SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

 AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI' 5 NOVEMBRE 2002

208ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

 

La seduta inizia alle ore 20,40.


IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, procedendo nella votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.0.100, posto in votazione con il parere favorevole del ministro LA LOGGIA, è accolto.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.200, tendente ad eliminare il principio di completezza fra quelli indicati per la delega di cui all'articolo 1, comma 4. Detto emendamento, posto in votazione con il parere favorevole del ministro LA LOGGIA e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI, è accolto.

Il senatore BONGIORNO aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 e li ritira. L'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto, in assenza del proponente.

La senatrice THALER AUSSERHOFER dà conto del subemendamento 3.15/1 (derivante dalla ricollocazione dell'emendamento 3.6 - testo 2), che viene posto in votazione con il parere favorevole del presidente PASTORE, relatore, e del ministro LA LOGGIA e risulta accolto. Viene accolto, quindi, l'emendamento 3.15, nel testo modificato.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 3.14, 3.5 e 3.11. L'emendamento 3.7, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto, mentre decadono, in assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.4, 3.16, 3.2 e 3.3.

Il senatore BASSANINI annuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.17, osservando che la trasformazione in obbligo della facoltà del Governo di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia anche su richiesta di una delle regioni e delle province autonome è temperata dalla precisazione che detto obbligo interviene solo nel caso in cui il Governo medesimo ritenga illegittimi gli atti normativi comunitari ai quali si riferisce la richiesta.

Dopo che il ministro LA LOGGIA e il relatore PASTORE si sono rimessi alla Commissione, l'emendamento 3.17 viene posto in votazione ed è accolto. Risultano assorbiti gli emendamenti 3.10, 3.9 e 3.8, mentre l'emendamento 3.0.1 è dichiarato decaduto, data l'assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 4.11 e 4.10, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore PASTORE e del rappresentante del Governo, sono respinti, mentre l'emendamento 4.15 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il presidente PASTORE, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.22, che viene messo ai voti con il parere favorevole del ministro LA LOGGIA ed è accolto. Gli emendamenti 4.1 e 4.2 decadono per l'assenza dei proponenti.

Il presidente PASTORE, relatore, esprimendo un parere contrario sull'emendamento 4.9, osserva che, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione il riferimento alle competenze delle regioni e delle province autonome non potrebbe riguardare altro che le competenze legislative.

Il ministro LA LOGGIA si pronuncia in modo conforme al relatore, notando che il sia pur minimo stanziamento per la realizzazione di accordi internazionali presuppone la sussistenza di una competenza legislativa.

Il senatore BASSANINI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.9, contesta l'interpretazione del Presidente che, a suo avviso, non tiene conto delle ipotesi di intese di rilievo internazionale connesse alle competenze amministrative delle regioni in materie per le quali la competenza legislativa sia riservata allo Stato. Suggerisce quindi una riformulazione del comma 3 dell'articolo 4 che richiami le "competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione".

Il senatori ROLLANDIN e VILLONE sollecitano il Governo a rivedere la propria posizione contraria sull'emendamento 4.9.

Il ministro LA LOGGIA, ribadendo la propria perplessità sull'emendamento 4.9, si riserva di approfondire l'argomento in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea.

L'emendamento 4.9 viene quindi posto in votazione e non è accolto. La senatrice THALER AUSSERHOFER, su invito del relatore, ritira l'emendamento 4.8, mentre l'emendamento 4.20 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 4.21, fatto proprio dal relatore PASTORE in assenza del proponente, è posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto.

Con il parere favorevole del relatore PASTORE e del ministro LA LOGGIA è accolto anche l'emendamento 4.100.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 4.16 è dichiarato decaduto.

Il ministro LA LOGGIA invita i proponenti a riformulare l'emendamento 4.7, facendo espresso richiamo alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, accogliendo l'invito del Governo, presenta l'emendamento 4.7 (testo 2) che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE, è posto ai voti ed è approvato.

In assenza dei rispettivi proponenti, decadono gli emendamenti 4.3, 4.19 e 4.17. L'emendamento 4.101, posto in votazione con il parere favorevole del relatore PASTORE e del rappresentante del Governo, risulta accolto. In assenza dei proponenti decadono anche gli emendamenti 4.14 e 4.18.

Il ministro LA LOGGIA suggerisce una riformulazione dell'articolo 4, comma 5.

Accogliendo la proposta del Governo, il presidente PASTORE, relatore, presenta l'emendamento 4.200, che viene posto in votazione ed è accolto, con il consenso dei senatori BASSANINI e VILLONE.

L'emendamento 4.12 risulta assorbito, mentre gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono dichiarati decaduti, data l'assenza del proponente. L'emendamento 4.6, messo ai voti con il parere favorevole del relatore PASTORE e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore BASSANINI, considerato il parere contrario espresso dal relatore PASTORE e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 4.13, soppressivo del comma 6, lo ritira riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'esame e la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore VILLONE invita il Governo a considerare l'opportunità di stabilire una procedura per lo svolgimento di attività amministrative di interesse generale da parte di associazioni e singoli cittadini, in base al principio di sussidiarietà, richiamato all'articolo 5.

Il senatore BASSANINI esprime perplessità sull'opportunità di introdurre norme procedurali per l'esercizio di attività amministrative secondo il principio di sussidiarietà, che potrebbero risultare in contrasto con l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dove è espressamente richiamato il principio della "autonoma iniziativa".

Su invito del ministro LA LOGGIA, il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 6.4. L'emendamento 6.1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI, sono respinti anche gli emendamenti 6.2 e 6.5, di contenuto identico. Gli emendamenti 6.7 e 6.6 sono dichiarati decaduti in assenza del proponente, mentre l'emendamento 6.3, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. Per assenza dei proponenti decade anche l'emendamento 6.8.

Il ministro LA LOGGIA, sottopone alla Commissione l'opportunità di riformulare il comma 4 dell'articolo 7, prevedendo la possibilità che la Corte costituzionale adotti d'ufficio, qualora sussistano gravi ragioni, i provvedimenti di cui all'articolo 40 della legge n. 87 del 1953, al fine di sospendere l'efficacia dell'atto legislativo cui si riferisca il ricorso. In tal caso l'udienza di discussione dovrebbe essere fissata nel termine dei successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza dovrebbe essere depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione.

Il senatore BASSANINI consente con la proposta avanzata dal ministro La Loggia, ma ritiene preferibile indicare, quale presupposto della sospensione, l'irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, richiamato nell'emendamento 7.1. Ritiene, inoltre, che sia preferibile esplicitare il concetto di "sospensione dell'atto impugnato".

Il senatore VILLONE manifesta il suo netto dissenso sulla ipotesi di un effetto sospensivo di atti legislativi da parte della Corte costituzionale, che determinerebbe una degradazione della legge al rango di atto amministrativo.
A suo giudizio, la soppressione del principio dell'interesse nazionale nel Titolo V della parte II della Costituzione, ha creato una grave lacuna che non può essere colmata mediante il ricorso a strumenti impropri, quale sarebbe la pronuncia di sospensione di un atto legislativo da parte della Corte costituzionale.
Osserva, infine, che tutti gli Stati federali si riservano in ogni caso il potere di tutelare l'interesse nazionale.

Il ministro LA LOGGIA ricorda che la proposta di mantenere il principio dell'interesse generale non ottenne, in sede di riforma del Titolo V, il consenso necessario. Sottolinea come tutt'oggi pendano innanzi alla Corte ricorsi delle regioni nei confronti di importanti leggi dello Stato, quali la legge finanziaria per il 2002 e la cosiddetta "legge obiettivo": una sia pure parziale censura da parte della Corte che intervenisse dopo un lunghissimo periodo di efficacia di quelle norme produrrebbe, a suo avviso, effetti devastanti per la certezza dell'ordinamento giuridico. Esempi analoghi esistono anche per l'ipotesi inversa, nella quale cioè lo Stato abbia avanzato ricorso avverso le leggi regionali.
E' dunque evidente, a suo parere, la necessità di disciplinare il caso in cui una legge su cui lo Stato o la regione abbiano presentato ricorso rischi di provocare un grave danno all'ordinamento o all'interesse pubblico. Peraltro, la soluzione consistente nella fissazione di termini stringenti per l'attività della Corte costituzionale appare inopportuna.

Il presidente PASTORE, relatore, accogliendo la proposta avanzata dal ministro La Loggia, ritira l'emendamento 7.3 e presenta l'emendamento 7.1 (testo 2).

Il senatore TURRONI ritira gli emendamenti 7.6 e 7.5.

Il senatore BASSANINI preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.1 (testo 2).

Il senatore VILLONE, annuncia, in dissenso dal suo Gruppo, un voto contrario sull'emendamento 7.1 (testo 2), che a suo giudizio introduce un unicum estraneo agli ordinamenti dello Stato moderno.
Il rischio che si determini una drammatica emergenza per l'entrata in vigore di una legge lesiva dell'interesse nazionale discende, a suo avviso, dall'eccessiva rigidità e dalla mancanza di clausole generali che caratterizza il vigente Titolo V, che integra una concezione piuttosto rivendicativa del federalismo.
L'errore tecnico che caratterizza il nuovo assetto delle competenze legislative, dovrebbe essere corretto introducendo un'apposita clausola che consenta di tutelare l'interesse nazionale, così come previsto in tutti gli ordinamenti federali, non già introducendo il principio di cedevolezza dell'atto legislativo, dal quale deriverebbe una riconsiderazione della funzione e della posizione sia della Corte costituzionale sia, soprattutto, del Parlamento.

Il senatore BASSANINI, motivando il voto favorevole già annunciato a nome del suo Gruppo, rammenta che la modifica dell'articolo 127 della Costituzione, a norma del quale era possibile interrompere l'efficacia della legge regionale lesiva dell'interesse nazionale, ha profondamente mutato le condizioni in cui si svolge la funzione legislativa dello Stato e delle regioni, per cui non è possibile impedire l'ingresso nell'ordinamento di una legge, regionale o statale, anche ove fosse palesemente incostituzionale. Per il caso particolare in cui tale legge produca effetti irreparabili, a suo avviso è opportuno stabilire un rimedio che, esclusa l'ipotesi di costringere l'attività della Corte entro termini rigidi di discussione, non può che essere quello di una sospensione degli atti adottati in esecuzione di atti anche legislativi. Un rimedio che, conclude, sarebbe ugualmente necessario ove fosse restaurato il principio dell'interesse nazionale.

Il ministro LA LOGGIA esprime apprezzamento per i contenuti della discussione su un argomento obiettivamente complesso e si riserva di considerare ulteriormente le ipotesi di soluzione avanzate.

L'emendamento 7.1 (testo 2) viene quindi posto in votazione ed è accolto.

Il ministro LA LOGGIA invita a ritirare l'emendamento 7.4, osservando che i soggetti titolari del potere di ricorrere nel giudizio di legittimità sono indicati in Costituzione.

Il presidente PASTORE, relatore, si associa all'invito avanzato dal rappresentante del Governo.

Il senatore TURRONI, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 7.4.

Decaduto l'emendamento 7.7 in assenza dei proponenti, l'emendamento 7.2, sul quale il ministro LA LOGGIA si rimette alla Commissione, viene posto in votazione ed è accolto.

Anche gli emendamenti 8.3 e 8.1, messi ai voti separatamente, sono accolti, mentre l'emendamento 8.4, sul quale il senatore TURRONI svolge alcune considerazioni lamentando le conseguenze negative che derivano dalla soppressione del sistema dei controlli sugli atti amministrativi degli enti locali, risulta precluso. L'emendamento 8.2 viene messo ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo e risulta accolto.

Il ministro LA LOGGIA illustra l'emendamento 9.100, recante una nuova formulazione dell'articolo 9, che recepisce nella sostanza le proposte di modifica già presentate.

Con il parere favorevole del relatore e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ROLLANDIN, l'emendamento 9.100 viene posto in votazione ed è accolto. Risultano, pertanto, assorbiti o preclusi i rimanenti emendamenti all'articolo 9.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545

Art. 1
1.200
PASTORE, relatore

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola "completezza,".

__________________________
1.0.100
PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché e la coerenza terminologica.
2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.".

__________________________

 

Art. 2
2.3
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 2, sopprimere le parole: "in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica".

__________________________
2.2
TURRONI

Al comma 2, dopo le parole: "anche sostitutivo" sostituire le parole da: "nonché" fino alla fine con le seguenti: ". Sono stabiliti dallo Stato i livelli essenziali delle garanzie delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare".

__________________________
2.1
PASSIGLI

Al comma 4, dopo le parole: "della regione", inserire le seguenti: "che ne assicura i requisiti minimi di uniformità".

__________________________

2.0.1
GRILLOTTI, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e all'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati agli articoli seguenti, disposizioni integrative e correttive."

__________________________
2.0.2
GRILLOTTI, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-ter.
(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2-bis, il governo si attiene ai seguenti principi:

a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e della città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili come proprie;
d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da garantirne l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;
e) osservanza del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo;
f) definizione di norme generali di garanzia in materia di ordinamento degli enti locali al fine di salvaguardare l'unitarietà dell'ordinamento giuridico;
g) adeguamento dei procedimento di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermi restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
h) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di comuni e province;
i) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
j) revisione della disciplina della incandidabilità, della ineleggibilità e della incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in relazione alle modifiche dell'ordinamento degli enti locali derivanti dall'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001;
k) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la stabilità del mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione delle cariche di sindaco e di presidente della provincia diverse dalle dimissioni;
l) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali, ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
m) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo, nonché procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
n) definizione della disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali;
o) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento in materia di controlli sostitutivi, in attuazione e nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione.

2. All'attuazione della delega, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'adeguamento del testo unico alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni, nonché delle disposizioni di principio non derogabili dagli statuti e regolamenti degli enti locali;
b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le norme in materia di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001;
c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

3. Le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non espressamente indicate ai sensi della lettera a) del comma 1 e non incompatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001, restano in vigore fino a quando non intervenga diversa disciplina statutaria e regolamentare degli enti locali."

__________________________
2.0.3
GRILLOTTI, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2- quater
(Trasferimento di risorse)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2-bis, comma 1, ed in attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo avvia il trasferimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Alla quantificazione e alla ripartizione delle risorse si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal relativo bilancio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998".

__________________________

 

Art. 3
3.13
TURRONI

Sopprimere il comma 1.

__________________________
3.15/1
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al1'emendamento 3.15, dopo le parole: "Conferenza Stato-Regioni, che", inserire le seguenti: "tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali".

__________________________
3.15
IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni e le province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni, che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente".

__________________________
3.14
TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: "concorrono direttamente" con le seguenti: "partecipano" e conseguentemente sostituire la parola: "partecipando" con l'altra: "assistendo".

__________________________
3.5
PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: "di loro competenza", inserire la seguente: "esclusiva".

__________________________
3.11
PASTORE, relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: "dei gruppi di lavoro e dei comitati".

__________________________
3.6
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-Regioni, che", inserire le seguenti: "nel rispetto della particolarità delle autonomie speciali".

__________________________
3.6 (Testo 2)
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-Regioni, che", inserire le seguenti: "tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali".

__________________________
3.7
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: "Capo delegazione designato dal Governo", inserire le seguenti: "e la presenza di almeno un rappresentante delle autonomie speciali".

__________________________
3.4
STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni.".

__________________________
3.16
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le Regioni e le province autonome possono esprimere, anche in sede di conferenza Stato-Regioni, una posizione unitaria in ordine agli atti di cui al comma 1. Il Governo è tenuto a motivare adeguatamente lo scostamento dalla presa di posizione espressa unitariamente dalle Regioni e Province autonome".

__________________________
3.2
STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. La tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione europea è trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni, nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, se sono interessate una o più delle seguenti materie:
a) beneficenza pubblica;
b) fiere e mercati;
c) turismo e industria alberghiera;
d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
e) caccia;
f) commercio, ad eccezione di quello con l'estero;
g) pesca nelle acque interne;
h) agricoltura, foreste e zootecnia;
i) artigianato;
l) usi civici;
m) acque minerali e termali, miniere, cave, torbiere e saline;
n) istruzione e formazione professionale;
o) assistenza sociale;
p) ogni altra materia non espressamente riservata dalla Costituzione alla legislazione dello Stato.
1-ter. La tutela dei diritti di cui al comma 1-bis si realizza con la partecipazione dello Stato ferma restando la sua responsabilità in sede comunitaria. La Conferenza dei Presidenti delle regioni stabilisce i criteri per l'individuazione dei rappresentanti delle regioni. In particolare, la partecipazione e la rappresentanza della posizione italiana al Consiglio dei ministri europei per le questioni concernenti le materie di cui al comma 1-bis è assicurata dai rappresentanti delle regioni.
1-quater. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome alle riunioni di cui al comma 1-bis, fanno carico sui bilanci di dette amministrazioni.".

__________________________
3.3
STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Se sono interessate solamente competenze legislative esclusive delle regioni, la tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione europea deve essere trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, che svolge le funzioni di capo delegazione e garantisce l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione dello Stato e di concerto con esso, ferma restando la sua responsabilità in sede comunitaria.".

__________________________
3.17
THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni e delle province autonome".

__________________________
3.10
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: "legislativa".

__________________________
3.9
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sostituire le parole: "può proporre", con le seguenti: "propone".

__________________________
3.8
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: "anche".

__________________________
3.0.1
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

"Art. 3
1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell'articolo 263 del trattato sull'Unione europea, i membri effettivi del comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;
b) province: 5;
c) comuni: 5;
2. I membri del comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
3. Con le modalità di cui al comma 3 sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:
a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;
b) province: 4;
c) comuni: 12.
4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.
5. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2002 recante: "Nuove modalità per la ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali e abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1997".

__________________________

 

Art. 4
4.11
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la parola: "legislativa".

__________________________
4.10
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: "legislativa".

__________________________
4.15
TURRONI

Al comma 2, sostituire le parole da: "dandone comunicazione" fino a: "Dipartimento medesimo." con le seguenti: "previa partecipazione ed intesa col Ministero degli affari esteri".

__________________________
4.22
MAGNALBO', relatore

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "da far pervenire entro i successivi 30 giorni a cura del Dipartimento medesimo", inserire il seguente periodo: "decorsi i quali le Regioni possono sottoscrivere l'intesa".

__________________________
4.1
PASSIGLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "lo Stato o che", inserire le seguenti: "a giudizio dello Stato".

__________________________
4.2
PASSIGLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "competenza legislativa", inserire la seguente: "esclusiva".

__________________________
4.9
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: "legislativa".

__________________________
4.8
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "applicativi", con la seguente: "attuativi".

__________________________
4.20
TURRONI

Al comma 3, dopo le parole: "natura programmatica" inserire le seguenti: "previa partecipazione e intesa col Ministero degli affari esteri e".

__________________________
4.21
MAGNALBO'

Al comma 3, dopo le parole: "di natura programmatica", aggiungere le seguenti: "finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale".

__________________________
4.100
VILLONE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "dagli impegni internazionali" con le parole: "dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali".

__________________________
4.16
PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sopprimere le parole: "e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana".

__________________________
4.7
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "nonché dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato".

__________________________
4.7 (testo 2)
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ", nonché", inserire le seguenti: "nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,".

__________________________
4.3
PASSIGLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Dipartimento per gli affari regionali", inserire le seguenti: "e Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".

__________________________
4.19
PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sopprimere le parole: "Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire, nella condizione dei negoziati".

__________________________
4.17
PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sostituire le parole da: "qualora questi ultimi si svolgano all'estero" fino alla fine del comma con le seguenti: "qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le locali rappresentanze diplomatiche o uffici consolari italiani potranno, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, offrire supporto organizzativo ed assistenza tecnica nello svolgimento della trattativa. La regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, la quale conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme di diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Il conferimento dei pieni poteri si intende accordato in assenza di opposizione da parte della Presidenza del Consiglio intervenuta entro sessanta giorni dalla comunicazione del progetto da parte regionale".

__________________________
4.101
VILLONE

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: "locali" con l'altra: "competenti" e, dopo le parole: "rappresentanze diplomatiche o" inserire le parole: "e i competenti".

__________________________
4.14
TURRONI

Al comma 3, sopprimere la parola: "pieni".

__________________________
4.18
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del Dipartimento per gli affari regionali, può, in qualsiasi momento, rappresentare alla regione o alla provincia autonoma interessata questioni di opportunità politica inerenti alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e, in caso, di dissenso, sentito, se del caso, il Ministero degli affari esteri, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, dopo aver sentito il Presidente della giunta regionale interessato, delibera sulla questione.".

__________________________
4.200
PASTORE, relatore

Al comma 5, sopprimere la parola: "politica" e sostituire le parole: "1, 2 e 3", con le seguenti: "da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato".

__________________________
4.12
BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFLER

Al comma 5, sostituire le parole da "questioni di opportunità politica" a "1, 2 e 3", con le seguenti: "i vincoli derivanti, per le attività di cui ai commi 1 e 2, dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato".

__________________________
4.4
PASSIGLI

Al comma 5, dopo le parole: "Dipartimento per gli affari regionali", inserire le seguenti: "nonché le competenti commissioni parlamentari".

__________________________
4.5
PASSIGLI

Al comma 5, sostituire le parole da "portata" fino a "questione", con le seguenti: "sottoposta al voto del Parlamento".

__________________________
4.6
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 5, dopo le parole: "Presidente della giunta regionale", inserire le seguenti: "o provinciale".

__________________________
4.13
BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFLER

Sopprimere il comma 6.

__________________________

 

Art. 6
6.4
BASSANINI

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione" con le seguenti: "Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti da norme e trattati internazionali o dalla normativa comunitaria o che comporti pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando comporti pericolo di grave pregiudizio all'unità giuridica ed economica e alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".

__________________________
6.1
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: "o necessari".

__________________________
6.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
6.5
BASSANINI

Al comma 1, dopo le parole "adotta i provvedimenti necessari" sopprimere le parole: "anche normativi".

__________________________
6.7
TURRONI

Al comma 3, sopprimere le parole "di sussidiarietà e".

__________________________
6.6
TURRONI

Al comma 4, sopprimere le parole: "allargata ai rappresentanti delle comunità montane".

__________________________
6.3
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 6, sopprimere le parole da "nelle materie" fino a "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

__________________________
6.8
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono abrogati l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

__________________________

 

Art. 7
7.3
PASTORE, relatore

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: "trenta" con "quindici" e "sessanta" con "trenta".

__________________________
7.6
TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: "trenta" con la seguente "sessanta".

__________________________
7.5
TURRONI

Al comma 1, capoverso, in fine aggiungere le seguenti parole: "nella Gazzetta Ufficiale".

__________________________
7.1
PASTORE, relatore

Al comma 4, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Il ricorrente può chiedere, nello stesso ricorso o con atto separato, la sospensione dell'atto impugnato o di parte del medesimo, indicando specificamente i motivi per cui la sua vigenza potrebbe determinare un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica. Il Presidente della Corte, previa delibazione sommaria sull'ammissibilità della richiesta, convoca nel più breve termine il Collegio, dandone avviso alle parti interessate.".

__________________________
7.1 (testo 2)
PASTORE, relatore

Il comma 4, capoverso 1, è sostituito dal seguente:
""Art. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte Costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione.""

__________________________
7.4
TURRONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio comunale, dai comuni mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato entro i termini previsti dal presente articolo al Presidente del Consiglio dei ministri e a quello della Giunta regionale in cui il comune risiede.".

__________________________
7.7
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sopprimere il comma 4.

__________________________
7.2
PASTORE, relatore

Al comma 6, dopo le parole: "tra Stato e regione", inserire le seguenti: "e tra regione e regione".

__________________________

 

Art. 8
8.3
BASSANINI

Al comma 4, sostituire le parole "alla prefettura - " con la seguente "all' ".

__________________________
8.1
PASTORE, relatore

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dal seguente: "Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga.".".".

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: "11, limitatamente alle disposizioni relative al controllo sulle leggi regionali.".

__________________________
8.4
TURRONI

Al comma 6, sostituire le parole: "limitatamente alle" con le seguenti "fatta eccezione per le".

__________________________
8.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001 aventi per oggetto le regioni a statuto speciale.".

__________________________

 

Art. 9
9.100
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 9.

(Attuazione dell'articolo 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001)

1. Ferme restando le forme di autonomia più ampie già attribuite dai vigenti statuti speciali e sino all'adeguamento degli statuti stessi, le disposizioni della presente legge si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano."

__________________________
9.1
ROLLANDIN

Sostituire l'articolo con il seguente:


"Art. 9.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.".

__________________________
9.2
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 9.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.".

__________________________
9.3
BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 9
(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, propongono l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia internazionale e comunitaria."

__________________________
9.4
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, dopo le parole "norme di attuazione che definiscono" aggiungere le seguenti "le funzioni".

 

torna all'indice