SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

  GIOVEDI' 24 OTTOBRE 2002

206ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 22 ottobre.

Il presidente PASTORE, relatore, annuncia di aver riformulato l'emendamento 1.6 in termini di articolo aggiuntivo all'articolo 1. Detto emendamento (1.0.100), unitamente all'emendamento 1.0.1, sarà temporaneamente accantonato.
L'emendamento 1.33, già accantonato, viene quindi dichiarato decaduto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

I senatori TURRONI e PASSIGLI danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 2.2 e 2.1.

Il ministro LA LOGGIA si esprime in senso contrario sugli emendamento 2.3 e 2.2 e propone che siano accantonati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.
Esprime, invece, un parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Il presidente PASTORE, relatore si pronuncia conformemente al rappresentante del Governo.

L'emendamento 2.3 viene dichiarato decaduto, stante l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 2.2, posto in votazione, è respinto, mentre è accolto l'emendamento 2.1.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono temporaneamente accantonati. Si conviene quindi di rinviare l'esame dell'emendamento 2.0.3, il cui contenuto deve intendersi riferito all'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore TURRONI esprime rammarico per la reiezione dell'emendamento 2.2, volto ad affidare allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle garanzie delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare negli statuti degli enti locali. Illustrando gli emendamenti 3.13 e 3.14 manifesta la propria contrarietà a prevedere una partecipazione diretta delle regioni alla formazione degli atti comunitari, che impedirebbe, a suo avviso, l'espressione di una posizione omogenea su questioni di grande rilevanza, come quelle, ad esempio, relative alla tutela dell'ambiente. Osserva, in proposito, che il testo proposto dal Governo, prevedendo una partecipazione diretta, eccede anche rispetto alla lettera dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Il senatore PASSIGLI esprime perplessità sulla previsione di una partecipazione diretta delle regioni e delle province autonome che non passi attraverso una rappresentanza unitaria. Ciò significa che alle delegazioni dovrebbero partecipare i rappresentanti di tutte le amministrazioni.

Il senatore MAGNALBO', relatore, ricorda che per quanto riguarda la cosiddetta fase discendente, le modalità della partecipazione delle regioni e province autonome saranno disciplinate in sede di revisione della legge La Pergola (legge n. 86 del 1989). Per la cosiddetta fase ascendente, invece, l'articolo 3 del disegno di legge in esame interviene, opportunamente, prevedendo il raccordo fra tutte le amministrazioni in modo da garantire l'unitarietà della posizione italiana da parte del capo delegazione.

Il ministro LA LOGGIA illustra l'emendamento 3.15, che appare idoneo a soddisfare le osservazioni del senatore Passigli, proponendo una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 3 che recepisce il risultato di un lungo confronto con le regioni, le istituzioni locali e il Ministro per le politiche comunitarie, rinviando alla Conferenza Stato-Regioni le modalità per la formazione delle delegazioni. Osserva, inoltre, che l'articolo 3 del disegno di legge ha il compito di attuare una disposizione contenuta nella Costituzione che il Governo non avrebbe potuto ignorare.


Il senatore KOFLER osserva che l'emendamento 3.15 riduce la portata della partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari, sia perché viene meno il richiamo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio, che sono le sedi dove si svolge l'attività di maggiore significato, sia perché riduce l'ambito del coinvolgimento alla sfera delle materie di competenza legislativa.

Il ministro LA LOGGIA evidenzia che nella formula "attività del Consiglio" sono sicuramente comprese tutte quelle compiute in sede istruttoria, per cui il testo non può interpretarsi nel senso di una esclusione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome dai comitati e dai gruppi di lavoro. Non sarebbe ammissibile, inoltre, un concorso alla formazione degli atti comunitari in materie di competenza non legislativa.

Il presidente PASTORE, relatore, osserva che il presupposto dell'articolo 3 è che si tratti di materie che rientrano nella potestà, delle regioni e province autonome. Ai sensi della Costituzione tale potestà riguarda, come è noto, la competenza legislativa.

Il senatore PASSIGLI dà per illustrato l'emendamento 3.5.

Il presidente PASTORE, relatore, rileva che l'emendamento 3.11 è da considerarsi assorbito dall'emendamento 3.15.

Il senatore KOFLER dà conto dell'emendamento 3.6, teso a sottolineare la particolarità delle autonomie speciali nella procedura di partecipazione alla formazione degli atti comunitari. Nello stesso senso si muove l'emendamento 3.7 che propone di prevedere la partecipazione alla delegazione di almeno un rappresentante delle autonomie speciali. Gli emendamenti 3.17 e 3.9 precisano che il ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee è obbligatoriamente proposto senz'altro dal Governo, su richiesta di una delle regioni o province autonome, mentre l'emendamento 3.8 prevede che il ricorso può essere proposto esclusivamente su istanza dei suddetti enti. L'emendamento 3.10, infine, è teso a sopprimere la limitazione, prevista nel comma 2, alle materie di competenza solo legislativa.

Il ministro LA LOGGIA esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.6, riformulato utilizzando l'espressione "tenendo conto" anziché quella proposta "nel rispetto". Condivide, in particolare, l'opportunità di riaffermare la speciale autonomia di alcune regioni, in considerazione del fatto che in sede di revisione dell'articolo 117 della Costituzione i loro interessi sono stati obiettivamente sacrificati.

Il senatore PASSIGLI osserva che gli emendamenti illustrati dal senatore Kofler suggeriscono una specialità che, a suo giudizio, a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e del nuovo assetto delle competenze legislative dovrebbe ritenersi almeno attenuata.

Il presidente PASTORE, relatore, rileva che il senso dell'emendamento 3.6, come riformulato, è quello di contemplare, opportunamente, le competenze particolari riconosciute alle regioni a statuto speciale.

Il senatore VILLONE rileva che gli emendamenti presentati dal Gruppo per le autonomie hanno un tenore non meramente formale e richiedono una riflessione sul significato che si deve attribuire alla specialità. Suscita perplessità, a suo giudizio, la previsione di una rappresentanza privilegiata delle autonomie speciali alla formazione degli atti comunitari, che potrebbe assumere un significato penalizzante nei riguardi delle altre regioni.

Il senatore BONGIORNO manifesta apprezzamento per la proposta illustrata dal senatore Kofler di sottolineare la particolarità delle autonomie speciali, che risulta affievolita dopo la revisione del Titolo V. A suo avviso, infatti, esistono tuttora le ragioni storiche, geografiche e politiche per riservare ad alcune regioni particolari forme di autonomia.

Il senatore KOFLER accetta la riformulazione dell'emendamento 3.6 proposta dal ministro La Loggia ed evidenzia la sostanziale diversità delle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale rispetto a quelle regolate dall'articolo 117 della Costituzione, diversità che legittima l'istanza di assicurare la rappresentanza dei suddetti soggetti in sede di formazione degli atti comunitari.

Il senatore STIFFONI dà per illustrati gli emendamenti a sua firma 3.4, 3.2 e 3.3 e ne propone l'accantonamento.

Il ministro LA LOGGIA rileva che il contenuto dell'emendamento 3.0.1, in materia di composizione delle delegazioni, è già disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 11 gennaio 2002. Non ritenendo opportuno cristallizzarne le disposizioni in norme di legge, invita i proponenti a ritirarlo.

Si procede all'illustrazione e alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore KOFLER illustra gli emendamenti 4.11, 4.10 e 4.9, tutti diretti ad eliminare la limitazione, a suo avviso impropria, alla sola competenza legislativa delle regioni e delle province autonome. Illustra, quindi, l'emendamento 4.8, precisando, su richiesta del ministro La Loggia, che l'espressione "attuativi" è ben più ampia di quella "applicativi", che sembra alludere ad accordi meramente esecutivi. Quanto all'emendamento 4.7, si tratta di omettere una limitazione che in effetti sarebbe propria solo delle materie di competenza concorrente, mentre l'emendamento 4.6, ad altro riguardo, introduce una precisazione necessaria.

Il senatore TURRONI, quindi, illustra gli emendamenti 4.15, 4.20, 4.14, motivandone le ragioni.

Il senatore MAGNALBO', relatore sull'articolo 4, illustra l'emendamento 4.22, diretto a semplificare la procedura, nonché l'emendamento 4.21.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 4.1, che ritiene necessario per identificare il soggetto che può rinvenire la lesione degli interessi in questione, nonché l'emendamento 4.2, da ritenere essenziale una volta che si acceda alla proposta soppressiva di cui all'emendamento 4.7 e, infine, l'emendamento 4.3, diretto a coinvolgere il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Riguardo all'emendamento 4.3 il ministro LA LOGGIA osserva che il riferimento alle altre amministrazioni competenti, contemplato dal testo in esame, include anche il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Il senatore PASSIGLI, quindi, illustra anche gli emendamenti 4.4 e 4.5, ritenendo che vi sia in materia una competenza primaria del Parlamento, che non può essere elusa.

Il ministro LA LOGGIA obietta che nelle fasi negoziali e in quelle di conclusione degli accordi internazionali, lo Stato è rappresentato dal Governo.

Secondo il senatore PASSIGLI potrebbero esservi, invece, alcuni casi in cui, quando le regioni intendano stipulare accordi internazionali, il Governo potrebbe intervenire negativamente e allora la consultazione del Parlamento sarebbe quanto mai opportuna.

Il presidente PASTORE ricorda che il Parlamento interviene nelle relazioni internazionali o per formulare indirizzi politici o in fase di autorizzazione alla ratifica degli accordi.

Il senatore VILLONE, quindi, dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 4.12 e 4.13. Il primo di essi intende introdurre una nozione più ampia di indirizzo politico, in modo che essa non coincida, come potrebbe accadere con l'espressione "opportunità politica", con l'indirizzo politico di maggioranza, ma si identifichi con gli indirizzi di politica estera dello Stato.

Il ministro LA LOGGIA si dichiara non contrario a tale proposta e chiede poi chiarimenti sull'emendamento 4.13, soppressivo del comma 6.

A tale riguardo il senatore VILLONE precisa che nei casi in questione la responsabilità dello Stato appare recessiva, perché si tratterebbe di materie proprie delle regioni.

Il ministro LA LOGGIA si riserva di approfondire la questione.

Il senatore TURRONI, a sua volta, osserva che la medesima questione si pone in riferimento al comma 2 dell'articolo 4.

Concorda il senatore VILLONE, aggiungendo che la limitazione, contenuta nel testo, alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome potrebbe essere fuorviante, secondo la corretta prospettazione del senatore Kofler. Osserva, inoltre, che nel comma 3 si dovrebbe far riferimento, più precisamente, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; inoltre, quanto alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari italiani, sarebbe più opportuno riferirsi a quelli competenti, piuttosto che a quelli "locali", che in concreto potrebbero non esservi.

Il presidente PASTORE ritiene che le ultime indicazioni del senatore Villone siano meritevoli di considerazione e lo autorizza, con il consenso della Commissione, a presentare i corrispondenti emendamenti.

Il senatore VILLONE, quindi, presenta gli emendamenti 4.100 e 4.101, intervenendo poi nuovamente sul comma 6 dell'articolo 4, per affermare che il potere sostitutivo dello Stato in tali casi non appare giustificato.

Il ministro LA LOGGIA ritiene invece che l'eventuale violazione degli accordi internazionali sottoscritti dalle regioni potrebbe comportare una responsabilità dello Stato.

Il senatore VILLONE a sua volta osserva che ciò sarebbe possibile quando vi sia un danno per lo Stato e dunque un suo interesse reale. Secondo il ministro LA LOGGIA tale presupposto è implicito, mentre il presidente PASTORE fa notare che esso è richiamato anche espressamente attraverso il rinvio all'articolo 6, comma 4.

Il senatore KOFLER, quindi, dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 4.12 e 4.13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545

 

1.33
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Salvo le ipotesi dell'articolo 120 della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato non può porre disposizioni di dettaglio, ancorché derogabili".

__________________________

 

1.0.100
PASTORE, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la congruità e la coerenza terminologica.
2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.".

__________________________1.0.1
BASSANINI, VITALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e all'adeguamento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città, Autonomie locali, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla citata Conferenza Unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi precedenti, il governo si attiene ai seguenti principi:
a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di un nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali di comuni e province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili come proprie;
d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da garantire l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per l'assegnazione associata tra i comuni;
e) adeguamento dei procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermi restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
f) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia da comuni e province;
g) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
h) revisione della disciplina delle incandidabilità, della ineleggibilità e della incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in relazione alle modifiche dell'ordinamento degli enti locali derivanti dall'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
i) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la stabilità del mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione delle cariche di sindaco e di presidente della provincia diverse dalle dimissioni;
j) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
k) attribuzione alla autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali della disciplina dei controlli interni e degli interventi sostitutivi in caso di inerzia della amministrazione, fatto salvo il potere del governo previsto dall'articolo 120, comma 2, della costituzione. Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da parte dell'ente locale, la eventuale nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.

5. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) espressa indicazione sia delle norme abrogate per effetto dell'adeguamento del testo unico alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;
b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le norme in materia di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) rispetto dei principi desumibili delle giurisprudenza costituzionale;

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dai precedenti commi, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo."

__________________________

2.3
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 2, sopprimere le parole: "in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica".

__________________________
2.2
TURRONI

Al comma 2, dopo le parole: "anche sostitutivo" sostituire le parole da: "nonché" fino alla fine con le seguenti: ". Sono stabiliti dallo Stato i livelli essenziali delle garanzie delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare".

__________________________
2.1
PASSIGLI

Al comma 4, dopo le parole: "della regione", inserire le seguenti: "che ne assicura i requisiti minimi di uniformità".

__________________________

2.0.1
GRILLOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e all'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati agli articoli seguenti, disposizioni integrative e correttive."

__________________________
2.0.2
GRILLOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-ter.
(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2-bis, il governo si attiene ai seguenti principi:

a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e della città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili come proprie;
d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da garantirne l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;
e) osservanza del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo;
f) definizione di norme generali di garanzia in materia di ordinamento degli enti locali al fine di salvaguardare l'unitarietà dell'ordinamento giuridico;
g) adeguamento dei procedimento di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermi restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
h) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di comuni e province;
i) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
j) revisione della disciplina della incandidabilità, della ineleggibilità e della incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in relazione alle modifiche dell'ordinamento degli enti locali derivanti dall'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001;
k) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la stabilità del mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione delle cariche di sindaco e di presidente della provincia diverse dalle dimissioni;
l) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali, ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
m) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo, nonché procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
n) definizione della disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali;
o) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento in materia di controlli sostitutivi, in attuazione e nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione.

2. All'attuazione della delega, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'adeguamento del testo unico alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni, nonché delle disposizioni di principio non derogabili dagli statuti e regolamenti degli enti locali;
b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le norme in materia di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001;
c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

3. Le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non espressamente indicate ai sensi della lettera a) del comma 1 e non incompatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001, restano in vigore fino a quando non intervenga diversa disciplina statutaria e regolamentare degli enti locali."

__________________________
2.0.3
GRILLOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2- quater
(Trasferimento di risorse)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2-bis, comma 1, ed in attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo avvia il trasferimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Alla quantificazione e alla ripartizione delle risorse si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal relativo bilancio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998".

__________________________

3.13
TURRONI

Sopprimere il comma 1.

__________________________
3.15
IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni e le province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio, secondo modalità da concordarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente".

__________________________
3.14
TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: "concorrono direttamente" con le seguenti: "partecipano" e conseguentemente sostituire la parola: "partecipando" con l'altra: "assistendo".

__________________________
3.5
PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: "di loro competenza", inserire la seguente: "esclusiva".

__________________________
3.11
PASTORE, relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: "dei gruppi di lavoro e dei comitati".

__________________________

3.6
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-Regioni, che", inserire le seguenti: "nel rispetto della particolarità delle autonomie speciali".

__________________________3.6 (Testo 2)
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: "Conferenza Stato-Regioni, che", inserire le seguenti: "tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali".

__________________________
3.7
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: "Capo delegazione designato dal Governo", inserire le seguenti: "e la presenza di almeno un rappresentante delle autonomie speciali".

__________________________
3.4
STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni.".

__________________________
3.16
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le Regioni e le province autonome possono esprimere, anche in sede di conferenza Stato-Regioni, una posizione unitaria in ordine agli atti di cui al comma 1. Il Governo è tenuto a motivare adeguatamente lo scostamento dalla presa di posizione espressa unitariamente dalle Regioni e Province autonome".

__________________________
3.2
STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
"1-bis. La tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione europea è trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni, nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, se sono interessate una o più delle seguenti materie:
a) beneficenza pubblica;
b) fiere e mercati;
c) turismo e industria alberghiera;
d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
e) caccia;
f) commercio, ad eccezione di quello con l'estero;
g) pesca nelle acque interne;
h) agricoltura, foreste e zootecnia;
i) artigianato;
l) usi civici;
m) acque minerali e termali, miniere, cave, torbiere e saline;
n) istruzione e formazione professionale;
o) assistenza sociale;
p) ogni altra materia non espressamente riservata dalla Costituzione alla legislazione dello Stato.
1-ter. La tutela dei diritti di cui al comma 1-bis si realizza con la partecipazione dello Stato ferma restando la sua responsabilità in sede comunitaria. La Conferenza dei Presidenti delle regioni stabilisce i criteri per l'individuazione dei rappresentanti delle regioni. In particolare, la partecipazione e la rappresentanza della posizione italiana al Consiglio dei ministri europei per le questioni concernenti le materie di cui al comma 1-bis è assicurata dai rappresentanti delle regioni.
1-quater. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome alle riunioni di cui al comma 1-bis, fanno carico sui bilanci di dette amministrazioni.".

__________________________
3.3
STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Se sono interessate solamente competenze legislative esclusive delle regioni, la tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione europea deve essere trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, che svolge le funzioni di capo delegazione e garantisce l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione dello Stato e di concerto con esso, ferma restando la sua responsabilità in sede comunitaria.".

__________________________
3.17
THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea sugli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni e delle province autonome".

__________________________
3.10
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: "legislativa".

__________________________
3.9
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sostituire le parole: "può proporre", con le seguenti: "propone".

__________________________
3.8
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: "anche".

__________________________3.0.1
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

"Art. 3
1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell'articolo 263 del trattato sull'Unione europea, i membri effettivi del comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;
b) province: 5;
c) comuni: 5;
2. I membri del comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
3. Con le modalità di cui al comma 3 sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:
a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;
b) province: 4;
c) comuni: 12.
4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.
5. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2002 recante: "Nuove modalità per la ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali e abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1997".

__________________________

4.11
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la parola: "legislativa".


__________________________
4.10
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: "legislativa".


__________________________
4.15
TURRONI

Al comma 2, sostituire le parole da: "dandone comunicazione" fino a: "Dipartimento medesimo." con le seguenti: "previa partecipazione ed intesa col Ministero degli affari esteri".

__________________________
4.22
MAGNALBO'

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "da far pervenire entro i successivi 30 giorni a cura del Dipartimento medesimo", inserire il seguente periodo: "decorsi i quali le Regioni possono sottoscrivere l'intesa".

__________________________
4.1
PASSIGLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "lo Stato o che", inserire le seguenti: "a giudizio dello Stato".


__________________________
4.2
PASSIGLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "competenza legislativa", inserire la seguente: "esclusiva".


__________________________
4.9
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: "legislativa".


__________________________
4.8
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "applicativi", con la seguente: "attuativi".

__________________________4.20
TURRONI

Al comma 3, dopo le parole: "natura programmatica" inserire le seguenti: "previa partecipazione e intesa col Ministero degli affari esteri e".

__________________________
4.21
MAGNALBO'

Al comma 3, dopo le parole: "di natura programmatica", aggiungere le seguenti: "finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale".

__________________________4.100
VILLONE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "dagli impegni internazionali" con le parole: "dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali".


4.16
PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sopprimere le parole: "e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana".

__________________________

4.7
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "nonché dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato".

__________________________
4.3
PASSIGLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Dipartimento per gli affari regionali", inserire le seguenti: "e Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".


__________________________
4.19
PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sopprimere le parole: "Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire, nella condizione dei negoziati".

__________________________
4.17
PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sostituire le parole da: "qualora questi ultimi si svolgano all'estero" fino alla fine del comma con le seguenti: "qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le locali rappresentanze diplomatiche o uffici consolari italiani potranno, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, offrire supporto organizzativo ed assistenza tecnica nello svolgimento della trattativa. La regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, la quale conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme di diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Il conferimento dei pieni poteri si intende accordato in assenza di opposizione da parte della Presidenza del Consiglio intervenuta entro sessanta giorni dalla comunicazione del progetto da parte regionale".

__________________________
4.101
VILLONE


Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: "locali" con l'altra: "competenti".

__________________________
4.14
TURRONI

Al comma 3, sopprimere la parola: "pieni".

__________________________
4.18
PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del Dipartimento per gli affari regionali, può, in qualsiasi momento, rappresentare alla regione o alla provincia autonoma interessata questioni di opportunità politica inerenti alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e, in caso, di dissenso, sentito, se del caso, il Ministero degli affari esteri, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, dopo aver sentito il Presidente della giunta regionale interessato, delibera sulla questione.".

__________________________
4.12
BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFLER

Al comma 5, sostituire le parole da "questioni di opportunità politica" a "1, 2 e 3", con le seguenti: "i vincoli derivanti, per le attività di cui ai commi 1 e 2, dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato".

__________________________
4.4
PASSIGLI

Al comma 5, dopo le parole: "Dipartimento per gli affari regionali", inserire le seguenti: "nonché le competenti commissioni parlamentari".

__________________________
4.5
PASSIGLI

Al comma 5, sostituire le parole da "portata" fino a "questione", con le seguenti: "sottoposta al voto del Parlamento".

__________________________
4.6
KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 5, dopo le parole: "Presidente della giunta regionale", inserire le seguenti: "rispettivamente provinciale".

__________________________
4.13
BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFLER

Sopprimere il comma 6.

 

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