresso dal relatore PASTORE e dal
rappresentante del Governo sull'emendamento 4.13, soppressivo del comma 6, lo ritira
riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'esame e la votazione
degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il senatore VILLONE invita il Governo a considerare l'opportunità di stabilire una
procedura per lo svolgimento di attività amministrative di interesse generale da parte di
associazioni e singoli cittadini, in base al principio di sussidiarietà, richiamato
all'articolo 5.
Il senatore BASSANINI esprime perplessità sull'opportunità di introdurre norme
procedurali per l'esercizio di attività amministrative secondo il principio di
sussidiarietà, che potrebbero risultare in contrasto con l'articolo 118, quarto comma,
della Costituzione, dove è espressamente richiamato il principio della "autonoma
iniziativa".
Su invito del ministro LA LOGGIA, il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 6.4.
L'emendamento 6.1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, è respinto. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI,
sono respinti anche gli emendamenti 6.2 e 6.5, di contenuto identico. Gli emendamenti 6.7
e 6.6 sono dichiarati decaduti in assenza del proponente, mentre l'emendamento 6.3, posto
ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è
respinto. Per assenza dei proponenti decade anche l'emendamento 6.8.
Il ministro LA LOGGIA, sottopone alla Commissione l'opportunità di riformulare il comma 4
dell'articolo 7, prevedendo la possibilità che la Corte costituzionale adotti d'ufficio,
qualora sussistano gravi ragioni, i provvedimenti di cui all'articolo 40 della legge n. 87
del 1953, al fine di sospendere l'efficacia dell'atto legislativo cui si riferisca il
ricorso. In tal caso l'udienza di discussione dovrebbe essere fissata nel termine dei
successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza dovrebbe essere depositato entro
quindici giorni dall'udienza di discussione.
Il senatore BASSANINI consente con la proposta avanzata dal ministro La Loggia, ma ritiene
preferibile indicare, quale presupposto della sospensione, l'irreparabile pregiudizio
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, richiamato
nell'emendamento 7.1. Ritiene, inoltre, che sia preferibile esplicitare il concetto di
"sospensione dell'atto impugnato".
Il senatore VILLONE manifesta il suo netto dissenso sulla ipotesi di un effetto sospensivo
di atti legislativi da parte della Corte costituzionale, che determinerebbe una
degradazione della legge al rango di atto amministrativo.
A suo giudizio, la soppressione del principio dell'interesse nazionale nel Titolo V della
parte II della Costituzione, ha creato una grave lacuna che non può essere colmata
mediante il ricorso a strumenti impropri, quale sarebbe la pronuncia di sospensione di un
atto legislativo da parte della Corte costituzionale.
Osserva, infine, che tutti gli Stati federali si riservano in ogni caso il potere di
tutelare l'interesse nazionale.
Il ministro LA LOGGIA ricorda che la proposta di mantenere il principio dell'interesse
generale non ottenne, in sede di riforma del Titolo V, il consenso necessario. Sottolinea
come tutt'oggi pendano innanzi alla Corte ricorsi delle regioni nei confronti di
importanti leggi dello Stato, quali la legge finanziaria per il 2002 e la cosiddetta
"legge obiettivo": una sia pure parziale censura da parte della Corte che
intervenisse dopo un lunghissimo periodo di efficacia di quelle norme produrrebbe, a suo
avviso, effetti devastanti per la certezza dell'ordinamento giuridico. Esempi analoghi
esistono anche per l'ipotesi inversa, nella quale cioè lo Stato abbia avanzato ricorso
avverso le leggi regionali.
E' dunque evidente, a suo parere, la necessità di disciplinare il caso in cui una legge
su cui lo Stato o la regione abbiano presentato ricorso rischi di provocare un grave danno
all'ordinamento o all'interesse pubblico. Peraltro, la soluzione consistente nella
fissazione di termini stringenti per l'attività della Corte costituzionale appare
inopportuna.
Il presidente PASTORE, relatore, accogliendo la proposta avanzata dal ministro La Loggia,
ritira l'emendamento 7.3 e presenta l'emendamento 7.1 (testo 2).
Il senatore TURRONI ritira gli emendamenti 7.6 e 7.5.
Il senatore BASSANINI preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.1
(testo 2).
Il senatore VILLONE, annuncia, in dissenso dal suo Gruppo, un voto contrario
sull'emendamento 7.1 (testo 2), che a suo giudizio introduce un unicum estraneo
agli ordinamenti dello Stato moderno.
Il rischio che si determini una drammatica emergenza per l'entrata in vigore di una legge
lesiva dell'interesse nazionale discende, a suo avviso, dall'eccessiva rigidità e dalla
mancanza di clausole generali che caratterizza il vigente Titolo V, che integra una
concezione piuttosto rivendicativa del federalismo.
L'errore tecnico che caratterizza il nuovo assetto delle competenze legislative, dovrebbe
essere corretto introducendo un'apposita clausola che consenta di tutelare l'interesse
nazionale, così come previsto in tutti gli ordinamenti federali, non già introducendo il
principio di cedevolezza dell'atto legislativo, dal quale deriverebbe una riconsiderazione
della funzione e della posizione sia della Corte costituzionale sia, soprattutto, del
Parlamento.
Il senatore BASSANINI, motivando il voto favorevole già annunciato a nome del suo Gruppo,
rammenta che la modifica dell'articolo 127 della Costituzione, a norma del quale era
possibile interrompere l'efficacia della legge regionale lesiva dell'interesse nazionale,
ha profondamente mutato le condizioni in cui si svolge la funzione legislativa dello Stato
e delle regioni, per cui non è possibile impedire l'ingresso nell'ordinamento di una
legge, regionale o statale, anche ove fosse palesemente incostituzionale. Per il caso
particolare in cui tale legge produca effetti irreparabili, a suo avviso è opportuno
stabilire un rimedio che, esclusa l'ipotesi di costringere l'attività della Corte entro
termini rigidi di discussione, non può che essere quello di una sospensione degli atti
adottati in esecuzione di atti anche legislativi. Un rimedio che, conclude, sarebbe
ugualmente necessario ove fosse restaurato il principio dell'interesse nazionale.
Il ministro LA LOGGIA esprime apprezzamento per i contenuti della discussione su un
argomento obiettivamente complesso e si riserva di considerare ulteriormente le ipotesi di
soluzione avanzate.
L'emendamento 7.1 (testo 2) viene quindi posto in votazione ed è accolto.
Il ministro LA LOGGIA invita a ritirare l'emendamento 7.4, osservando che i soggetti
titolari del potere di ricorrere nel giudizio di legittimità sono indicati in
Costituzione.
Il presidente PASTORE, relatore, si associa all'invito avanzato dal rappresentante del
Governo.
Il senatore TURRONI, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo,
ritira l'emendamento 7.4.
Decaduto l'emendamento 7.7 in assenza dei proponenti, l'emendamento 7.2, sul quale il
ministro LA LOGGIA si rimette alla Commissione, viene posto in votazione ed è accolto.
Anche gli emendamenti 8.3 e 8.1, messi ai voti separatamente, sono accolti, mentre
l'emendamento 8.4, sul quale il senatore TURRONI svolge alcune considerazioni lamentando
le conseguenze negative che derivano dalla soppressione del sistema dei controlli sugli
atti amministrativi degli enti locali, risulta precluso. L'emendamento 8.2 viene messo ai
voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo e risulta
accolto.
Il ministro LA LOGGIA illustra l'emendamento 9.100, recante una nuova formulazione
dell'articolo 9, che recepisce nella sostanza le proposte di modifica già presentate.
Con il parere favorevole del relatore e previa dichiarazione di voto favorevole del
senatore ROLLANDIN, l'emendamento 9.100 viene posto in votazione ed è accolto. Risultano,
pertanto, assorbiti o preclusi i rimanenti emendamenti all'articolo 9.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 22,40.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545
Art. 1
1.200
PASTORE, relatore
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola "completezza,".
__________________________
1.0.100
PASTORE, relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio
fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è
autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a raccogliere
in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di
legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente
formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché e la coerenza terminologica.
2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere
emanati anche in mancanza del parere parlamentare.".
__________________________
Art. 2
2.3
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 2, sopprimere le parole: "in armonia con la Costituzione e con i
principi generali in materia di organizzazione pubblica".
__________________________
2.2
TURRONI
Al comma 2, dopo le parole: "anche sostitutivo" sostituire le parole
da: "nonché" fino alla fine con le seguenti: ". Sono stabiliti
dallo Stato i livelli essenziali delle garanzie delle minoranze e delle forme di
partecipazione popolare".
__________________________
2.1
PASSIGLI
Al comma 4, dopo le parole: "della regione", inserire le seguenti: "che
ne assicura i requisiti minimi di uniformità".
__________________________
2.0.1
GRILLOTTI, BONGIORNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della
Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro
dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione
delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)
della Costituzione e all'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali in
attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di
Stato e della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei
pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta
giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il governo
ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente,
entro trenta e sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi indicati agli articoli seguenti, disposizioni integrative e correttive."
__________________________
2.0.2
GRILLOTTI, BONGIORNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2-ter.
(Principi e criteri direttivi)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2-bis, il governo si attiene ai
seguenti principi:
a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai
sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché valorizzazione della
potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e della città
metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città
metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di
nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente,
essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di
riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle
province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili come proprie;
d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione
nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da garantirne l'ottimale gestione,
anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;
e) osservanza del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo
locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio
la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e
di raccordo;
f) definizione di norme generali di garanzia in materia di ordinamento degli enti locali
al fine di salvaguardare l'unitarietà dell'ordinamento giuridico;
g) adeguamento dei procedimento di istituzione della città metropolitana al disposto
dell'articolo 114 della Costituzione, fermi restando il principio di partecipazione degli
enti e delle popolazioni interessate;
h) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città metropolitane e
relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che
favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle
minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di comuni e province;
i) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di
incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tenendo conto di
quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
j) revisione della disciplina della incandidabilità, della ineleggibilità e della
incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in relazione alle modifiche
dell'ordinamento degli enti locali derivanti dall'attuazione della legge costituzionale n.
3 del 2001;
k) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la stabilità del
mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione
delle cariche di sindaco e di presidente della provincia diverse dalle dimissioni;
l) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi,
la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali, ai fini della
attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della
Costituzione;
m) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti
locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo,
nonché procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
n) definizione della disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali;
o) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare
forme e modalità di intervento in materia di controlli sostitutivi, in attuazione e nel
rispetto dell'articolo 120 della Costituzione.
2. All'attuazione della delega, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'adeguamento del testo unico
alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e di quelle implicitamente abrogate da successive
disposizioni, nonché delle disposizioni di principio non derogabili dagli statuti e
regolamenti degli enti locali;
b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle
disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa,
l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le
norme in materia di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del
2001;
c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non espressamente
indicate ai sensi della lettera a) del comma 1 e non incompatibili con la legge
costituzionale n. 3 del 2001, restano in vigore fino a quando non intervenga diversa
disciplina statutaria e regolamentare degli enti locali."
__________________________
2.0.3
GRILLOTTI, BONGIORNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2- quater
(Trasferimento di risorse)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo
2-bis, comma 1, ed in attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
il Governo avvia il trasferimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane
delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali. Alla quantificazione e alla ripartizione delle
risorse si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di
Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal relativo
bilancio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10
e 11, e 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998".
__________________________
Art. 3
3.13
TURRONI
Sopprimere il comma 1.
__________________________
3.15/1
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al1'emendamento 3.15, dopo le parole: "Conferenza Stato-Regioni, che", inserire
le seguenti: "tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali".
__________________________
3.15
IL GOVERNO
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni e le province autonome
concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione
degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle
attività del Consiglio, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza
Stato-Regioni, che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della
posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Le relative spese
sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente".
__________________________
3.14
TURRONI
Al comma 1, sostituire le parole: "concorrono direttamente" con le
seguenti: "partecipano" e conseguentemente sostituire la parola:
"partecipando" con l'altra: "assistendo".
__________________________
3.5
PASSIGLI
Al comma 1, dopo le parole: "di loro competenza", inserire la
seguente: "esclusiva".
__________________________
3.11
PASTORE, relatore
Al comma 1, sopprimere le parole: "dei gruppi di lavoro e dei
comitati".
__________________________
3.6
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-Regioni, che", inserire
le seguenti: "nel rispetto della particolarità delle autonomie speciali".
__________________________
3.6 (Testo 2)
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-Regioni, che", inserire
le seguenti: "tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali".
__________________________
3.7
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 1, dopo le parole: "Capo delegazione designato dal Governo", inserire
le seguenti: "e la presenza di almeno un rappresentante delle autonomie
speciali".
__________________________
3.4
STIFFONI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle materie che
spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il
Capo delegazione è designato dal Governo d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle
regioni.".
__________________________
3.16
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le Regioni e le province
autonome possono esprimere, anche in sede di conferenza Stato-Regioni, una posizione
unitaria in ordine agli atti di cui al comma 1. Il Governo è tenuto a motivare
adeguatamente lo scostamento dalla presa di posizione espressa unitariamente dalle Regioni
e Province autonome".
__________________________
3.2
STIFFONI
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. La tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione
europea è trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni, nominato
dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, se sono interessate una o più delle
seguenti materie:
a) beneficenza pubblica;
b) fiere e mercati;
c) turismo e industria alberghiera;
d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
e) caccia;
f) commercio, ad eccezione di quello con l'estero;
g) pesca nelle acque interne;
h) agricoltura, foreste e zootecnia;
i) artigianato;
l) usi civici;
m) acque minerali e termali, miniere, cave, torbiere e saline;
n) istruzione e formazione professionale;
o) assistenza sociale;
p) ogni altra materia non espressamente riservata dalla Costituzione alla
legislazione dello Stato.
1-ter. La tutela dei diritti di cui al comma 1-bis si realizza con la
partecipazione dello Stato ferma restando la sua responsabilità in sede comunitaria. La
Conferenza dei Presidenti delle regioni stabilisce i criteri per l'individuazione dei
rappresentanti delle regioni. In particolare, la partecipazione e la rappresentanza della
posizione italiana al Consiglio dei ministri europei per le questioni concernenti le
materie di cui al comma 1-bis è assicurata dai rappresentanti delle regioni.
1-quater. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti delle regioni e
delle province autonome alle riunioni di cui al comma 1-bis, fanno carico sui
bilanci di dette amministrazioni.".
__________________________
3.3
STIFFONI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Se sono interessate solamente competenze legislative esclusive delle
regioni, la tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione europea
deve essere trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni nominato
dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, che svolge le funzioni di capo delegazione
e garantisce l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana. La tutela dei
diritti si realizza con la partecipazione dello Stato e di concerto con esso, ferma
restando la sua responsabilità in sede comunitaria.".
__________________________
3.17
THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome,
il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso
gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni
e delle province autonome".
__________________________
3.10
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 2, sopprimere la parola: "legislativa".
__________________________
3.9
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 2, sostituire le parole: "può proporre", con le seguenti: "propone".
__________________________
3.8
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 2, sopprimere la parola: "anche".
__________________________
3.0.1
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3
1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell'articolo 263 del trattato sull'Unione
europea, i membri effettivi del comitato delle regioni sono così ripartiti tra le
autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;
b) province: 5;
c) comuni: 5;
2. I membri del comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia
(UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
3. Con le modalità di cui al comma 3 sono altresì indicati ventiquattro membri
supplenti, secondo la seguente ripartizione:
a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;
b) province: 4;
c) comuni: 12.
4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del comitato delle regioni
i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti
delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.
5. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2002
recante: "Nuove modalità per la ripartizione del numero dei membri assegnati
all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali e abrogazione del
precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1997".
__________________________
Art. 4
4.11
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 1, sopprimere la parola: "legislativa".
__________________________
4.10
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 2, sopprimere la parola: "legislativa".
__________________________
4.15
TURRONI
Al comma 2, sostituire le parole da: "dandone comunicazione" fino a:
"Dipartimento medesimo." con le seguenti: "previa partecipazione ed
intesa col Ministero degli affari esteri".
__________________________
4.22
MAGNALBO', relatore
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "da far pervenire entro i
successivi 30 giorni a cura del Dipartimento medesimo", inserire il seguente
periodo: "decorsi i quali le Regioni possono sottoscrivere l'intesa".
__________________________
4.1
PASSIGLI
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "lo Stato o che",
inserire le seguenti: "a giudizio dello Stato".
__________________________
4.2
PASSIGLI
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "competenza
legislativa", inserire la seguente: "esclusiva".
__________________________
4.9
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: "legislativa".
__________________________
4.8
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "applicativi", con la
seguente: "attuativi".
__________________________
4.20
TURRONI
Al comma 3, dopo le parole: "natura programmatica" inserire le
seguenti: "previa partecipazione e intesa col Ministero degli affari esteri
e".
__________________________
4.21
MAGNALBO'
Al comma 3, dopo le parole: "di natura programmatica", aggiungere le
seguenti: "finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e
culturale".
__________________________
4.100
VILLONE
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "dagli impegni
internazionali" con le parole: "dall'ordinamento comunitario, dagli
obblighi internazionali".
__________________________
4.16
PETRINI, MANCINO, BATTISTI
Al comma 3, sopprimere le parole: "e dalle linee e dagli indirizzi di politica
estera italiana".
__________________________
4.7
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "nonché dei princìpi
fondamentali dettati dalle leggi dello Stato".
__________________________
4.7 (testo 2)
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ", nonché", inserire le
seguenti: "nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione,".
__________________________
4.3
PASSIGLI
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Dipartimento per gli affari
regionali", inserire le seguenti: "e Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie".
__________________________
4.19
PETRINI, MANCINO, BATTISTI
Al comma 3, sopprimere le parole: "Il Ministero degli affari esteri può
indicare principi e criteri da seguire, nella condizione dei negoziati".
__________________________
4.17
PETRINI, MANCINO, BATTISTI
Al comma 3, sostituire le parole da: "qualora questi ultimi si svolgano
all'estero" fino alla fine del comma con le seguenti: "qualora questi
ultimi si svolgano all'estero, le locali rappresentanze diplomatiche o uffici consolari
italiani potranno, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, offrire supporto
organizzativo ed assistenza tecnica nello svolgimento della trattativa. La regione o la
Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, la quale
conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme di diritto internazionale generale
e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai
sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Il conferimento dei pieni poteri si intende
accordato in assenza di opposizione da parte della Presidenza del Consiglio intervenuta
entro sessanta giorni dalla comunicazione del progetto da parte regionale".
__________________________
4.101
VILLONE
Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: "locali" con l'altra:
"competenti" e, dopo le parole: "rappresentanze diplomatiche o"
inserire le parole: "e i competenti".
__________________________
4.14
TURRONI
Al comma 3, sopprimere la parola: "pieni".
__________________________
4.18
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Sostituire il comma 5 con il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei
ministri, avvalendosi del Dipartimento per gli affari regionali, può, in qualsiasi
momento, rappresentare alla regione o alla provincia autonoma interessata questioni di
opportunità politica inerenti alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e, in caso, di
dissenso, sentito, se del caso, il Ministero degli affari esteri, chiedere che la
questione sia portata in Consiglio dei ministri che, dopo aver sentito il Presidente della
giunta regionale interessato, delibera sulla questione.".
__________________________
4.200
PASTORE, relatore
Al comma 5, sopprimere la parola: "politica" e sostituire le parole: "1,
2 e 3", con le seguenti: "da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli
indirizzi di politica estera dello Stato".
__________________________
4.12
BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFLER
Al comma 5, sostituire le parole da "questioni di opportunità politica" a
"1, 2 e 3", con le seguenti: "i vincoli derivanti, per le
attività di cui ai commi 1 e 2, dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello
Stato".
__________________________
4.4
PASSIGLI
Al comma 5, dopo le parole: "Dipartimento per gli affari regionali",
inserire le seguenti: "nonché le competenti commissioni parlamentari".
__________________________
4.5
PASSIGLI
Al comma 5, sostituire le parole da "portata" fino a "questione",
con le seguenti: "sottoposta al voto del Parlamento".
__________________________
4.6
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 5, dopo le parole: "Presidente della giunta regionale", inserire
le seguenti: "o provinciale".
__________________________
4.13
BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFLER
Sopprimere il comma 6.
__________________________
Art. 6
6.4
BASSANINI
All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "Nei casi e per le finalità
previsti dall'articolo 120 della Costituzione" con le seguenti: "Con
riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso
di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti da norme e
trattati internazionali o dalla normativa comunitaria o che comporti pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando comporti pericolo di grave
pregiudizio all'unità giuridica ed economica e alla tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".
__________________________
6.1
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 1, sopprimere le parole: "o necessari".
__________________________
6.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
6.5
BASSANINI
Al comma 1, dopo le parole "adotta i provvedimenti necessari" sopprimere
le parole: "anche normativi".
__________________________
6.7
TURRONI
Al comma 3, sopprimere le parole "di sussidiarietà e".
__________________________
6.6
TURRONI
Al comma 4, sopprimere le parole: "allargata ai rappresentanti delle comunità
montane".
__________________________
6.3
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 6, sopprimere le parole da "nelle materie" fino a "decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
__________________________
6.8
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono abrogati
l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.".
__________________________
Art. 7
7.3
PASTORE, relatore
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: "trenta" con "quindici"
e "sessanta" con "trenta".
__________________________
7.6
TURRONI
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: "trenta" con la seguente "sessanta".
__________________________
7.5
TURRONI
Al comma 1, capoverso, in fine aggiungere le seguenti parole: "nella Gazzetta
Ufficiale".
__________________________
7.1
PASTORE, relatore
Al comma 4, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Il ricorrente può chiedere, nello stesso ricorso o con atto separato,
la sospensione dell'atto impugnato o di parte del medesimo, indicando specificamente i
motivi per cui la sua vigenza potrebbe determinare un irreparabile pregiudizio
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica. Il Presidente della
Corte, previa delibazione sommaria sull'ammissibilità della richiesta, convoca nel più
breve termine il Collegio, dandone avviso alle parti interessate.".
__________________________
7.1 (testo 2)
PASTORE, relatore
Il comma 4, capoverso 1, è sostituito dal seguente:
""Art. 35. 1. Quando è promossa una questione di legittimità
costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte Costituzionale fissa
l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso.
Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa
comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o
all'ordinamento giuridico della Repubblica, trascorso il termine di cui all'articolo 25,
d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di
discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è
depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione.""
__________________________
7.4
TURRONI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa
deliberazione del Consiglio comunale, dai comuni mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato entro i termini previsti dal presente articolo al Presidente
del Consiglio dei ministri e a quello della Giunta regionale in cui il comune
risiede.".
__________________________
7.7
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Sopprimere il comma 4.
__________________________
7.2
PASTORE, relatore
Al comma 6, dopo le parole: "tra Stato e regione", inserire le
seguenti: "e tra regione e regione".
__________________________
Art. 8
8.3
BASSANINI
Al comma 4, sostituire le parole "alla prefettura - " con la seguente
"all' ".
__________________________
8.1
PASTORE, relatore
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dal seguente: "Le leggi regionali sono
promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula "Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale
promulga.".".".
Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: "11, limitatamente alle
disposizioni relative al controllo sulle leggi regionali.".
__________________________
8.4
TURRONI
Al comma 6, sostituire le parole: "limitatamente alle" con le seguenti
"fatta eccezione per le".
__________________________
8.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Il presente comma
comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001
aventi per oggetto le regioni a statuto speciale.".
__________________________
Art. 9
9.100
IL GOVERNO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
(Attuazione dell'articolo 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001)
1. Ferme restando le forme di autonomia più ampie già attribuite dai vigenti statuti
speciali e sino all'adeguamento degli statuti stessi, le disposizioni della presente legge
si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano."
__________________________
9.1
ROLLANDIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori
forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono
fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in
relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa,
ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre
l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali,
finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle
ulteriori funzioni amministrative.".
__________________________
9.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori
forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono
fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.".
__________________________
9.3
BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9
(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori
forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono
fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle ulteriori materie già
comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, propongono l'adozione delle norme di attuazione che
definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da
trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni
specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia internazionale e
comunitaria."
__________________________
9.4
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE
Al comma 1, dopo le parole "norme di attuazione che definiscono" aggiungere
le seguenti "le funzioni".